Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15234 del 01/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 01/06/2021, (ud. 02/03/2021, dep. 01/06/2021), n.15234

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13443-2019 proposto da:

N.R., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’Avvocato MINARDI SALVATORE;

– ricorrente –

contro

HDI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSTANTINO MORIN 45,

presso lo studio dell’avvocato ARDITI DI CASTELVETERE MICHELE,

rappresentata e difesa dall’avvocato RANTOLO LINO;

– controricorrente –

contro

R.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 487/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 01/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO

FRANCESCO MARIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. N.R. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Siracusa, R.R. e la HDI Assicurazioni s.p.a., chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni da lui subiti nell’incidente stradale, avvenuto a Ragusa, nel quale egli, alla guida della sua moto, asseriva di essere stato tamponato dalla moto condotta dal R..

Si costituì in giudizio la sola società di assicurazione, chiedendo il rigetto della domanda.

Espletata prova per interpello e per testi e fatta svolgere una c.t.u., il Tribunale rigettò la domanda e condannò l’attore al pagamento delle spese di giudizio, comprensive di quelle della consulenza tecnica.

2. La pronuncia è stata impugnata dall’attore soccombente e la Corte d’appello di Catania, con sentenza del 1 marzo 2019, ha rigettato l’appello, ha confermato l’impugnata sentenza ed ha condannato l’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Catania ricorre N.R. con atto affidato ad un solo motivo.

Resiste la HDI Assicurazioni s.p.a. con controricorso.

R.R. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Osserva il ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe compiuto una valutazione non corretta delle differenti deposizioni testimoniali, non considerando che il rapporto redatto dai Carabinieri era manchevole, mentre nessun elemento consentiva di affermare che la caduta del N. dalla propria moto fosse avvenuta per cause indipendenti dal tamponamento.

1.1. Il motivo è inammissibile.

La giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni ribadito che in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028 e 30 giugno 2015, n. 13421, nonchè l’ordinanza 22 settembre 2017, n. 22205, e la sentenza 17 gennaio 2018, n. 908).

Nella specie la Corte d’appello, con motivazione adeguata e priva di vizi logici, ha illustrato con chiarezza le ragioni per le quali ha ritenuto di confermare la pronuncia di rigetto del Tribunale, in particolare spiegando le ragioni per le quali la deposizione del carabiniere C. fosse da ritenere più credibile rispetto a quella dei testi indicati dall’attore.

A fronte di simile ricostruzione, il ricorso, che ripete genericamente considerazioni già svolte in sede di appello e ritenute non fondate, si risolve nell’evidente tentativo di ottenere in questa sede un nuovo e non consentito esame del merito.

Rileva la Corte, ad ogni modo, che la lamentata omissione non sussiste, perchè tutti gli elementi di cui al ricorso sono stati esaminati e valutati dalla Corte di merito.

2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono, inoltre, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 4.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2021

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