Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15234 del 20/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 20/06/2017, (ud. 19/01/2017, dep.20/06/2017),  n. 15234

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15481-2014 proposto da:

M.V. C.F. (OMISSIS) NELLA SUA QUALITA’ DI AMM.RE UNICO

RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA MIANO EDILIZIA DI M.V. E C.,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avv. PIETRO GIORGIANNI;

– ricorrente –

contro

T.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avv. GIUSEPPINA PIRRI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 159/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 05/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2017 dal Consigliere Dott. COSENTINO ANTONELLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza non definitiva emessa in data 8.11.2005 il Tribunale di Barcellona P.G., in accoglimento della domanda proposta da T.A., trasferiva a quest’ultimo la proprietà di un lotto di terreno a lui promesso in vendita da M.V., nella qualità di legale rappresentante della società Miano Edilizia s.n.c., sulla base di un contratto preliminare del (OMISSIS). Il Tribunale, dopo aver ricostruito il rapporto negoziale intervenuto inter partes, connotato dalla sequenza di due contratti preliminari (il primo intervenuto nel 1992 ed il secondo, sostitutivo del precedente, il 3.1.1996), accertava l’avvenuto adempimento delle obbligazioni del T. e l’inadempimento della società promittente venditrice e conseguentemente, oltre a trasferire la proprietà del terreno, condannava la convenuta al risarcimento dei danni, da ancorarsi alla impossibilità di commercializzazione del bene per tutto il tempo in cui il contratto preliminare era rimasto ineseguito e per la cui quantificazione disponeva il proseguimento del giudizio. Tali danni venivano successivamente quantificati, con la sentenza definitiva emessa dal medesimo tribunale in data 11.5.2009, in Euro 48.534,31, oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza.

Tanto la sentenza non definitiva quanto quella definitiva venivano appellate dalla Miano Edilizia ed entrambi gli appelli, riuniti, venivano rigettati dalla corte d’appello di Messina, la quale si limitava a correggere il dispositivo della prima sentenza del tribunale nel senso che il trasferimento della proprietà in favore di T.A. dovesse intendersi riferito (anzichè al “lotto di terreno individuato al catasto al foglio (OMISSIS)”) al “lotto di terreno esteso mq. 630,66… ricadente nella p.LLa ex (OMISSIS) (oggi (OMISSIS)) del foglio (OMISSIS) del Comune di Barcellona P.G.”.

La corte messinese svolgeva, per quanto qui ancora rileva, le seguenti considerazioni:

1) l’atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio era stato validamente notificato, a mezzo del servizio postale, a (e ricevuto da) M.V., quale legale rappresentante della società promittente venditrice Miano Edilizia di M.V. & C. s.n.c. e l’erronea indicazione della denominazione sociale della convenuta non suscitava incertezze sul destinatario dell’atto;

2) avendo le parti previsto il trasferimento “entro i limiti di validità della concessione edilizia in corso di rilascio”, il termine di validità della concessione edilizia non poteva essere inteso come dies a quo dal quale sorgeva l’obbligo di trasferimento in capo al M., bensì come termine ultimo di adempimento posto nell’esclusivo interesse del T. (il quale aveva interesse ad avere al più presto la disponibilità del terreno per potervi costruire un fabbricato, sulla base della concessione in variante in corso di rilascio);

3) per quanto il dispositivo della sentenza impugnata contenesse un errore nella individuazione del terreno oggetto di trasferimento, quest’ultimo era facilmente individuabile e, quindi, determinato;

4) l’eccezione di inadempimento concernente l’asserito mancato pagamento, da parte del T., degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione, era stata tardivamente sollevata dal M.;

5) il M. non aveva proposto gravame avverso il capo della sentenza non definitiva che aveva sancito il diritto del T. al risarcimento del danno sulla base del criterio della mancata percezione del guadagno connesso alla futura vendita dell’edificio realizzabile sul terreno.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso M.V., nella qualità di legale rappresentante della Miano Edilizia di M.V. & C. s.n.c., sulla base di cinque motivi.

