Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15235 del 12/07/2011

Cassazione civile sez. un., 12/07/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 12/07/2011), n.15235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. ELEFANTE Antonio – Presidente di sezione –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FEPLAN DI NOCENTE CELESTE & C. S.N.C., in persona dei

legali

rappresentanti pro-tempore N.C., L.I., che

agiscono anche in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI,

rappresentati e difesi dall’avvocato FACCIONE LUIGI, per delega a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI TRIGGIANO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GAGLIARDI LA GALA

FRANCO, per delega a margine del controricorso;

TRICENTER S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 56, presso lo studio

dell’avvocato LORUSSO FELICE EUGENIO, che la rappresenta e difende,

per delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA DI BARI, REGIONE PUGLIA, PROVINCIA

DI BARI;

– intimati –

avverso la decisione n. 3073/2009 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 19/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/11 dal Cons. Dott. ANGELO SPIRITO;

uditi gli avvocati Luigi PACCIONE, Felice Eugenio LO RUSSO in proprio

e per delega dell’avvocato Franco GAGLIARI LA GALA;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

la Feplan di Nocente Celeste & C. s.n.c., autorizzata all’esercizio di discarica di 2 categoria per rifiuti speciali inerti in territorio del Comune di Triggiano, ha impugnato innanzi al TAR per la Puglia una serie di provvedimenti contenenti titoli edilizi e commerciali rilasciati alla soc. Tricenter s.r.l. per l’apertura di un centro commerciale nell’ambito del menzionato Comune; il TAR ha respinto il ricorso con decisione poi confermata dal Consiglio di Stato;

avverso la decisione del Consiglio di Stato la F., il N. e la L. (questi ultimi in proprio e quali soci amministratori e legali rappresentanti delLa società) propongono ricorso per cassazione attraverso quattro motivi; rispondono con distinti controricorsi il Comune dì Triggiano e la Tricenter s.r.l.;

le parti hanno depositato memorie per l’udienza; osserva che:

il ricorso è inammissibile;

i primi due motivi sono articolati sotto il profilo dell’eccesso di potere giurisdizionale, mentre gli ultimi due contengono il riferimento alla giurisdizione; secondo la tradizionale giurisprudenza di legittimità, si verifica eccesso di potere giurisdizionale, a censura del quale è ammesso il ricorso per cassazione avverso le decisioni del giudice amministrativo, allorchè questo, pur nel formale rispetto della formula dell’annullamento, esprima una volontà che si sostituisca a quella dell’amministrazione attraverso la diretta e concreta valutazione dell’interesse pubblico relativo all’atto impugnato, procedendo così ad una sua sostanziale riforma (in tal senso, sin da Sez. Un., 7 gennaio 1974, n. 18; Sez. Un., 2 febbraio 1977, n. 456); nei primi due motivi del ricorso in esame la parte, pur dolendosi in astratto dell’eccesso di potere giurisdizionale, in concreto censura inammissibilmente la decisione del giudice amministrativo per violazione di legge, interpretazione di atti e valutazioni del merito della vicenda, ossia per vizi attinenti ai limiti interni della giurisdizione amministrativa;

censure, peraltro, corredate da quesiti (posti a pena d’inammissibilità in ragione della data di deposito della decisione impugnata: 21 maggio 2009) affatto inidonei, per la loro genericità, allo scopo di consentire la diretta ed immediata delibazione del problema posto;

così, i primi due motivi censurano la decisione nel punto in cui stabilisce che, in base al regolamento comunale di igiene e sanità, l’obbligo di osservare le distanze minime grava esclusivamente sugli impianti di discarica e deve essere rispettato anche dagli impianti precedentemente autorizzati; i motivi sono inammissibili in quanto, benchè articolati sotto il profilo dell’eccesso di potere giurisdizionale, in concreto censurano l’interpretazione data dal giudice amministrativo del menzionato regolamento, della sua efficacia normativa e temporale, così dolendosi dei limiti interni della giurisdizione;

le questioni di giurisdizione dedotte negli ultimi due motivi (peraltro, anche in questo caso, in maniera assolutamente generica) sono precluse, non risultando essere state proposte nei due gradi della giurisdizione amministrativa (innanzi alla quale è stata la stessa società oggi ricorrente ad introdurre la causa);

in conclusione, dichiarata l’inammissibilità del ricorso, i ricorrenti devono essere condannati in solido a rivalere le controparti delle spese sostenute nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile i ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore di ciascuno dei controricorrenti, in complessivi Euro 13.200,00, di cui Euro 13.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA