Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15233 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 22/07/2016, (ud. 03/12/2015, dep. 22/07/2016), n.15233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13136-2014 proposto da:

P.M.T., D.L.F., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEI GRACCHI 39, presso lo studio dell’avvocato ANNAMARIA

FEDERICO, rappresentati e difesi dall’avvocato COSIMO LUPERTO giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro in

carica pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 912/2013 della CORTE D’APPELLO di POTENZA

dell’8/10/2013, depositato il 15/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/12/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 22 agosto 2012 presso la Corte d’appello di Potenza, P.M.T. e D.L.F. chiedevano la condanna del Ministero della giustizia al pagamento del danno non patrimoniale derivato dalla irragionevole durata della procedura concernente il fallimento di Calzaturificio Cinque Elle s.r.l., iniziata con la dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale di Lecce in data (OMISSIS) e non ancora conclusasi alla data della domanda.

L’adita Corte d’appello – premesso che dalla relazione del curatore fallimentare risulta una platea di creditori estremamente vasta (556 creditori), era stata effettuata la vendita degli immobili e delle attrezzature rientranti nella massa attiva, oltre ad essere state gestite 15 azioni giudiziarie di opposizione allo stato passivo e numerosi contenziosi fiscali, più contenzioso giudiziario per il recupero di somme nei confronti delle mogli dei soci – considerava ragionevole la durata di sette anni, per cui riteneva che fosse indennizzabile un ritardo di diciannove anni e riteneva, altresì, che ai ricorrenti potesse essere liquidato un indennizzo di Euro 3.800,00 per ciascuno, in considerazione della effettiva consistenza economica e sociale della vicenda presupposta.

Avverso detto decreto i ricorrenti sopra indicati hanno proposto ricorso, affidato ad un unico complessivo motivo.

L’intimato Ministero ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza.

Con l’unico motivo i ricorrenti deducono violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 2056 c.c., della Legge Costituzionale n. 2 del 1999, art. 1 e dell’art. 6, par. 1 CEDU, nonchè vizio di motivazione in merito, dolendosi del fatto che la Corte d’appello abbia determinato l’indennizzo in misura sostanzialmente pari ad Euro 200,00, per ciascun anno di ritardo, non sufficiente e comunque contrastante con i criteri fissati dalla giurisprudenza; l’adita Corte d’appello avrebbe quantificato l’indennizzo senza operare una concreta valutazione della c.d. posta in gioco e della importanza della stessa, circostanze accertate dalla medesima corte di merito in altri contenzioni relativi alla medesima procedura concorsuale. Aggiungono che la durata irragionevole della procedura presupposta va determinata in diciannove anni e cinque mesi.

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.

Premesso che non può trovare accoglimento la pretesa dei ricorrenti di far risalire l’inizio della procedura rilevante ai fini dell’equa riparazione alla dichiarazione di fallimento, atteso che correttamente la Corte d’appello ha fatto riferimento alla data della domanda di insinuazione al passivo (Cass. n. 2207 del 2010; Cass. n. 20732 del 2011), quanto al criterio liquidativo prescelto dal giudice di merito, osserva il Collegio che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, se è vero che il giudice nazionale deve, in linea di principio, uniformarsi ai criteri di liquidazione elaborati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo (secondo cui, data l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore ad Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore ad Euro 1.000,00 per quelli successivi), permane tuttavia, in capo allo stesso giudice, il potere di discostarsene, in misura ragionevole, qualora, avuto riguardo alle peculiarità della singola fattispecie, ravvisi elementi concreti di positiva smentita di detti criteri, dei quali deve dar conto in motivazione (Cass. n. 18617 del 2010; Cass. n. 17922 del 2010). Si aggiunga, altresì, che è stato ritenuto in linea con le soglie dettate tanto dalla giurisprudenza europea quanto da quella nazionale, il criterio di Euro 500,00 per anno di ritardo in relazione alle procedure fallimentari (Cass. n. 16311 del 2014).

Tuttavia nella specie la Corte di merito, anche affermando di voler valorizzare l’effettiva consistenza economica e sociale della vicenda presupposta, ha poi finito per liquidare un indennizzo al di sotto di detto parametro, discostandosi, in senso riduttivo, da suddetti minimi.

Conclusivamente, va accolto il ricorso e il decreto impugnato deve essere cassato nei limiti sopra esposti.

Non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2.

Infatti, accertata la irragionevole durata della procedura fallimentare in anni diciannova, alla liquidazione dell’indennizzo può procedersi applicando il criterio di Euro 500,00 per anno di ritardo, ritenuto dalla più recente giurisprudenza congruo in relazione alle procedure fallimentari (Cass. n. 16311 del 2014 cit.), e determinando quindi l’ammontare dell’indennizzo in favore di ciascun ricorrente in Euro 9.500,00.

In conclusione, il Ministero della giustizia deve essere condannato al pagamento, in favore di ciascun ricorrente, della somma di Euro 9.500,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Quanto alle spese processuali, va confermata sul punto la statuizione della corte di merito, con condanna del Ministero alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione;

cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della giustizia al pagamento, in favore di ciascun ricorrente, della somma di Euro 9.500,00, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo;

confermata la statuizione della Corte territoriale sulle spese di merito, condanna, altresì, il Ministero alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2, il 3 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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