Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15236 del 20/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 20/06/2017, (ud. 09/02/2017, dep.20/06/2017),  n. 15236

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24913-2012 proposto da:

HOT ROLL SRL (OMISSIS), IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP.TE P.T.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDO D’AREZZO 2, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO FRONTONI, rappresentata e difesa

dall’avvocato PAOLA SCOTTI CAMUZZI;

– ricorrente –

contro

TURBOTECNICA SPA P.I. (OMISSIS) IN PERSONA DEL PRESIDENTE DEL

CONSIGLIO DI AMM.NE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO PETRETTI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI AMEDEO DE

LISA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2441/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 31/08/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2017 dal Consigliere Dott. COSENTINO ANTONELLO;

udito l’Avvocato Scotti Camuzzi Paola difensore della ricorrente che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’avv. Petretti Alessio difensore della controricorrente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI CARMELO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società Hot Roll s.r.l. acquistò dalla società Turbotecnica s.r.l. due macchine granigliatrici uguali, la prima nel 2000 (consegnata nel maggio 2000 e interamente pagata) e la seconda nel 2001 (consegnata nel settembre 2001); questa seconda macchina nel marzo 2002 ebbe un guasto che determinò il cedimento improvviso di un portellone, a cui consegui il decesso di un operaio ed il ferimento di un altro; a seguito dell’incidente la Hot Roll s.r.l. sospese il pagamento del residuo prezzo; la Turbotecnica quindi ottenne un decreto ingiuntivo per la condanna della Hot Roll al pagamento di Euro 19.909,41 a titolo di saldo del prezzo della macchina acquistato nel 2001; la Hot Roll si oppose al decreto ingiuntivo, chiedendo accertarsi la legittimità della sospensione del pagamento del prezzo della macchina acquistata nel 2001, e, in via riconvenzionale, la riduzione, ai sensi dell’art. 1492 c.c., del relativo corrispettivo, nonchè la condanna della venditrice al risarcimento dei danni; il tribunale rigettò l’opposizione al decreto ingiuntivo e le domande riconvenzionali dell’opponente e la corte di appello di Milano, adita dalla Hot Roll, ha confermato la decisione di primo grado.

La corte distrettuale ha fondato la propria decisione sulle seguenti considerazioni. In primo luogo ha affermato che, ai sensi dell’art. 651 c.p.p., la sentenza del tribunale penale di Busto Arsizio che aveva ascritto la responsabilità dell’incidente sul lavoro sopra menzionato alla signora P.M., legale rappresentante della società Turbotecnica, non aveva alcuna rilevanza nel presente giudizio, trattandosi sentenza non passata in giudicato. In secondo luogo ha affermato che, in base alle risultanze della consulenza tecnica di ufficio redatta dall’ingegner P. nella causa di lavoro conseguita al medesimo incidente, la causa prima del cedimento del portellone era da individuare nella rottura di una linguetta che era stata indebolita da una limatura finalizzata a forzarne l’inserimento del relativo alloggiamento. In terzo luogo ha affermato che, contrariamente a quanto argomentato dall’ingegner P. nella propria relazione peritale, non vi era prova che la suddetta limatura fosse estate effettuata da personale del Turbotecnica. Sulla scorta di tali argomentazioni la corte distrettuale ha quindi concluso che la causa del sinistro non poteva essere ascritta ad un difetto di progettazione della macchina (identica, si sottolinea nella sentenza, a quella acquistata un anno prima, risultata regolarmente funzionante) e, conseguentemente, che le eccezioni e le domande riconvenzionali dell’opponente risultavano sfornite di prova.

Per la cassazione della sentenza della corte di appello di Milano la società Hot Roll ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattordici motivi.

La Turbotecnica s.r.l. ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa nella pubblica udienza del 9.2.17, per la quale entrambe le parti hanno depositato una memoria illustrativa e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I primi sei mezzi, da trattare congiuntamente, non meritano accoglimento.

Tali motivi – variamente riferiti alla violazione dell’art. 112 c.p.c., per omissione di pronuncia, alla violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per assenza di motivazione, alla violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., per malgoverno delle norme che disciplinano i poteri decisori del giudice convergono tutti nel censurare la sentenza gravata per non essersi espressamente pronunciata in ordine ad una serie di doglianze svolte nell’appello proposto dalla odierna ricorrente avverso la sentenza di primo grado, con particolare riguardo alla mancata considerazione, da parte del primo giudice, di talune risultanze processuali ed alle manchevolezze dell’esposizione dei fatti e dello svolgimento del processo contenuto nella sentenza di primo grado.

