Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15233 del 12/07/2011

Cassazione civile sez. un., 12/07/2011, (ud. 15/02/2011, dep. 12/07/2011), n.15233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente Agg. –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.N.T. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e

difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dall’Avvocato

Gerardo Romano Cesareo, presso lo studio del quale in Roma, viale

Giulio Cesare n. 14, è elettivamente domiciliata;

– ricorrente –

contro

B.C. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e

difeso, per procura speciale a margine del controricorso,

dall’Avvocato Valensise Carolina, presso lo studio della quale in

Roma, via Monte delle Gioie n. 13, è elettivamente domiciliato;

– controricorrente –

nonchè

sul ricorso iscritto al R.G. n. 21074/2010, proposto da:

D.N.T. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e

difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dall’Avvocato

Gerardo Romano Cesareo, presso lo studio del quale in Roma, viale

Giulio Cesare n. 14, è elettivamente domiciliata;

– ricorrente –

contro

B.C. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e

difeso, per procura speciale a margine del controricorso,

dall’Avvocato Carolina Valensise, presso lo studio della quale in

Roma, via Monte delle Gioie n. 13, è elettivamente domiciliato;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente

presso il Tribunale di Roma, iscritto al R.G. n. 52571/2007.

Udita a relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15

febbraio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per la ricorrente, l’Avvocato Romano Cesareo;

sentiti, per il resistente, l’Avvocato Carolina Valensise;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che si è riportato alle conclusioni scritte

(dichiarazione della giurisdizione del giudice italiano su tutte le

domande e le eccezioni delle parti).

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con citazione notificata il 17 luglio 2007 a d.T. N., B.C., cittadino sia italiano che rumeno residente in Italia, ha chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria costituitasi a seguito del decesso (in Campobasso il 4 marzo 2006) di suo figlio B.A.C., marito della convenuta, relativamente ad alcuni immobili siti in (OMISSIS).

Nel costituirsi in giudizio, la D.N., pur aderendo parzialmente alla domanda, ha a sua volta proposto domanda riconvenzionale, chiedendo: a) l’estensione della divisione agli immobili siti in (OMISSIS) appartenuti al de cuius, che ab intestato aveva ereditato, insieme al padre, dalla madre M.S., deceduta il 23 marzo 2001, previa dichiarazione di nuilità degli atti di rinunzia parziale e/o di disposizione, riguardanti alcuni di tali beni, dal de cuius compiuti in favore del padre davanti al Consolato Rumeno in Roma il 28 luglio 2003, a cura del Console M. A., e il successivo 9 ottobre, a cura del Console Generale V.C.; b) la condanna del convenuto in riconvenzionale al risarcimento del danno per i beni nel frattempo già venduti; c) la condanna al risarcimento dei danni anche del Notaio I.M. di Bucarest, per la redazione di “Certificati di successione”, e degli indicati Consoli A.M. e V.C..

1.1. Con provvedimento dell’8 maggio 2009, l’adito Giudice ha disposto procedersi a consulenza tecnica di ufficio sui beni situati in Italia, ritenendo nel contempo il difetto di giurisdizione del Giudice italiano, L. 31 maggio 1995, n. 218, ex art. 5, per quelli all’estero.

2. Con atto notificato ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma 3, in data 17 e 19 ottobre 2009, d.N.T. ha proposto alla Suprema Corte ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo dichiararsi la giurisdizione del Giudice italiano anche relativamente alla divisione dei beni ubicati in Romania.

Con unico motivo, la ricorrente sostiene che debbano trovare applicazione i seguenti articoli della L. n. 218 del 1995:

– art. 46 (“successione per causa di morte”), applicabile anche con riguardo a beni immobili; inoltre, l’attore aveva inteso adire il Giudice italiano ai fini della divisione ereditaria ed essa convenuta aveva aderito a tale indicazione ai sensi del comma 3 del predetto articolo;

– art. 50 (“giurisdizione in materia successoria”), con riferimento:

alla lett. a), giacchè il de cuius, B.A.C., aveva soltanto la cittadinanza italiana; alla lett. b), poichè egli era deceduto in Campobasso; alle lett. c), d) ed e), perchè, trattandosi di ipotesi alternative e non concorrenti tra loro, dovrebbe valere quella sub c), in quanto nel caso di specie si tratta di beni immobili situati sia all’estero che in Italia, avendo questi ultimi, come risulta dagli atti, “maggior consistenza economica”, derivandone, dunque, la giurisdizione italiana, laddove le altre due norme dovrebbero trovare applicazione quando i beni si trovano soltanto all’estero (lett. d), ovvero per i beni situati soltanto in Italia (lett. e);

