Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15235 del 20/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 20/06/2017, (ud. 08/02/2017, dep.20/06/2017),  n. 15235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 12138/12) proposto da:

– B.F. (c.f.: (OMISSIS));

– S.G. (c.f.: (OMISSIS));

– B.G. (c.f.: (OMISSIS));

parti tutte rappresentate e difese, giusta procura speciale a margine

del ricorso, dall’avv. Maria Luigia Prudenzi e con la stessa

domiciliate presso lo studio dell’avv. Italo Castaldi in Roma, via

Attilio Regolo n. 12/d;

– ricorrenti e controricorrenti al ricorso incidentale –

contro

Comune di TODI (c.f.: (OMISSIS));

in persona del Sindaco pro tempore dr. R.C.; rappresentato e

difeso, in forza di procura a margine del contro ricorso, dall’avv.

Piero Peppucci e presso il medesimo domiciliato in Roma, via G.

Pierluigi da Palestrina n. 47;

– contro ricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 490/2011 della Corte di Appello di Perugia del

28 giugno – 12 ottobre 2011, notificata il 20-26 marzo 2012.

Udita la relazione di causa, svolta alla pubblica udienza dell’8

febbraio 2017, da parte del Consigliere dr. BIANCHINI Bruno;

Uditi l’avv. Maria Luigia Prudenzi per i ricorrenti e l’avv. Leopoldo

Da Ros, con delega dell’avv. Piero Peppucci, per i contro

ricorrenti, ricorrenti incidentali;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dr. PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del

3 e del 5 motivo del ricorso principale nonchè del 1 motivo di

quello incidentale, rigettati i rimanenti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

G. e B.F. nonchè S.G., con atto notificato il 18 marzo 1991, citarono innanzi al Tribunale di Perugia il Comune di Todi, esponendo di essere proprietari di un fondo sul quale gravava una servitù di passaggio convenzionale in favore di un terreno della (OMISSIS); l’ente territoriale, con delibera del 27 marzo 1985, aveva incluso la strada nell’elenco di quelle comunali, prolungandone il tracciato sino a congiungerlo alla strada provinciale ed aveva proceduto all’abbattimento di piante collocate sulla via privata nonchè all’apposizione di cartelli stradali; esposero altresì di aver invano chiesto al Comune l’autorizzazione ad abbattere un muro a secco posto al lato della strada, pericolante a causa dell’aggravamento della servitù, determinato dai proprietari del fondo dominante che, conducendo due segherie, avevano utilizzato il passaggio, in origine destinato agli usi agricoli, per far transitare mezzi pesanti di trasporto. Conclusero affinchè fosse accertata l’arbitrarietà dell’occupazione della strada in misura maggiore e con percorso più lungo di quello oggetto della originaria servitù; che fosse accertata la carenza dei presupposti per la qualificazione del passaggio come strada pubblica; che il Comune fosse condannato al risarcimento del danno per l’abbattimento degli alberi.

Il Comune, costituendosi, eccepì il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo; rilevò che da tempo la strada era destinata a pubblico transito, senza opposizione di sorta da parte dei proprietari; eccepì che, in ogni caso, doveva dirsi acquistata la servitù pubblica di transito in virtù di usucapione.

Con sentenza n. 1166/2004 il GOA dichiarò l’illegittimità della occupazione della strada privata, per la mancata adozione delle procedure dell’evidenza pubblica al fine di acquisire al patrimonio comunale il sedime ove si esercitava il contestato transito; condannò il Comune al pagamento di L. 23.500.000 (sulla scorta delle conclusioni del CTU che aveva in tal misura quantificato le spese occorrenti per la ricostruzione del muro a secco) oltre interessi dalla domanda.

Il Comune propose appello principale; i B./ S. risposero con gravame incidentale, diretto al riconoscimento del risarcimento del danno non solo per il rifacimento del muro a secco ma anche: per la illegittima occupazione del terreno; per l’aggravamento della originaria servitù agricola nonchè per il deprezzamento del fabbricato costruito sul proprio terreno.