I motivi sono inammissibili, perchè in sostanza, nonostante il richiamo agli artt. 112, 115, 116 e 132 c.p.c., prospettano tutti censure motivazionali (sulla differenza tra il vizio di omessa pronuncia e il vizio di motivazione si veda, da ultimo, Cass. 25714/14: “La differenza fra l’omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c., e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, consiste nel fatto che, nel primo caso, l’omesso esame concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa, autonomamente apprezzabile, ritualmente ed inequivocabilmente formulata, mentre nel secondo, l’omessa trattazione riguarda una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione”). Tali doglianze motivazionali, tuttavia, non individuano specifici vizi logici del ragionamento decisorio sviluppato nella sentenza gravata, ma in sostanza richiedono alla Corte di cassazione una revisione dell’apprezzamento del materiale istruttorio operato dalla corte d’appello. In proposito va ribadito che, come questa Corte ha più volte affermato (cfr. sent. n. 7972/07), nel giudizio di cassazione la deduzione del vizio motivazionale di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito.

Il settimo motivo lamenta la mancata considerazione, da parte della corte d’appello, della sentenza di primo grado del tribunale penale di Ivrea e delle valutazioni contenute nella relazione dell’ingegner Ocelli, perito nominato dal pubblico ministero nel procedimento penale definito con tale sentenza. La società ricorrente censura la sentenza gravata, tra l’altro, per aver preso in esame la documentazione attestante che la sentenza penale di primo grado aveva formato oggetto di impugnazione nonostante che tale documentazione fosse stata prodotta dalla Turbotecnica solo in allegato alla comparsa conclusionale del giudizio di appello.

Il motivo è infondato.

Quanto alla censura concernente l’utilizzabilità della documentazione prodotta dalla Turbotecnica per attestare l’intervenuta impugnazione della sentenza penale di primo grado, la stessa è palesemente inconcludente, perchè, ai fini dell’art. 651 c.p.c., era la Hot Roll a dover dimostrare che la sentenza penale da lei prodotta era passata in giudicato, non la Turbotecnica a dover dimostrare che tale sentenza era stata impugnata.

Tanto premesso, escluso che la sentenza penale non irrevocabile possa produrre gli effetti vincolanti di cui all’artt. 651 e 654 c.p.c., la censura si ulta risolve ancora una volta nella denuncia di una insufficienza motivazionale; è infatti fermo orientamento di questa Corte (cfr., da ultimo, sent. n. 1665/16) che il principio di autonomia e separazione dei giudizi penale e civile, operante al di fuori delle ipotesi di cui agli artt. 651, 651 bis e 654 c.p.p., esclude l’obbligo per il giudice civile di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processo penale, ma non giustifica, da parte di questi, la totale omessa considerazione delle argomentazioni difensive, che si fondino sulle prove assunte nel processo penale o sulla motivazione della sentenza penale attinente alla stessa vicenda oggetto di cognizione nel processo civile. Nella specie, peraltro, la sentenza gravata non ha omesso di considerare – ma ha motivatamente disatteso – la relazione del perito nominato dal P.M. in sede penale (cfr. pag. 7, rigo 8:”non sono condivisibili le conclusioni a cui siamo giunti il c.t. del P.M. e il c.t.u ing. P.”), mentre la censura proposta dalla società ricorrente si risolve in una generica contrapposizione delle valutazioni operate dal tribunale penale di Ivrea (sulla scorta della perizia Ocelli) alle valutazioni operata dalla corte d’appello civile di Milano; contrapposizione non corredata dalla necessaria specificazione delle risultanze – emergenti dalla perizia Ocelli o dalle motivazioni della sentenza del tribunale penale di Ivrea di per se stesse decisive per scardinare il ragionamento decisorio sviluppato nella sentenza gravata. Va infatti ricordato, al riguardo che, secondo il costante orientamento di questa Corte, per integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, (anche nel testo anteriore alla modifica recata dal D.L. n. 83 del 2012, n. 5) è necessario l’omessa o insufficiente motivazione su circostanze specifiche “di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito” (così Cass. nn. 25756/14, 24092/13, 14973/06).