T.A. ha resistito con controricorso.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 19.1.17, per la quale solo il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va precisato che, ancorchè il ricorso per cassazione, notificato il 26 maggio 2014, risulti iscritto a ruolo il 23 giugno 2014, non ricorre, nella specie, L’improcedibilità ex art. 369 c.p.c., comma 1, perchè il plico contenente il ricorso e il fascicolo del ricorrente risulta spedito alla cancelleria di questa Corte, per mezzo del servizio postale, il 16 giugno 2014 (lunedì) e, quindi, nel rispetto del termine di 20 giorni previsto dalla suddetta disposizione (per il principio secondo cui, nel caso in cui il ricorso per cassazione sia spedito per posta, ai fini del rispetto del termine di deposito di cui all’art. 369 c.p.c., è sufficiente che il plico sia spedito prima dello scadere del termine di venti giorni decorrenti dalla notifica, a nulla rilevando che esso pervenga nella cancelleria della Corte successivamente allo spirare di tale termine, cfr. sentt. 14579/07, 5071/10, 684/16).

Ancora preliminarmente va giudicato infondata l’eccezione del contro ricorrente secondo cui questa Corte dovrebbe prendere atto del giudicato formatosi sulla sentenza non definitiva emessa dal Tribunale di Barcellona P.G., per essere stata la stessa appellata tardivamente. L’assunto su cui tale eccezione si fonda – che, ai fini del computo del termine lungo per l’impugnazione, dovrebbe calcolarsi anche il giorno del deposito della sentenza – è infatti erroneo. Il termine lungo di impugnazione (un anno e 46 giorni) va computato ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 2, (secondo il calendario comune) per la individuazione del dies ad quem dell’anno (Cass. 6215/79) e secondo il comma 1, dello stesso articolo per l’aggiunta di 46 giorni. La sentenza di primo grado era stata depositata l’8/11/2005 e quindi l’anno scadeva l’8/11/2006; con l’aggiunta di 16 giorni il termine sarebbe scaduto il 24/12/2006 (domenica), con conseguente tempestività della notifica dell’appello spedita, dopo la proroga per la festività di Natale e Santo Stefano, il 27/12/2006.

Con il primo motivo la società ricorrente denuncia (in relazione alla sentenza non definitiva n. 627/05) la violazione o falsa applicazione dell’art. 145 (nel testo anteriore alla modifica introdotta dalla L. n. 263 del 2005), artt. 138, 139 e 141 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4); nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Secondo la ricorrente la corte territoriale avrebbe errato nel disattendere l’eccezione di nullità della notifica dell’atto introduttivo del primo grado di giudizio. In proposito, nel motivo di ricorso si deduce, in linea di fatto, che tale notifica era stata effettuata (nelle forme di cui all’art. 140 c.p.c., e non mediante il servizio postale, come affermato in sentenza) al sig. Vito M., in Barcellona P.G. via (OMISSIS), quale legale rappresentante della società, e che tale notifica sarebbe stata nulla perchè:

1) la denominazione della società era riportata in maniera inesatta nella relata di notifica;

2) la notifica era stata effettuata al legale rappresentante della società ad un indirizzo diverso da quello della sede sociale, senza alcun previo tentativo di notifica presso la sede sociale e senza che nell’atto da notificare fossero indicate le generalità, la residenza, il domicilio la dimora abituale del legale rappresentante della società destinatario dell’atto.

La corte distrettuale, quindi, secondo la ricorrente, avrebbe trascurato il principio che, alla stregua del disposto dell’art. 145 c.p.c., (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alla riforma recata dalla L. n. 263 del 2005), l’esecuzione della notifica alle persone giuridiche e alle società prive di personalità giuridica era consentita nelle forme di cui agli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., escluso il ricorso all’art. 140 c.p.c., solo in via sussidiaria e, comunque, solo nel caso in cui la residenza, il domicilio, o la dimora abituale del legale rappresentante risultassero dall’atto da notificare.

Nel motivo di ricorso si deduce, inoltre che l’erronea indicazione della denominazione della società nella relata di notifica “di per sè sola implica la nullità dell’atto”.

Il motivo non può trovare accoglimento.

Quanto al rilievo secondo cui “diversamente da quanto affermato in sentenza, l’atto introduttivo del giudizio di primo grado non è stato notificato a mezzo del servizio postale, ma ai sensi dell’art. 140 c.p.c.” (pag. 5, primo capoverso, del ricorso) il Collegio rileva che l’errore che si contesta alla corte territoriale è di tipo percettivo e, pertanto, non può essere denunciato con il ricorso per cassazione ma soltanto con il ricorso per revocazione.

Quanto alla doglianza concernente le inesatta menzione della denominazione sociale nella relata di notifica, la stessa va giudicata inammissibile per mancanza di specificità, in quanto non attinge puntualmente la motivazione con cui la sentenza gravata ha rigettato il motivo di appello con il quale tale doglianza era già stata avanzata nel secondo grado di merito (vedi pag. 3 della sentenza: “il fatto che la denominazione sociale del convenuto indicata in citazione sia diversa da quella effettiva non implica alcuna nullità, posto che tale erronea indicazione non suscita incertezze sul destinatario dell’atto, tenuto conto altresì che nel preliminare di vendita la società veniva indicata con la denominazione Miano Edilizia s. n. c. Impresa edile con sede in via (OMISSIS)”).

Quanto, infine, alla doglianza secondo cui la notifica sarebbe stata effettuata al legale rappresentante della società ad un indirizzo ((OMISSIS)) diverso da quello della sede sociale, senza alcun previo tentativo di notifica presso la sede sociale e senza che nell’atto da notificare fossero indicate le generalità, la residenza, il domicilio la dimora abituale del legale rappresentante della società destinatario dell’atto, è sufficiente rilevare la palese carenza di autosufficienza della censura, poichè nel ricorso non si indica quale sarebbe stato l’indirizzo della sede legale della società diverso da quello (OMISSIS); nè, conseguentemente, si precisa con quali modalità ed in quali atti difensivi si sarebbe fatta menzione di detto ipotetico diverso indirizzo nel giudizio di merito.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 1363 e ss., 2697 e 2932 c.c. (con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Con il motivo in esame si muove una triplice doglianza.

Sotto un primo profilo si censura l’affermazione della corte territoriale secondo cui “il termine di validità della concessione edilizia in corso di rilascio non poteva essere inteso come termine a partire dal quale sorgeva l’obbligo di trasferimento in capo al M., ma come termine ultimo di adempimento posto nell’esclusivo interesse del T., che aveva tutto l’interesse ad avere al più presto il terreno onde poter ricostruire in forza della concessione in variante”. Secondo la ricorrente la corte messinese, se avesse fatto corretta applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale, avrebbe dovuto ritenere insussistente l’inadempimento della promettente venditrice.

Tale censura non può trovare accoglimento, perchè non denuncia specifici vizi logici o specifiche violazioni delle regole di ermeneutica contrattuale che affliggerebbero la sentenza impugnata, ma si limita a contrapporre all’interpretazione della corte d’appello quella, alternativa, ritenuta preferibile dalla ricorrente e, in sostanza, attinge non il ragionamento interpretativo della corte territoriale, ma l’esito a cui tale ragionamento è pervenuto; laddove, come ancora di recente ribadito da questa Corte, in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (sent. n. 2465/15).

Sotto il secondo profilo la ricorrente lamenta che la corte territoriale abbia disatteso la sua eccezione di indeterminatezza dell’oggetto del contratto preliminare dedotto in giudizio, nonostante che nello stesso fossero state indicate particelle di terreno (nn. (OMISSIS)) estranee all’accordo preliminare e l’attore non avesse prodotto la planimetria necessaria per l’individuazione del lotto di terreno oggetto del promesso trasferimento.