– art. 56 (“donazioni”), sul presupposto che le dichiarazioni compiute dal de cuius davanti all’Autorità consolare Rumena in Italia sono nulle, perchè: il nostro ordinamento non configura un atto di “rinunzia parziale a beni ereditari”, e la giurisdizione di conseguenza appartiene al Giudice italiano ai sensi della L. n. 218 del 1995, artt. 46 e 50; ove si ritenessero “atti di disposizione a titolo gratuito”, si applicherebbe il predetto art. 56, e in particolare il comma 3 sulla forma delle donazioni, derivandone la nullità perchè tali dichiarazioni “sono formate mediante semplice scrittura privata autenticata, ed inoltre perchè la sottoscrizione risulta autenticata dal Console della Repubblica di Romania in Italia, soggetto non legittimato essendo il sig. C.A. B. solo cittadino italiano”, da cui, ugualmente, la giurisdizione italiana.

2.1. Ha resistito, con controricorso, B.C. chiedendo il rigetto del ricorso, in primo luogo perchè i fori previsti dall’art. 50 della legge n. 218 del 1995 sono alternativi (o sussidiari), e non esclusivi, in quanto concorrenti con la generale attribuzione della giurisdizione di cui all’art. 3 della stessa legge. Inoltre, l’art. 5 della legge stabilisce che la giurisdizione italiana non sussiste per le azioni reali riguardanti beni immobili situati all’estero e in tale disposizione, che “opera nei confronti di tutti i criteri di giurisdizione previsti dalla medesima legge”, dovrebbero comprendersi anche le cause di divisione di immobili, “pur se facenti parte di una massa ereditaria”. Costituisce poi norma generale quella dell’attribuzione della giurisdizione in favore del giudice dello Stato in cui trovasi l’immobile (art. 16, n. 1, lett. a, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 e art. 22, n. 1, del Regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000).

Dagli atti di causa non potrebbe neanche desumersi una vincolante volontà di esso attore di voler adire il Giudice italiano, tanto più che la L. n. 218 del 1995, art. 5, non è derogabile dalle parti (ex art. 11 citata legge).

Ed ancora, osserva il resistente, la Legge della Repubblica di Romania 22 settembre 1992, n. 105, art. 66, sul diritto internazionale privato “prevede che la successione sia disciplinata, per i beni immobili e le a-ziende, dalla legge del luogo in cui ciascuno dei beni si trova”, sicchè priva di efficacia sarebbe una pronuncia del giudice italiano. In ogni caso, dovrebbe distinguersi tra giurisdizione e legge applicabile: l’applicazione della legge italiana non comporta automaticamente la giurisdizione del giudice italiano; il de cuius aveva infatti compiuto i suddetti atti di rinuncia conformemente alla legge rumena, applicabile perchè i beni ereditati dalla madre, cui la rinuncia si riferiva, si trovavano in Romania (il resistente cita anche il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, art. 41, sulle attribuzioni dell’Autorità consolare in materia di successioni); e, ove si ritenessero quali donazioni, tali atti, perchè compiuti secondo la legge rumena, sarebbero validi ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 56; in ogni caso, in quanto sottoscritti dal Console Rumeno, sono suscettibili di riconoscimento automatico in Italia alla stregua della L. n. 218 del 1995, artt. 67 e 68; infine, non avendo diritto alla rappresentazione (art. 468 c.c.) nè all’accrescimento (artt. 522 e 674 cod. civ.), la ricorrente non sarebbe legittimata, per non avervi interesse, ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 67, a contestare il riconoscimento degli atti suddetti, sussistendo la “sua assoluta carenza di interesse ad agire”, da cui l’inammissibilità della domanda proposta.

