Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15233 del 21/07/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 15233 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

SENTENZA
sul ricorso 28228-2013 proposto da:
LEONE GAETANO LNEGTN44E23G273L, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO AUGUSTO
BIVONA giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60,
presso lo studio dell’avvocato ENRICO CAROLI, che la rappresenta e
difende giusta procura a margine del controricorso;

39A4
AS.

Data pubblicazione: 21/07/2015

- controricorrente nonchè contro
PROVINCIA REGIONALE di PALERMO;

intimata

PALERMO del 19/10/2012, depositata il 30/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/05/2015 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA
LAN ZILLO.
Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 30 ottobre 2012 n. 1509 la Corte di
appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa in primo
grado dal Tribunale, ha parzialmente accolto la domanda proposta da
Gaetano Leone contro la Provincia Regionale di Palermo per ottenere
il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., a seguito del
sinistro stradale occorsogli il 27 giugno 1996, allorché l’automezzo
Fiat IVECO da lui condotto — che trasportava un centinaio di ovini —
si è ribaltato a causa di un profondo avallamento sulla sede stradale,
finendo nella scarpata laterale.
La Provincia aveva resistito alla domanda, chiamando in causa la sua
assicuratrice, s.p.a Unipol, per esserne garantita.
Il Tribunale aveva respinto la domanda, ritenendo indimostrata la
responsabilità della Provincia, poiché il dislivello nel manto stradale era
segnalato da appositi cartelli ed il conducente dell’autocarro non aveva
adeguato la velocità alla situazione dei luoghi.
La Corte di appello per contro ha ravvisato un concorso di colpa della
convenuta ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., nella misura del 30%, e l’ha

Ric. 2013 n. 28228 sez. M3 – ud. 20-05-2015
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avverso la sentenza n. 1509/2012 della CORTE D’APPELLO di

condannata al pagamento di € 10.004,00, oltre alle spese dell’intero
giudizio.
Ha poi condannato la s.p.a. Unipol a tenere indenne la Provincia da
quanto da essa dovuto al danneggiato.
Il Leone propone ricorso per cassazione.

La Provincia regionale di Palermo non ha depositato difese.
Motivi della decisione
1.- Con l’unico motivo il ricorrente lamenta violazione degli art. 1227
cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ. e nullità della sentenza, adducendo
l’arbitrarietà della decisione relativa all’addebito a lui del concorso di
colpa, il quale addebito non sarebbe confortato da alcun elemento di
prova.
2.- Il motivo è inammissibile, oltre che non fondato, poiché — pur
prospettando formalmente la violazione di norme di legge — mette in
realtà in discussione la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle
prove ad opera della Corte di merito, questioni non suscettibili di
riesame in questa sede di legittimità e comunque inammissibili per
mancanza di conformità fra i principi di legge denunciati e la sostanza
delle censure proposte, che attengono ad asserite incongruenze della
motivazione della sentenza impugnata.
Si osserva che i lamentati vizi di motivazione non solo non sussistono,
ma neppure sono ammissibili ai sensi del nuovo testo dell’art. 360 n. 5
cod. proc. civ., applicabile alla fattispecie, trattandosi di ricorso
contro sentenza depositata successivamente al giorno 11 settembre
2012 (cfr. art. 54, 3 0 comma, d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in legge
7 agosto 2012 n. 134).
Ai sensi della suddetta disposizione, il vizio denunciabile per
cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 deve riguardare l’omesso esame di
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Resiste Unipol con controricorso.

un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal
testo della sentenza o dagli atti processuali; che abbia costituito oggetto
di discussione tra le parti, e che abbia carattere decisivo (vale a dire
che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della
controversia).

primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il
ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso;
il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente; il “come”
e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra
le parti, e i dati da cui risulti la sua “decisività”, fermo restando che
l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di
omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in
causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,
ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze
probatorie (Cass. civ. S.U. 7 aprile 2014 n. 8053; Idem n. 8054 nella
medesima data).
Il ricorso non risponde ai suddetti requisiti. Non solo, ma non
prospetta in alcun modo l’omesso esame di un fatto storico,
limitandosi a censurare la valutazione delle responsabilità, con
riferimento a circostanze di fatto la cui sussistenza non è contestata.
3.- Il ricorso è respinto.
4.- Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a
rimborsare alla sp.a. Unipol le spese del giudizio di cassazione,
liquidate complessivamente in C 3.200,00, di cui C 200,00 per esborsi
ed C 3.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli
accessori di legge.
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Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366,

Ricorrono gli estremi di cui all’art. 13, 1° comma quater, d.p.r. n. 115 del
2002 per la condanna del ricorrente al pagamento dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato.
Roma, 20 maggio 2015
Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLEBIA
Roma,

2 1 1.11G. 2OW

ensore

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