La censura va giudicata inammissibile per mancanza di specificità, in quanto non attinge specificamente l’argomentazione sulla cui base la sentenza gravata ha rigettato l’eccezione di indeterminatezza dell’oggetto del contratto preliminare dedotta in sede di merito (vedi pag. 5 della sentenza: “l’indicazione è sufficiente a definire l’oggetto del contratto, come del resto confermato dalla CTU che ha agevolmente individuato il bene promesso in vendita”).

Sotto il terzo profilo la ricorrente lamenta che la corte territoriale abbia accolto la domanda del T. di esecuzione del preliminare ex art. 2932 c.c., senza accertare se il medesimo avesse adempiuto alle proprie obbligazioni di pagamento degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione, limitandosi a rilevare la tardività dell’eccezione di inadempimento al riguardo sollevata dalla società M.. La doglianza è infondata, perchè la sentenza gravata si è conformata all’insegnamento di questa Corte alla cui stregua va giudicata inammissibile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., nel testo novellato dalla L. n. 353 del 1990, la proposizione per la prima volta in appello dell’ eccezione d’ inadempimento, trattandosi di eccezione in senso stretto non rilevabile d’ ufficio (Cass. 6168/11).

Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c. e art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonchè dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per non aver la corte locale considerato che l’espletata c.t.u. era meramente esplorativa e che la deposizione del teste C. era irrilevante e, comunque, inutilizzabile per la sua incapacità a testimoniare.

Il motivo è infondato.

La ricorrente non ha contestato specificamente la motivazione resa sui due profili dalla corte d’appello (cfr. pagg. 6-7 della sentenza), ma si è limitata a riprodurre le medesime censure già sollevate in quel grado del giudizio, senza peraltro, con specifico riguardo alla censura concernete l’apprezzamento della corte territoriale in ordine alla deposizione C., nè censurare specificamente l’argomentazione della sentenza gravata secondo cui l’incapacità di un teste escusso in primo grado non può essere eccepita per la prima volta in grado di appello, nè specificare le ragioni della dedotta irrilevanza di tale deposizione.

Con il quarto motivo la ricorrente denunzia, con riferimento alla sentenza definitiva n. 307/09, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per non aver la corte di merito considerato che, in assenza della planimetria e di elementi concreti idonei ad individuare il lotto di terreno in questione ed in presenza di una tardiva ed irrituale produzione del progetto, la domanda di risarcimento della controparte non era accoglibile e che, in ogni caso, il criterio adottato dal tribunale per la quantificazione dei presunti danni era illogico ed abnorme, riferendosi alla totale perdita della possibilità di realizzare il fabbricato progettato (anzichè al solo ritardo nell’adempimento della prestazione).

Il motivo non coglie la ratio decidendi sottesa alla pronuncia impugnata, la quale si fonda non su un giudizio di correttezza del criterio di quantificazione dei danni adottato, bensì sul rilievo – non specificamente censurato in ricorso – che “la sentenza non definitiva indicava già il criterio di stima del risarcimento, da ancorarsi alla perdita di chances da intendersi come mancata percezione del guadagno commesso alla futura vendita dell’edificio realizzabile sul terreno”, cosicchè la mancata impugnazione di tale statuizione della sentenza non definitiva precludeva il riesame della fondatezza di detto criterio in sede di appello avverso la sentenza definitiva (cfr. pag. 8 della sentenza).

Con il quinto motivo la ricorrente deduce la falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., atteso che l’accoglimento dei motivi d’appello, con il conseguente totale rigetto delle domande dell’attore, avrebbe dovuto comportare la condanna di quest’ultimo al pagamento delle spese e dei compensi dei due gradi di giudizio. Il motivo è inammissibile, in quanto non deduce un vizio nel quale sarebbe incorso il giudice d’appello (il quale ha correttamente applicato il principio di soccombenza), ma prospetta solo un esito differente sul piano del governo delle spese processuale per l’eventualità ipotetica in cui i motivi di gravame fossero stati accolti.

In definitiva, il ricorso va rigettato in relazione a tutti i motivi nei quali esso si articola.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza. Deve inoltre darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte del ricorrente.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, D.Lgs. n. 546 del 1992 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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