Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15234 del 16/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 16/07/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 16/07/2020), n.15234

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18111-2015 proposto da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. (OMISSIS) DI AVEZZANO SULMONA L’AQUILA,

in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DORA 1, presso lo studio dell’avvocato

VINCENZO CERULLI IRELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato

CONCETTA MARIA PRESTI;

– ricorrente –

contro

E.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BRUNO BUOZZI 32,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO VITI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ELISABETTA ERCOLE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 15/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 08/01/2015 R.G.N. 246/2014.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza in data 8 gennaio 2015 n. 15, confermava la sentenza del Tribunale di Avezzano, che aveva accolto la domanda di E.C. – medico in regime di convenzione a tempo indeterminato la Azienda USL di Avezzano-Sulmona, poi ASL n. (OMISSIS) di Avezzano-Sulmona-L’Aquila (in prosieguo: ASL) nell’ambito del servizio 118 – dichiarando il suo diritto all’inquadramento nei ruoli della dirigenza medica di primo livello dal 24 luglio 2006 e condannando la ASL al pagamento delle differenze retributive maturate.

2. La Corte territoriale riteneva che il D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 8, comma 1 bis prevedesse un diritto soggettivo dei medici addetti al settore dell’emergenza territoriale all’inquadramento nei ruoli del SSN in presenza dei requisiti ivi contemplati: previa individuazione da parte delle Regioni delle attività che richiedevano l’instaurazione di un rapporto di impiego; giudizio positivo di idoneità, secondo le procedure di cui al D.P.C.M. n. 502 del 1997; titolarità di un incarico convenzionale a tempo indeterminato da almeno cinque anni. Tali requisiti erano pacificamente sussistenti nella fattispecie di causa.

3. Con circolare del 31 gennaio 2002 la direzione sanità della REGIONE ABRUZZO aveva precisato che il limite della dotazione organica di cui al suddetto art. 8, comma 1 bis, non era applicabile ai servizi nei quali i medici prestavano la loro attività con rapporto orario, in quanto non si trattava di individuare un posto nuovo in pianta organica ma di trasformare la natura del rapporto in essere.

4. Il diritto della originaria ricorrente non poteva essere escluso dalle leggi finanziarie succedutesi nel tempo e dalle altre disposizioni in tema di contenimento della spesa pubblica.

5. La L.R. n. 26 del 2006 non poteva derogare alla normativa nazionale.

6. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la ASL, articolato in sette motivi, cui ha resistito con controricorso E.C..

7. Le parti hanno depositato memoria. La ASL ricorrente ha depositato documenti.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo di ricorso la ASL ha dedotto violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 8, comma 1 bis, evidenziando che a tenore della norma citata le Aziende sanitarie hanno la facoltà, e non l’obbligo, di inquadrare nel ruolo sanitario i medici convenzionati della emergenza territoriale e della medicina dei servizi che abbiano conseguito il giudizio di idoneità. Ha altresì dedotto essere condizione indefettibile dell’inquadramento l’esistenza di posti vacanti nella pianta organica, definita ed approvata nel rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 6 e successive modificazioni.

2.Con il secondo motivo la ASL ha lamentato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 8, comma 1 bis impugnando la sentenza nella parte in cui valorizzava la Delib. giunta regionale n. 356 del 2000, che invitava i direttori generali a rivedere le piante organiche in conseguenza del passaggio a rapporto di impiego dei sanitari idonei.

3.Ha esposto di avere provveduto a rideterminare la pianta organica sia nell’anno 2003, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 34, comma 3, che nell’anno 2007 (Delib. direttore generale 5 ottobre 2007, n. 649: doc. 12), nel rispetto delle leggi finanziarie, degli accordi in data 28 luglio 2005, 24 novembre 2005 e 6 marzo 2007 e dei criteri stabiliti con Delib. Giunta Regionale 18 dicembre 2006, n. 1439.

4.Con il terzo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: del D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 8, comma 1 bis; dei criteri per le assunzioni a tempo indeterminato fissati nella Delib. Giunta Regionale 7 dicembre 2005, n. 1302; del D.P.C.M. 15 febbraio 2006; della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 98; degli accordi 28 luglio 2005, 24 novembre 2005, 6 marzo 2007; dei criteri di rideterminazione delle dotazioni organiche fissati nella Delib. Giunta Regionale 18 dicembre 2006, n. 1439.

5.Si assume che la ASL non poteva apportare incrementi alle dotazioni organiche, in ragione dei vincoli di spesa derivanti dalle leggi e diposizioni citate nonchè dei limiti alle assunzioni di cui alla L.R. 28 luglio 2006, n. 26 ed alla Delib. Giunta 18 dicembre 2006, n. 1439.

6.Con il quarto motivo si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione delle norme che prevedevano il divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato ed, in particolare:

– del decreto del Commissario ad acta della regione Abruzzo n. 10 del 23 marzo 2011; del D.L. n. 78 del 2010, art. 9, comma 28, convertito in L. n. 122 del 2010; della L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 60, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, commi 95 e 98; della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 198; delle disposizioni delle leggi finanziarie/leggi di stabilità degli anni 2007-2014, che ribadivano i criteri e limiti per le assunzioni di personale fissati nelle precedenti leggi finanziarie.

-della L.R. 28 luglio 2006, n. 26; del D.P.C.M. 15 febbraio 2006; del D.P.C.M. 12 settembre 2003; dei criteri per le assunzioni a tempo indeterminato fissati nella Delib. giunta regionale 26 maggio 2004, n. 387; degli accordi del 28 luglio 2005, 24 novembre 2005 e 6 marzo 2007; dei criteri fissati nella Delib. Giunta Regionale 13 marzo 2007, n. 224 avente ad oggetto il “piano di risanamento del sistema sanitario regionale 2007-2009”; del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 9, commi 16 e 31; della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 523; del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 15 convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2013, numero 135; dell’art. 15 bis DL 13 settembre 2012 numero 158 convertito, con modificazioni, nella L. 8 novembre 2012 numero 214; dell’art. 1, commi 234, 427, 452-456, 481, 525 della L. 27 dicembre 2013, n. 147; della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica 4 marzo 2001.

