Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15236 del 01/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 01/06/2021, (ud. 02/03/2021, dep. 01/06/2021), n.15236

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE X

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13715-2019 proposto da:

G.E., elettivamente domiciliata presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e

difesa dagli Avvocati OLIVETTI MASSIMO e BRUNETTI BRUNO;

– ricorrente –

contro

R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R. GRAZIOLI

LANTE 16, presso lo studio dell’avvocato BONAIUTI PAOLO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato EUSEBI FRANCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2164/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 15/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO

FRANCESCO MARIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. G.R. e P.P., in qualità di genitori della figlia minore G.E., convennero in giudizio R.M., davanti al Tribunale di Ancona, Sezione distaccata di Senigallia, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni causati alla loro figlia.

A sostegno della domanda esposero che in data 26 giugno 2005 il convenuto, mentre stava giocando con la bambina sulla spiaggia di Senigallia, l’aveva colpevolmente lasciata cadere in mare dove l’acqua era bassa, per cui la stessa si era fatta male ad una gamba.

Si costituì in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale rigettò la domanda e compensò le spese di lite.

2. La pronuncia è stata impugnata dagli attori soccombenti in via principale e dal convenuto in via incidentale, e la Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 15 ottobre 2018, ha rigettato l’appello principale, ha accolto quello incidentale e, in parziale riforma della decisione del Tribunale, ha condannato gli originari attori al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, confermando nel resto la sentenza impugnata; ed ha poi condannato gli appellanti principali alla rifusione delle ulteriori spese del grado.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Ancona ricorre G.E., nel frattempo divenuta maggiorenne, con atto affidato a tre motivi.

Resiste R.M. con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la sentenza impugnata, nell’escludere il nesso di causalità sulla base del certificato del pronto soccorso dell’ospedale di Senigallia, non avrebbe tenuto conto delle ammissioni del convenuto nella comparsa di risposta e della sostanziale assenza di contraddi7ioni nella deposizione della teste B..

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la sentenza impugnata non avrebbe correttamente valutato le deposizioni dei testimoni, ravvisando in esse alcune contraddizioni che non sussistevano.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione dell’art. 115 c.p.c. e nullità della sentenza per errore di percezione, ribadendo che la sentenza in esame non avrebbe tenuto conto della globalità delle prove assunte.

4. I motivi, da trattare congiuntamente data l’evidente connessione, sono tutti inammissibili.

La Corte d’appello, con un accertamento in fatto non più rivisitabile in questa sede, ha rilevato che la versione dell’accaduto prospettata dai genitori della danneggiata non trovava alcun riscontro nel certificato del pronto soccorso dove la bambina fu portata nell’immediatezza del fatto, posto che in esso il R. non era neppure nominato e non si parlava di una caduta provocata, bensì del solo urto del piede contro il fondo del mare.

Oltre a ciò, la sentenza ha anche evidenziato le ragioni di non credibilità della teste B., aggiungendo che nessuno dei testi era stato effettivamente presente al fatto; per cui la tesi dei danneggiati risultava priva di ogni fondamento.

A fronte di tale ricostruzione, i motivi di ricorso si risolvono tutti, attraverso la censura apparente di vizio di motivazione e quella di violazione di legge contenuta nel terzo motivo, nella sollecitazione ad ottenere in questa sede un nuovo e non consentito esame del merito;

non senza considerare che le censure prospettano vizi di omesso esame di un fatto decisivo in relazione a elementi di prova che la Corte d’appello ha comunque fatto oggetto di valutazione.

2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

A tale esito segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono, inoltre, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2021

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