Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15235 del 01/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 01/06/2021, (ud. 02/03/2021, dep. 01/06/2021), n.15235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13713-2019 proposto da:

C.A. e P.P., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE LIEGI 10, presso lo studio dell’avvocato CATARCI FRANCESCO,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato BOSIO GIORGIO

MARIA;

– ricorrenti –

contro

D.V.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1174/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO

FRANCESCO MARIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Roma ingiunse ad C.A. e P.P., rispettivamente coniuge e figlio del defunto P.M. il pagamento della somma complessiva di Euro 360.000 in favore di D.V.M., sulla base di due scritture private di riconoscimento di debito sottoscritte da P.M. nelle date del 18 giugno 2004 e 12 aprile 2012.

Avverso il decreto proposero opposizione C.A. e P.P. e nel giudizio si costituì D.V.M., chiedendo il rigetto della medesima e la conferma del decreto ingiuntivo.

Il Tribunale accolse l’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e condannò l’opposto al pagamento delle spese processuali.

2. La sentenza è stata impugnata dal D.V. e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 19 febbraio 2019, ha accolto il gravame e, in totale riforma della decisione del Tribunale, ha rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo, condannando gli originari opponenti al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.

Ha osservato la Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, che la ricognizione di debito esonera la parte a favore della quale è resa dall’onere di provare il rapporto fondamentale. Nessuna prova dell’inesistenza di tali rapporti era stata fornita dagli opponenti; nè poteva assumere rilievo l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’inversione dell’onere della prova si applica solo nel caso in cui la ricognizione di debito sia rimessa direttamente dall’obbligato in favore del creditore, perchè nella specie le due scritture contenenti le ricognizioni erano state consegnate direttamente da P.M. a D.V.M..

3. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma propongono ricorso C.A. e P.P. con unico atto affidato a due motivi.

D.V.M. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e i ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione dell’art. 1988 c.c., commi 1 e 2, artt. 1322,1343,1418 e 2697 c.c..

Osservano i ricorrenti che nella ricognizione di debito l’esistenza del rapporto fondamentale si presume fino a prova contraria, la quale può provenire anche dallo stesso soggetto che intende avvalersi della presunzione in suo favore. Nella specie, la sentenza impugnata ha dichiarato che il D.V. aveva affermato che la somma di Euro 360.000 era il corrispettivo di una fornitura di frutta all’ingrosso non pagata; tale fornitura, contestata dagli odierni ricorrenti, costituiva prova contraria circa l’esistenza di una valida obbligazione, per cui sarebbe stato onere del D.V. dimostrare il fondamento della propria pretesa.

1.1. Il motivo non è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che la promessa di pagamento ha il solo effetto di sollevare il promissario dall’onere di provare l’esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e deve essere, oltre che esistente, valido. Ne consegue che essa è priva di effetti se si accerti giudizialmente che il rapporto non è sorto, è invalido o si è estinto (sentenza 16 settembre 2013, n. 21098); ma è la parte dalla quale proviene la promessa di pagamento o la ricognizione di debito che è tenuta a dimostrare che il rapporto non sia sorto, o sia invalido o estinto (sentenza 13 giugno 2014, n. 13506). Ne consegue che gli odierni ricorrenti, che sono in posizione analoga rispetto a quella del defunto in quanto suoi eredi e che non hanno disconosciuto la firma del loro familiare (art. 214 c.p.c., comma 2), sono evidentemente tenuti a dimostrare l’inesistenza, l’invalidità o l’estinzione del rapporto fondamentale; per cui il semplice fatto che sia stato prospettato in corso di causa quale fosse tale rapporto (la fornitura di frutta) non inverte l’onere della prova.

Non è esatto, quindi, ciò che i ricorrenti sostengono nella memoria, e cioè che la dichiarazione del D.V. che aveva individuato l’obbligazione sottostante alla ricognizione di debito comporti il risorgere del “normale riparto dell’onere probatorio”. La specificazione del rapporto non comporta alcuno spostamento dell’onere della prova, che rimane regolato dalla particolare norma dell’art. 1988 c.c.; per cui non incorre in violazione di legge la Corte di merito che ha ritenuto che quella prova non era stata evidentemente fornita.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c..

Sostengono i ricorrenti che, non avendo essi sottoscritto alcun atto di ricognizione di debito in favore del D.V., non potrebbero ritenersi vincolati da dichiarazioni provenienti da terze persone o da interposta persona.

2.1. Il motivo è inammissibile, perchè dimostra di non cogliere la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte d’appello, infatti, ha chiarito che il precedente di cui alla sentenza 14 febbraio 2012, n. 2104, di questa Corte non era pertinente nel caso di specie, perchè, come si è detto, la consegna delle due scritture ricognitive era avvenuta direttamente dal P. in favore del D.V.. Rispetto a tale motivazione la censura si rivela eccentrica e comunque tale da risultare incon ferente.

3. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

Sussistono, tuttavia, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2021

 

 

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