Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15234 del 23/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/06/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 23/06/2010), n.15234

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.B., elettivamente domiciliato in Roma, viale Giulio

Cesare n. 71, presso l’avv. Lettieri Marta, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avv. Giuseppe Ferrari giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle

Marche n. 3/07/08, depositata il 20 febbraio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 maggio 2010 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.

La Corte:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. P.B. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 3/07/08, depositata il 20 febbraio 2008, con la quale, accogliendo l’appello dell’Ufficio, è stato negato al contribuente il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni da 1998 al 2001: in particolare, il giudice d’appello ha, fra l’altro, ritenuto precluso tale diritto a seguito della presentazione da parte del contribuente, per gli anni in contestazione, di istanza di definizione agevolata della L. n. 289 del 2002, ex art. 9.

L’Agenzia delle entrate non si è costituita.

2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione della L. n. 289 del 2002, artt. 7 e 9 contestando l’anzidetta ratio decidendi, appare manifestamente infondato, sulla base del principio, ormai assolutamente consolidato, secondo il quale la presentazione dell’istanza di definizione agevolata prevista da dette norme preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto: il condono, infatti, in quanto volto a definire “transattivamente” la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro (Cass. nn. 3682, 6504, 25239 del 2007 ed altre numerosissime conformi);

3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza del secondo motivo, la quale rende superfluo l’esame di ogni altra censura”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati del ricorrente;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va rigettato;

che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA