Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15234 del 21/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15234 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

ORDINANZA
sul ricorso 5140-2012 proposto da:
CICORIA DONATO ANTONIO CCRDTN35M04G261X,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL GESU’ 57, presso lo
studio dell’avvocato FILOMENA MOSSUCCA, rappresentato e
difeso dall’avvocato VIRGILIO DI LONARDO giusta mandato in
calce al ricorso;

– ricorrente contro
RELLA DOMENICO RLLDNC51D21E223L, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEL TRITONE 102, presso lo studio
dell’avvocato ROCCO NANNA, che lo rappresenta e difende giusta
procura in calce al controricorso;

contro

Controricorrente –

Data pubblicazione: 21/07/2015

GESTIONE RESIDUALE LIQUIDATORIA AUSL/2 BARI;
– intimata –

avverso la sentenza n. 1206/2010 della CORTE D’APPELLO di
BARI del 26/11/2010, depositata 11 23/12/2010;

10/06/2015 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

Ric. 2012 n. 05140 sez. M3 – ud. 10-06-2015
-2-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

R.g.n. 5140-12 (c.c. 10.6.2015)

Ritenuto quanto segue:
§1. Donato Antonio Cicoria ha proposto ricorso per cassazione contro
Domenico Rella e la Gestione residuale Liquidatoria AUSL BA/2, avverso la
sentenza del 23 dicembre 2010 della Corte d’Appello di Bari.
§2. Al ricorso ha resistito con controricorso, nel quale ha svolto ricorso
incidentale, il Rella, mentre non ha svolto attività l’altra intimata.

§3. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui
all’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale nonna e ne è
stata fatta notificazione agli avvocati delle parti costituite, unitamente al
decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
§4. Parte resistente ha depositato memoria.
§5. Nella fissata adunanza dell’ l l febbraio 2015 il Collegio, rilevato che
non risultava notificato l’avviso al difensore della parte ricorrente rinviava a
nuovo molo e, quindi, veniva fissata la nuova adunanza odierna.

Considerato quanto segue:
§1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., sono state svolte le
seguenti considerazioni:
<4...] §3. Il ricorso principale e quello incidentale possono essere decisi con il procedimento di cui all'art. 380-bis c.p.c., in quanto il primo appare inammissibile ed il secondo, in conseguenza, inefficace ai sensi dell'art. 334 c.p.c. §3.1. Quanto al ricorso principale, fermo che l'eccezione di improcedibilità per tardività del deposito, formulata dal resistente, non considera che il deposito del ricorso è avvenuto a mezzo posta ai sensi dell'art. 134 disp. att. c.p.c., si deve rilevare che esso — come non ha mancato di eccepire il resistente e sarebbe strato comunque rilevabile d'ufficio — risulta manifestamente inammissibile, in prima battuta perché è stato proposto senza l'osservanza del requisito dell'art. 366 n. 3 c.p.c., cioè 3 Est. Con. Raffaele Frasca R.g.n. 5140-12 (c.c. 10.6.2015) dell'esposizione sommaria del fatto sostanziale e processuale,ed in secondo luogo senza l'osservanza del requisito dell'art. 366 n. 6 c.p.c. Infatti, sotto il primo profilo, si rileva che la struttura del ricorso, dopo l'intestazione nella prima pagina, dove reca l'indicazione della parte ricorrente e della sentenza impugnata, dalla quel solo indirettamente si individuano le parti contro cui è proposto, passa subito ad esporre i due motivi di ricorso, dai quali, peraltro, in alcun modo è dato cogliere l'esposizione de qua. Sotto il secondo profilo, in detti motivi, in disparte la genericità delle argomentazioni, si fa riferimento a risultanze probatorie riguardo alle quali non viene fornita l'indicazione specifica ai sensi dell'art. 366 n. 6 c.p.c. §3.2. Il ricorso incidentale, stante la sua natura di impugnazione incidentale tardiva, dovrebbe dichiararsi inefficace ai sensi dell'art. 334 c.p.c.>>.
§2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della
relazione alle quali nulla è necessario aggiungere.
§3. Il ricorso principale è, dunque, dichiarato inammissibile.
L’incidentale è dichiarato inefficace.
§4. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza, che è
riferibile soltanto al ricorrente (ciò, giusta il principio di cui a Cass. n. 4074
del 2014, secondo cui: <

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