2.2. Il ricorso non è stato depositato presso la Cancelleria di questa Corte.

2.3. La trattazione del regolamento di giurisdizione è stata disposta per l’adunanza camerale del 12 ottobre 2010.

2.4. La Procura Generale presso questa Corte, rilevata l’assenza in atti della prova dell’avvenuta richiesta, inoltrata dalla ricorrente alla cancelleria del Tribunale di Roma, di trasmissione del fascicolo d’ufficio alla Corte di cassazione, ha concluso in via preliminare per la improcedibilità del ricorso.

In subordine, la Procura Generale ha concluso nel senso della integrazione del contraddittorio anche nei confronti delle altre parti destinatane della domanda di danni proposta dalla ricorrente, e precisamente M.I., V.C. e A.M., quali pubblici ufficiali che avevano rogato gli atti con i quali il defunto B.A.C. aveva disposto di alcuni beni o rinunziato a diritti sui beni a lui pervenuti dalla madre, ovvero gli atti con i quali B.C. aveva a sua volta disposto di alcuni di detti beni.

2.5. La ricorrente, in prossimità della adunanza del 12 ottobre 2010, ha depositato memoria con la quale ha rappresentato che, essendosi avveduta della mancata formulazione dell’istanza di trasmissione del fascicolo, ha proposto altro regolamento preventivo, iscritto al R.G. n. 21074 del 2010, corredandolo della necessaria istanza e del quale ha chiesto la riunione al presente giudizio.

2.6. Questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 22806 del 2010, ha quindi disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo onde consentirne la trattazione congiunta con l’altra, avente ad oggetto la medesima controversia, successivamente iscritta al R.G. n. 21074 del 2010.

3. Con successivo ricorso notificato a B.C. il 13 settembre 2010, d.N.T. ha proposto un secondo regolamento preventivo di giurisdizione, corredato dalla prescritta richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio, con il quale è stata nuovamente sollecitata l’affermazione della giurisdizione del giudice italiano in ordine a tutti i beni immobili oggetto della controversia tra le parti pendente dinnanzi al Tribunale di Roma.

La notificazione del ricorso è stata tentata anche nei confronti di M.I., V.C. e A.M..

3.1. B.C. ha resistito con controricorso, svolgendo difese analoghe a quelle già sviluppate con riferimento al primo ricorso per regolamento preventivo.

3.2. In prossimità dell’adunanza camerale del 15 febbraio 2011, entrambe le parti hanno depositato memoria.

La ricorrente ha precisato di avere rinunciato nel giudizio di merito, allegando copia del relativo atto, alle domande di danni proposte nei confronti di M.I. (deceduta in data (OMISSIS)), la cui citazione nel giudizio di merito non era andata a buon fine, e di V.C. e A.M., parti che erano rimaste contumaci.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I due ricorsi per regolamento preventivo di giurisdizione proposti da d.N.T. devono essere riuniti, in quanto relativi alla medesima controversia.

2. Il primo ricorso deve essere dichiarato improcedibile, non avendo la ricorrente presentato la richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio della controversia nella quale si è posta la necessità di risolvere la questione di giurisdizione con lo strumento del regolamento preventivo. Trova, infatti, applicazione il principio secondo cui “in sede di regolamento di giurisdizione, i mancato deposito dell’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio ex art. 369 cod. proc. civ., u.c., determina l’improcedibilità del ricorso quando l’esame di detto fascicolo, non allegato agli atti del processo, risulti indispensabile ai fini della decisione della Corte regolatrice” (Cass., S.U., n. 7869 del 2001).

Nella specie, dalla ricostruzione delle vicende del giudizio pendente dinnanzi a Tribunale di Roma emerge chiaramente la necessità della acquisizione del fascicolo d’ufficio, quanto meno ai fini della individuazione dei soggetti legittimati ad essere parte del presente giudizio.

3. Il secondo ricorso è ammissibile.

3.1. La proposizione di una istanza di regolamento non preclude la proponibilità di una seconda istanza: il regolamento preventivo, infatti, non è un mezzo di impugnazione e ad esso non è, pertanto, applicabile il principio di consumazione del gravame (Cass., S.U., n. 9533 del 1996; Cass., S.U., ord. n. 3059 del 2009). E’, peraltro, appena il caso di rilevare che la proposizione del secondo ricorso è intervenuta prima che questa Corte adottasse una qualsiasi decisione in ordine al primo.