L’ottavo motivo denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c. e il vizio di motivazione in relazione alla mancata considerazione, nella sentenza gravata, della sentenza della corte d’appello di Torino, passata in giudicato, che, confermando la sentenza del giudice del lavoro di Ivrea, avrebbe accertato la responsabilità della Turbotecnica in ordine all’incidente sopra menzionato.

Il motivo è inammissibile, perchè nel ricorso per cassazione non si precisa se, e con quale atto, detta sentenza della corte d’appello di Torino sia stata prodotta nel giudizio davanti alla corte d’appello di Milano in copia corredata dell’attestazione di passaggio in giudicato, nè si specifica la sede in cui, nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte, la copia di detta sentenza, munita di attestazione di passaggio in giudicato, sarebbe rinvenibile (cfr. Cass. 22607/14: “Al fine di ritenere integrato il requisito della cosiddetta autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione, quando esso concerna la valutazione da parte del giudice di merito di atti processuali o di documenti, è necessario specificare la sede in cui nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte essi siano rinvenibili, sicchè, in mancanza, il ricorso è inammissibile per l’omessa osservanza del disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6)”); la società ricorrente si limita, infatti, a dedurre (pag. 74, primo cpv, del ricorso) di aver dato atto del passaggio in giudicato della sentenza della corte di appello di Torino nei propri scritti conclusionali nel giudizio di secondo grado (comparsa conclusionale e memoria di replica), senza nulla chiarire in ordine al tempo ed alle modalità di produzione di detta sentenza nel giudizio di merito. Può altresì aggiungersi che la produzione della sentenza della Sezione Lavoro della corte di appello di Torino in questa sede di legittimità, effettuata mediante deposito nella cancelleria di questa Corte in data 4.2.2017, prima ancora che irrilevante (per l’assenza, nelle copie qui depositate di detta sentenza, della attestazione di passaggio in giudicato), è inammissibile ex art. 372 c.p.c., giacchè il dedotto passaggio in giudicato di tale sentenza sarebbe avvenuto, secondo la stessa prospettazione della ricorrente, prima della conclusione del giudizio di appello, laddove la produzione di una sentenza in sede di legittimità, per farne valere l’autorità di giudicato, è ammissibile solo se la stessa sia divenuta irrevocabile dopo la conclusione del giudizio di appello (cfr. S.S.U.U. 13916/06; da ultimo, Cass. 21170/16).

Con il nono motivo, riferito alla violazione dell’art. 112 c.p.c., ed al vizio di motivazione omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione, la ricorrente lamenta, da un lato, che la sentenza gravata abbia “svolto considerazioni del tutto scevre da ogni riferimento ad delle parti” (pag. 77, ultimo cpv, del ricorso) e, d’altro lato, che la corte distrettuale avrebbe frainteso la perizia, equivocando sull’uso dei termini “chiavetta” e “linguetta” e svolgendo considerazioni “immotivate ed inaccettabili” (sic pag. 79, terzo rigo, del ricorso) in ordine alle affermazioni del responsabile della Hot Roll.

Il motivo non può trovare accoglimento.

Il riferimento alla violazione dell’art. 112 c.p.c., è inconferente, perchè, secondo il fermo insegnamento di questa Corte, il vizio di extrapetizione e configurabile soltanto rispetto al petitum e non anche riguardo all’impostazione giuridica dei termini della controversia. In particolare, non dà luogo a tale vizio nè la circostanza che il giudice abbia posto a base della decisione una configurazione giuridica non prospettata dalle parti, sempre che da ciò non derivino effetti diversi e più ampi di quelli contenuti dalla domanda, nè la circostanza che il giudice abbia posto a fondamento della domanda ragioni di fatto o di diritto o, in genere, argomentazioni diverse da quelle prospettate dalla parte (in termini, Cass. n. 1440/80, giurisprudenza costante, cfr. sentt. nn. 21745/06, 2297/11). La denuncia di omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione, d’altra parte, si risolve in considerazioni di puro merito, in quanto contrappone all’apprezzamento delle risultanze istruttorie (e, specificamente, delle risultanze peritali) operato dalla corte milanese il diverso apprezzamento, ritenuto preferibile dalla ricorrente, operato in primo e in secondo grado dai giudici del lavoro di Torino.

Con il decimo motivo, riferito alla violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. ed al vizio di motivazione omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione, la ricorrente lamenta il mancato apprezzamento delle concause del sinistro. Il motivo va giudicato inammissibile, perchè risulta formulato in palese violazione del dovere di specificità delle censure (cfr., da ultimo, Cass. 19959/14, dove si puntualizza che “Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito”).