La Corte di Appello di Perugia pronunciò sentenza n. 490/2011, depositata il 12 ottobre 2011 e notificata il 19 marzo 2012, con la quale rigettò il gravame principale – ritenendo che non vi fossero i presupposti per dirsi acquistata alla mano pubblica la servitù di transito sulla strada delle parti appellate, nè in forza di usucapione nè in virtù di dicatio ad patriam – ed accolse quello incidentale, peraltro ritenendo, quanto alle spese per la ricostruzione del muro a secco, che parte dei danni subiti fosse addebitabile alla condotta inerte tenuta dai proprietari del fondo servente, dopo aver verificato l’incidenza dannosa derivante dal mutato utilizzo del passaggio e quindi l’aggravamento della servitù. Valutata tale incidenza e, d’altro canto, considerata la necessità di tener conto degli altri profili risarcitori negletti dal primo giudice, la Corte di Appello liquidò in via equitativa il pregiudizio complessivo in Euro 16.000, alla data della decisione, comprendendo dunque in tale somma anche l’incidenza della svalutazione monetaria e del decorso degli interessi legali.

Le parti private hanno proposto ricorso per la cassazione di tale decisione, svolgendo cinque motivi, illustrati da memoria; il Comune ha svolto ricorso incidentale sulla base di tre mezzi; le parti ricorrenti hanno risposto con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 – ricorso principale.

1 – Con il primo motivo le parti ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 50; degli artt 35 e 37 Statuto del Comune di Todi, in cui il giudice dell’impugnazione sarebbe incorso allorchè aveva respinto l’eccezione dalle medesime sollevata in merito all’invalidità della procura alle liti conferita al difensore del Comune da parte del vice – sindaco, senza che fosse stata dimostrata la ricorrenza dei presupposti per sostituire il Sindaco in tale incombenza; si dolgono in particolare che sia stata ritenuta valida la giustificazione addotta, contenuta in un’ attestazione, priva di data certa, della indisponibilità del Sindaco il giorno in cui fu conferito il mandato professionale.

1.1 Il mezzo è infondato: l’attestazione di cui sopra costituisce comunque un atto pubblico che fa prova sino a querela di falso della data in cui è stata rilasciata (in disparte la violazione del principio della specificità del ricorso in cui sono incorse le parti nel non riportare il contenuto del provvedimento di sostituzione organica); non ha riscontro normativo o di prassi amministrativa il presupposto implicito dell’intero motivo: che cioè la “non disponibilità” temporanea del primo cittadino debba essere interpretata come “assoluta indisponibilità”.

2 – Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 1227 c.c., comma 2, nonchè degli artt. 346 e 112 c.p.c., in cui sarebbe incorsa la Corte del merito nell’ aver interpretato la comparsa di risposta del Comune come implicitamente contenente l’eccezione dell’esistenza di un fatto colposo dei B./ S. al fine di non ritenere risarcibili i danni che essi avrebbero potuto evitare usando la ordinaria diligenza (consistita in sostanza nell’aver consentito un maggior uso della strada, una volta privata, facendola sboccare sulla Provinciale e nell’aver fatto tagliare gli alberi).

3. Con il terzo e connesso motivo viene dedotta la violazione art. 1227 c.c., comma 2, nonchè il difetto di motivazione, sottolineandosi l’esigenza di valutare anche la gravosità dell’attività doverosa che il danneggiato avrebbe dovuto tenere per elidere le conseguenze del danno.

