Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15235 del 23/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/06/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 23/06/2010), n.15235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna n. 45/10/07, depositata il 15 maggio 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 maggio 2010 dal Relatore Cons. Dott. VIRGILIO Biagio.

La Corte:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 45/10/07, depositata il 15 maggio 2007, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stato riconosciuto ad C.A. il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998/2001: in particolare, il giudice d’appello ha affermato, per quanto qui rileva, l’inammissibilità dell’eccezione dell’Ufficio relativa alla presentazione da parte del contribuente di istanza di definizione agevolata L. n. 289 del 2002, ex art. 9, in quanto sollevata per la prima volta in appello. Il contribuente non si è costituito.

2. Il primo motivo di ricorso, con il quale l’Agenzia denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e dell’art. 9 cit., appare manifestamente fondato, sulla base dei principi, ripetutamente affermati da questa Corte, secondo i quali, in primo luogo, l’esercizio della facoltà di ottenere la chiusura delle liti fiscali pendenti, pagando una somma correlata al valore della causa, produce un effetto estintivo del giudizio, che opera anche in relazione alle domande giudiziali riguardanti le richieste di rimborso d’imposta, con la conseguenza che l’intervenuta proposizione della relativa istanza, palesandosi come questione officiosa, di ordine pubblico, deve essere rilevata d’ufficio dal giudice prima di ogni altra (Cass. nn. 25239 del 2007, 17142 del 2008); in secondo luogo, la presentazione dell’istanza di definizione agevolata prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 7 e 9, preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto: il condono, infatti, in quanto volto a definire “transattivamente” la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro (Cass. nn. 3682, 6504, 25239 del 2007 ed altre conformi).

3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, per manifesta fondatezza del primo motivo, assorbito il secondo.”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermati i principi di diritto sopra richiamati, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi ai detti principi, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2010

 

 

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