Con l’undicesimo motivo, riferito alla violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., delle norme UNI 6604 e della L. n. 626 del 2005, nonchè al vizio di omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione, la ricorrente lamenta la violazione delle regole di riparto dell’onere della prova in cui la corte milanese sarebbe incorsa attribuendo alla Hot Roll l’onere di provare che il sinistro fosse imputabile alla Turbotecnica, produttrice del macchinario; nel motivo si lamenta altresì che la corte abbia trascurato le produzioni documentali offerte dalla Hot Roll, fondando la propria decisione esclusivamente sulle note tecniche depositate dall’ing. B., consulente di parte della Turbotecnica.

Il primo profilo di censura, concernente la dedotta violazione delle regole di riparto dell’onere probatorio, è infondato, perchè l’onere della prova dell’esistenza di vizi della cosa venduta grava, come correttamente ritenuto dalla corte d’appello, sull’acquirente; il secondo profilo non svolge alcuna critica al ragionamento decisorio della corte territoriale, ma si limita a chiedere una revisione, inammissibile in sede di legittimità, degli apprezzamenti di merito da questa operati.

Il dodicesimo motivo denuncia la violazione degli artt. 210 e 213 c.p.c., in cui la corte distrettuale sarebbe incorsa disattendendo una istanza della Hot Roll avente ad oggetto un ordine di esibizione documentale. Il motivo è inammissibile perchè non specifica quando tale istanza di cui lamenta la reiezione sarebbe stata formulata in primo grado, se la stessa sia stata riproposta con l’atto di appello, quali documenti ne costituissero oggetto, quali risultanze di tali documenti avrebbero avuto carattere di decisività nei termini già sopra illustrarti esaminando il settimo motivo di ricorso.

Con il tredicesimo motivo, rubricato “Circa la condanna al pagamento dell’IVA”, senza riferimento ad alcuno dei numeri dell’art. 360 c.p.c., si censura la sentenza gravata per aver condannato la ricorrente a corrispondere alla Turbotecnica l’IVA sull’importo liquidato a titolo di spese di lite, senza considerare che Turbotecnica è un soggetto IVA, che, come tale, detrae l’imposta versata sui compensi del proprio difensore. Il motivo è infondato, perchè, come questa Corte ha già avuto modo di precisare (cfr. sent. n. 7551/11) la sentenza di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, con liquidazione del relativo ammontare, costituisce titolo esecutivo, pur in difetto di un’espressa domanda e di una specifica pronuncia, anche per conseguire il rimborso dell’I.V.A. che la medesima parte vittoriosa assuma di aver versato al proprio difensore, in sede di rivalsa e secondo le prescrizioni il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 18, trattandosi di un onere accessorio che, in via generale, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., comma 1, consegue al pagamento degli onorari al difensore. La deducibilità di tale imposta può tuttavia rilevare in ambito esecutivo, con la conseguente possibilità, per la parte soccombente, di esercitare la facoltà di contestare sul punto il titolo esecutivo con opposizione a precetto o all’esecuzione, al fine di far valere eventuali circostanze che, secondo le previsioni del citato D.P.R. n. 633 del 1972, possano escludere, nei singoli casi, la concreta rivalsa o, comunque, l’esigibilità dell’I.V.A..

Con il quattordicesimo motivo, riferito alla violazione dell’art. 91 c.p.c., ed al vizio di omessa motivazione, la ricorrente cesura la sentenza gravata per non aver riliquidato le spese deprimo grado, pur avendo in parte accolto le doglianze da lei proposte avverso la sentenza del tribunale di Milano, e per aver liquidato in misura eccessiva le spese secondo grado. Il primo profilo di doglianza è infondato perchè la corte ha rigettato l’appello e quindi non aveva motivo di tornare sulla regolazione delle spese di primo grado; il secondo profilo di doglianza è inammissibile, perchè la censura di eccessività della liquidazione delle spese del giudizio d’appello è del tutto generica e, in ogni caso, la liquidazione delle spese processuali rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, mentre in sede di legittimità possono essere denunziate solo violazioni del criterio della soccombenza o liquidazioni che non rispettino le tariffe professionali, con obbligo, in tal caso, di indicare le singole voci contestate, in modo da consentire il controllo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini (cfr., ex multis, Cass. 14542/11).

In definitiva il ricorso va rigettato in relazione a tutti i motivi in cui si articola e le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere alla contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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