Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15235 del 21/07/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 15235 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

Art-M30

ORDINANZA
sul ricorso 28917-2013 proposto da:
CATANZARO ANGELO CTNNGL6ORO7L0420, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE MACCARI giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

Contro
LA ROSA ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato GAETANO MARIA AMORUSO giusta procura a
margine del controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 439/2012 del GIUDICE DI PACE di GIARRE
del 31/07/2012, depositata il 13/08/2012;

Data pubblicazione: 21/07/2015

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2015 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

Ric. 2013 n. 28917 sez. M3 – ud. 10-06-2015
-2-

R.g.n. 28917-13 (c.c. 10.6.2015)

Ritenuto quanto segue:
§1. Angelo Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione ai sensi
dell’art. 348-ter, terzo comma, c.p.c. contro Angelo La Rosa avverso la
sentenza del Giudice di Pace di Giarre, pronunciata in primo grado inter
partes in una controversia di risarcimento danni da circolazione stradale da

esso ricorrente introdotta contro l’intimato, per ottenere il risarcimento del

danno sofferto a causa di asserita omessa custodia di un’autovettura.
§2. Il ricorso è stato proposto a seguito della declaratoria di
inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. dell’appello proposto dai qui ricorrenti
da parte del Tribunale di Catania.
§3. Al ricorso ha resistito con controricorso il La Rosa.
§4. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui
all’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma e ne è
stata fatta notificazione agli avvocati delle parti, unitamente al decreto di
fissazione dell’adunanza della Corte.
Considerato quanto segue:
§1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., sono state svolte le
seguenti considerazioni:
<<[...]§4. Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., in quanto appare tardivamente proposto. Invero, come ha allegato la stessa parte ricorrente, l'ordinanza di dichiarazione di inammissibilità dell'appello venne pronunciata dal Tribunale di Catania il 28 marzo 2013 e comunicata in pari data. Ne segue che il ricorso avrebbe dovuto essere proposto nei sessanta giorni successivi alla comunicazione dell'avvenuto deposito, a norma del terzo comma dell'art. 348-ter c.p.c., mentre esso è stato notificato 1'11 novembre del 2013, cioè come se fosse decorso il c.d. termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. nel testo successivo alla modifica di cui alla 1. n. 69 del 2009, applicabile alla controversia.». 3 Est. Cons. ele Frasca R.g.n. 28917-13 (c.c. 10.6.2015) §2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione alle quali nulla è necessario aggiungere. §3. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile. §4. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del d.m. n. 55 del 2014. Collegio dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla parte resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro duemilaseicento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,4dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 10 giugno 2015. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, il

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA