Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15235 del 16/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 16/07/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 16/07/2020), n.15235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23165-2018 proposto da:

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA

PROVINCIA DI VITERBO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DORA 1, presso lo

studio CERULLI IRELLI LORIZIO, rappresentata e difesa dall’Avvocato

MARIA LUISA ACCIARI;

– ricorrente principale –

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO VALLEBONA, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

contro

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA

PROVINCIA DI VITERBO;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

e contro

G.U.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2303/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/05/2018 R.G.N. 51/2018.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte d’Appello di Roma respingeva il reclamo proposto da A.T.E.R. – Azienda Territoriale per l’Edilizia Pubblica della Provincia di Viterbo (in proseguo: ATER) avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo che, all’esito del giudizio di opposizione L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 51, aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato dalla reclamante ad B.A..

2. Il Tribunale aveva ritenuto assorbente la violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis, comma 4, perchè la sanzione era stata inflitta dal direttore Generale il quale, pur competente in base alle regole statutarie, nella specie era privo del necessario requisito di terzietà, in quanto la condotta contestata alla dipendente riguardava la presunta falsificazione delle firme del medesimo direttore in calce ad atti autorizzativi.

3. La Corte territoriale ha ritenuto non condivisibili le motivazioni del Tribunale ed ha evidenziato che il requisito della terzietà va apprezzato in relazione all’organizzazione dell’ente, che nella specie attribuiva al direttore generale la competenza ad irrogare la sanzione. Il conflitto di interessi del direttore generale avrebbe potuto rilevare, eventualmente, per dimostrare il carattere ritorsivo del licenziamento ma la domanda in tal senso formulata era stata abbandonata in sede di opposizione.

4. Il giudice del reclamo esaminava, pertanto, le questioni ritenute assorbite dal Tribunale e, valutato il materiale probatorio, riteneva provato che il Direttore Generale avesse autorizzato tutti i lavori indicati nei provvedimenti rispetto ai quali era stata contestata la falsità della sua firma. Riteneva pertanto che la falsità delle firme, pur accertata dalla consulenza tecnica d’ufficio, non potesse giustificare il licenziamento, perchè la dipendente non aveva interesse a falsificare le firme in calce ad autorizzazioni concesse, sia pure verbalmente o con comportamento concludente.

5. La Corte territoriale escludeva dunque la sussistenza della giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento ed applicava le tutele previste dalla L. n. 300 del 1970, art. 18 nel testo antecedente alla riformulazione della norma ad opera della L. n. 92 del 2012.

6. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso A.T.E.R. sulla base di quattro motivi, contrastati con controricorso da B.A., la quale con un unico motivo di ricorso incidentale condizionato ha riproposto la questione dell’illegittimità del licenziamento per violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis. Al ricorso incidentale A.T.E.R. ha replicato con controricorso.

7.E’rimasto intimato il direttore generale G.U., il cui intervento volontario era stato dichiarato inammissibile dalla Corte territoriale.

8.Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria.

9.Alla pubblica udienza del 3 luglio 2019 il procedimento è stato rinviato a nuovo ruolo, assegnando alle parti termine di 60 giorni per il deposito di osservazioni sulla questione della natura di ATER di ente pubblico economico e dei conseguenti riflessi sulla disciplina applicabile.

10.Hanno depositato osservazioni ATER ed B.A.; ATER ha depositato memoria del 28.8.2019.

11. Le parti, da ultimo, hanno depositato istanza congiunta del 2

ottobre 2019 per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, essendo intervenuta conciliazione in sede sindacale, allegata alla medesima istanza. La B. ha depositato memoria del 10 gennaio 2020, insistendo per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.In via preliminare deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come dall’istanza congiunta delle parti e dal verbale di conciliazione in sede sindacale alla stessa allegato.

2.Le spese del giudizio di legittimità si compensano tra le parti ai sensi dell’art. 92 c.p.c., u.c.

3.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto della insussistenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, perchè il meccanismo sanzionatorio è applicabile solo qualora il giudizio di cassazione si concluda con l’integrale conferma dell’efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell’impugnazione nel merito ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, evenienza, questa, che non si realizza a fronte di una pronuncia di cessazione della materia del contendere che comporta il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata in forza di intervenuto accordo negoziale fra le parti (Cass. S.U. n. 8980/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere.

Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2020

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