4. Entrambi i motivi sono fondati in quanto, se pure è indiscutibile che la interpretazione delle difese delle parti operata dal giudicante non è suscettibile di ulteriore scrutinio in sede di legittimità, ciò è sostenibile solo in quanto lo stesso abbia fatto corretta applicazione delle norme sostanziali invocate ed il proprio procedimento logico sia sorretto da congrua motivazione: nella fattispecie, per ritenersi “sostanzialmente” eccepita la non partecipazione dei ricorrenti all’elisione del pregiudizio subito, la loro condotta avrebbe dovuto essere specificata sotto tutti e tre i profili di danno fatti valere (distruzione degli alberi; demolizione del muro a secco; deprezzamento del valore del fabbricato); la generica prospettazione di una condotta inerte dei proprietari del fondo servente non è dunque idonea allo scopo.

5. – Rimangono assorbiti – in quanto la loro delibazione dipende dalla valutazione che il giudice del rinvio farà della prospettata incidenza della condotta del creditore sulle conseguenze dannose potenzialmente eliminabili-sia il quarto motivo – con il quale si è denunciata l’omessa valutazione di tutti i profili di danno – sia il quinto mezzo – in ordine al ricorso al criterio equitativo per la quantificazione dei pregiudizi subiti

2 – ricorso incidentale;

6 – Con il primo motivo viene dedotta la violazione artt. 343 e 347 c.p.c. a cagione del fatto che la Corte del merito non avrebbe dichiarato inammissibile in quanto tardivo, l’appello incidentale delle B./ S., nonostante che lo stesso fosse stato proposto il giorno prima della udienza di prima comparizione e non già venti giorni prima.

6.1 – La censura è infondata in quanto la Corte distrettuale ha implicitamente – ma correttamente – disatteso la eccezione, decidendo anche sul gravame incidentale, in ciò tenendo conto che il giudizio di primo grado fu iniziato con citazione notificata il 18 marzo 1991 e che dunque era pendente alla data dell’entrata in vigore della L. 26 novembre 1990, n. 353, (la cui disciplina transitoria (art. 90) è stata più volte rimodulata: da ultimo, dal D.L. 21 aprile 1995, n. 121, art. 1, reiterato dal D.L. 21 giugno 1995, n. 238, art. 9, dal D.L. 9 agosto 1995, n. 347, art. 9 e dal D.L. 18 ottobre 1995, art. 9, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1995, n. 534). L’art. 90, comma 1, della indicata legge stabilisce – per quello che qui interessa – che ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 si applicano le disposizioni vigenti anteriormente a tale data e dunque l’appello incidentale si poteva proporre secondo la disciplina di cui all’art. 343 c.p.c., nella prima comparsa o, in mancanza di costituzione in cancelleria, nella prima udienza o in quella prevista negli artt. 331 e 332 c.p.c., (vedi Cass. Sez. 2, 16 maggio 2007 n. 11301; vedi anche, in motivazione, Cass. Sez. 3, 28 gennaio 2014 n. 1761; Cass. Sez. 1, 6 dicembre 2012 n. 21993).

7. – Con il secondo mezzo si denuncia la violazione dei principi per aversi dicatio ad patriam, nonchè l’esistenza di un vizio di motivazione: si assume che non vi sia stata la mera tolleranza al transito veicolare prima del 1985 – data di iscrizione della strada nell’elenco delle strade pubbliche, come tale non interpretabile come volontà positiva di asservire la porzione di strada ad un traffico veicolare ulteriore (quello per raggiungere la provinciale): il mezzo è infondato, in quanto comunque è rimasta indimostrata la messa a servizio volontaria della strada al transito pubblico.

8 – Rimane assorbito il terzo motivo, con il quale viene denunciata l’esistenza di un vizio di motivazione sul contributo causale attribuito all’azione del Comune nell’eziologia dei danni.

9 – La gravata decisione va dunque cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rimessa la giudice del rinvio che si designa nella Corte di Appello di Perugia, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

Rigetta il 1 motivo del ricorso principale; accoglie il 2 ed il 3; dichiara assorbiti il 4^ ed il 5^; rigetta il 1^ ed il 2^ motivo del ricorso incidentale, con assorbimento del 3^; cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Cassazione, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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