Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15236 del 12/07/2011
Cassazione civile sez. un., 12/07/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 12/07/2011), n.15236
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –
Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente Sezione –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 13025/2010 proposto da:
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ROMA,
in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo STUDIO ROMANELLI, rappresentato e
difeso dagli avvocati ROMANELLI GUIDO FRANCESCO, TORSELLI GIAMPAOLO,
per delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI
CIVITAVECCHIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 180, presso lo STUDIO LEGALE
SANINO, rappresentato e difeso dagli avvocati SANINO MARIO, FRANCESCO
BRASCHI, CARLO CELANI, per delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.
22490/2009 del TRIBUNALE di ROMA;
udito l’avvocato Ludovica FRANZIN per delega dell’avvocato Giampaolo
Torselli;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/05/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Massimo FEDELI, il quale chiede che la Corte di cassazione, a sezioni
unite, dichiari la giurisdizione dell’AGO con le pronunce di legge.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte ritenuto che:
– l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Civitavecchia, istituito in applicazione del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, artt. 7 e 58, ha citato davanti al Tribunale di Roma l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma, chiedendo che sia condannato a pagargli la somma di 97.366,00 Euro, con interessi e rivalutazione monetaria; a sostegno della domanda ha dedotto di aver diritto a una quota, proporzionale al numero dei propri iscritti, del patrimonio del soppresso Ordine dei dottori commercialisti della capitale, al quale erano subentrati i nuovi Ordini di Roma e di Civitavecchia, quest’ultimo costituito da professionisti che anteriormente appartenevano all’ente disciolto e avevano concorso alla formazione del suo patrimonio versando i contributi di legge;
– il convenuto, ribadendo l’eccezione che già aveva formulato nel giudizio a quo, ha proposto istanza di regolamento preventivo, chiedendo che sia dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
– l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Civitavecchia si è costituito con controricorso, sostenendo la tesi opposta a quella del ricorrente;
– il pubblico ministero, con le proprie requisitorie scritte, ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario;
– l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma ha presentato una memoria;
considerato che:
– l’assunto del ricorrente si basa essenzialmente su rilievo che parti in causa sono due enti pubblici non economici e che la materia de contendere non attiene a diritti soggettivi ma a interessi legittimi, in quanto si verte su un provvedimento autoritativo – non impugnato a suo tempo nella sede propria – quale è l’atto del 26 maggio 2008, con cui l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma ha respinto le pretese che erano state avanzate ante causam dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Civitavecchia;
– nessuno di questi argomenti è condivisibile:
– la natura delle parti non è decisiva, ben potendo anche tra enti pubblici intercorrere rapporti privatistici;
– tale risulta quello che nella specie è stato dedotto in giudizio, dato che la controversia ha un oggetto patrimoniale, in ordine ai quale nessuna norma attribuisce poteri di supremazia all’uno o all’altro dei soggetti coinvolti, nè a una diversa amministrazione (a differenza che in altri casi, come quello delle variazioni alle circoscrizioni dei comuni, disciplinato dall’art. 36 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con il R.D. 3 marzo 1934, n. 383); non può dunque essere considerato come atto autoritativo la risposta negativa data dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma alla richiesta stragiudiziale rivoltagli dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Civitavecchia, nè è qualificabile come provvedimento la valutazione favorevole di tale richiesta, espressa “su piano etico – equitativo” dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nella seduta de 9 e 10 aprile 2008; l’assenza di una qualche regolamentazione di carattere pubblicistico della materia oggetto della controversia esclude senz’altro che alla situazione giuridica soggettiva fatta valere nel giudizio a quo dall’attore possa essere attribuita la consistenza di interesse legittimo;
– le altre questioni prospettate dal ricorrente – circa l’infondatezza della pretesa accampata dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Civitavecchia – concernono il merito della controversia e non possono pertanto incidere su tema della giurisdizione;
– il principio da enunciare è dunque: “Compete al giudice ordinario la cognizione della causa, vertente tra due ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, istituiti in applicazione del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, artt. 7 e 58, relativa alla spettanza a uno dei due enti di una somma corrispondente alla quota, proporzionate al numero dei suoi iscritti, del patrimonio del soppresso ordine dei dottori commercialisti, al quale in precedenza appartenevano anche i suddetti iscritti”;
– deve essere pertanto dichiarata la giurisdizione de giudice ordinario;
– le spese di giudizio vengono compensate tra le parti per giusti motivi, ravvisabili nella novità della questione risolta.
P.Q.M.
Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011