7.Con il quinto motivo di ricorso l’ASL ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 8, comma 1 bis, censurando la sentenza impugnata per essersi fondata sulla circolare del 31/1/2002 della direzione Sanità della Regione Abruzzo – (secondo la quale non era in questione una nuova assunzione ma la trasformazione del rapporto di lavoro) – evidenziando trattarsi di atto privo di valore normativo nonchè in contrasto con la precedente Delib. Giunta n. 356 del 2000, che condizionava l’inquadramento alla revisione delle piante organiche.

8.Con il sesto motivo si impugna la sentenza per avere qualificato la vicenda di causa in termini di trasformazione della natura di un rapporto di lavoro in essere invece che come nuova assunzione, deducendosi – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione e falsa applicazione:

del decreto del Commissario ad acta della Regione Abruzzo n. 10 del 23 marzo 2011; del D.L. n. 78 del 2010,. 9, comma 28, convertito in L. n. 122 del 2010; della L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 60, L. 30 dicembre 2004, n. 311, aart. 1, commi 95 e 98; della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 198; delle disposizioni delle leggi finanziarie/leggi di stabilità degli anni 2007-2014, che ribadivano i criteri e limiti per le assunzioni di personale fissati nelle precedenti leggi finanziarie; degli accordi del 28 luglio 2005, 24 novembre 2005 e 6 marzo 2007; dei criteri fissati nella Delib. Giunta Regionale 13 marzo 2007, n. 224; del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 15 convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2013, n. 135; della circolare della presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica 4 marzo 2001.

9.Con il settimo motivo la ASL ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione o falsa applicazione: del D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 8, comma 1 bis; della L.R. 28 luglio 2006, n. 26; del D.P.C.M. 15 febbraio 2006; della circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento della funzione pubblica 4 marzo 2001, per non avere la sentenza impugnata considerato il periodico aggiornamento della dotazione organica (Delib. direttore generale 30 dicembre 2003, n. 1140 e Delib. 5 ottobre 2007, n. 649), nel rispetto delle economie di spesa di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 98.

10.Si assume che nella unità operativa di “Urgenza Emergenza medica 118” (poi UOS dipartimentale struttura sevizi emergenza territoriale 118) non vi erano posti vacanti di dirigente medico.

11.Si evidenzia che la L.R. n. 26 del 2006, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, non derogava alla legge nazionale ma era in linea con essa e con il D.P.C.M. 15 febbraio 2006, antecedente alla domanda di inquadramento della E..

12.Ritiene il Collegio si debba accogliere il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

13.Va in questa sede ribadito il principio già enunciato da questa Corte con sentenza 10 luglio 2015 n. 14410, al quale ha dato continuità la sentenza 11 aprile 2019 n. 10237, secondo cui “l’inquadramento nel ruolo sanitario dei medici titolari di incarico convenzionale ultraquinquennale, previsto a determinate condizioni dal D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive integrazioni e modificazioni, art. 8, comma 1 bis, è subordinato al rispetto dei limiti dei posti delle dotazioni organiche, definite e approvate dalle Aziende U.S.L.”

14.Ed invero il dato letterale della disposizione contenuta nell’art. 8, comma 1 bis, come modificato dal D.Lgs. n. 229 del 1999, che ha introdotto l’inciso “nei limiti dei posti delle dotazioni organiche definite ed approvate nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 6 e successive modificazioni”, attesta in modo inequivocabile che l’inserimento nel ruolo sanitario dei medici convenzionati è stato condizionato alla sussistenza di posti nelle dotazioni organiche, condizione mantenuta all’esito dell’intervento riformatore di cui al D.Lgs. n. 254 del 2000.

15.Nel resto si rinvia alle motivazioni delle sentenze citate, qui condivise.

16.Non è corretto l’assunto della sentenza impugnata secondo il quale i limiti di organico non varrebbero per gli inserimenti in ruolo di cui è causa, considerato che la disposizione del suddetto art. 8, comma 1 bis pone invece in tal senso un preciso vincolo. L’inserimento in ruolo di un medico con rapporto convenzionale determina peraltro evidenti ripercussioni sulle dotazioni organiche, le cui consistenza e variazioni sono disciplinate dal D.Lgs. n. 29 del 1993 e succ. mod., art. 6 (oggi D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 6).

17.La Corte territoriale ha pertanto errato nel ritenere di poter prescindere dall’esaminare se le previsioni della pianta organica della ASL, come vigente al momento della presentazione della domanda di inserimento in ruolo della E., consentissero o meno la sua assunzione.

18.Questa Corte nella citata sentenza n. 14410/2015 ha altresì evidenziato che neppure in presenza di specifica domanda in tal senso il giudice di merito potrebbe disapplicare la previsione di tale atto amministrativo a contenuto generale; trattasi di un caso in cui il diritto azionato non è prioritario rispetto alle previsioni della pianta organica ma condizionato da essa sicchè non potrebbe essere riconosciuto con la mera disapplicazione dell’atto ma soltanto con un diverso esercizio del potere organizzativo, in senso favorevole alle aspettative della parte.

19.L’accoglimento del primo motivo di ricorso è di per sè sufficiente a determinare la cassazione della sentenza gravata, restando assorbiti gli ulteriori motivi, con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, che procederà a nuovo esame della vicenda di causa attenendosi al principio di diritto qui ribadito.

20.Il Giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del presente grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2020

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