3.2. Sotto altro profilo, deve rilevarsi che il giudice dinnanzi al quale è pendente la controversia in relazione alla quale è chiesta l’affermazione della giurisdizione del giudice italiano ha adottato un provvedimento istruttorio, escludendo dall’ambito dell’accertamento devoluto al consulente tecnico d’ufficio i beni ubicati in Romania. Tale affermazione, in quanto contenuta in un provvedimento istruttorio, non osta alla ammissibilità del proposto regolamento (Cass., S.U., n. 499 del 2002, con generale riferimento ai provvedimenti ordinatori).

4. Il regolamento è fondato, dovendo la questione di giurisdizione essere risolta nel senso che la giurisdizione del giudice italiano sussiste in ordine a tutti i beni immobili oggetto del giudizio di divisione pendente dinnanzi al Tribunale di Roma e, quindi, anche ai beni immobili ubicati in Romania.

4.1. La L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 46 dispone: “1. La successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte.

2. Il soggetto della cui eredità si tratta può sottoporre, con dichiarazione espressa in forma testamentaria, l’intera successione alla legge dello Stato in cui risiede. La scelta non ha effetto se al momento della morte il dichiarante non risiedeva più in tale Stato.

Nell’ipotesi di successione di un cittadino italiano, la scelta non pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte della persona della cui successione si tratta.

3. La divisione ereditaria è regolata dalla legge applicabile alla successione, salvo che i condividenti, d’accordo fra loro, abbiano designato la legge del luogo d’apertura della successione o del luogo ove si trovano uno o più beni ereditari”.

Il successivo art. 50 stabilisce, poi, che “1. In materia successoria la giurisdizione italiana sussiste: a) se il defunto era cittadino italiano al momento della morte; b) se la successione si è aperta in Italia; c) se la parte dei beni ereditari di maggiore consistenza economica è situata in Italia; d) se il convenuto è domiciliato o residente in Italia o ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all’estero; e) se la domanda concerne beni situati in Italia”.

Tali disposizioni trovano applicazione pur dopo l’entrata in vigore del Regolamento comunitario n. 44 del 2001, atteso che tale regolamento non si applica, così come prima la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata con L. 21 giugno 1971, n. 804, alle controversie in materia di testamenti e successioni;

materia, quest’ultima, nella quale rientra, ai sensi della citata L. n. 218 del 1995, art. 46, comma 3, la divisione ereditaria.

4.2. Orbene, non pare revocabile in dubbio che l’art. 50 della legge n. 218 del 1995 consenta di affermare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano allorquando ricorra anche uno solo dei criteri di coile-gamento in esso indicati. Nel caso di specie, la giurisdizione del giudice italiano trova fondamento nei criteri di cui alle lettere a) e b), atteso che il de cuius A.C. B. era cittadino italiano e la successione si è aperta in Italia, essendo avvenuto il decesso in Italia.

4.3. Non è di ostacolo all’affermazione della giurisdizione del giudice italiano la circostanza che parte dei beni caduti in successione, ed oggetto della domanda riconvenzionale proposta dalla odierna ricorrente, siano ubicati all’estero, e precisamente in Romania, come ritenuto dal Tribunale di Roma all’atto del conferimento dell’incarico al consulente tecnico d’ufficio, in applicazione di quanto disposto dalla citata L. n. 218 del 1995, art. 5 (“La giurisdizione italiana non sussiste rispetto ad azioni reali aventi ad oggetto beni immobili situati all’estero”).

In proposito, è sufficiente rilevare che la esplicita esclusione della giurisdizione italiana con riferimento a beni immobili situati all’estero allorquando trovi applicazione il criterio di cui all’art. 50, lett. d) (se il convenuto è domiciliato o residente in Italia o ha accettato la giurisdizione italiana), unitamente alla assoluta mancanza di specificazione della tipologia dei beni caduti in successione allorquando trovino applicazione -come nella specie – gli altri criteri di cui al medesimo art. 50, altro significato non può avere che quello della specialità della disciplina dei criteri di radicamento della giurisdizione italiana in materia successoria, con conseguente inoperatività della esclusione di cui all’art. 5 nel caso in cui trovino applicazione gli altri criteri di collegamento.

In altri termini, la collocazione dei beni immobili all’estero preclude la giurisdizione del giudice italiano in materia successoria allorquando detta giurisdizione si fondi unicamente sul criterio del domicilio o della residenza in Italia del convenuto, ovvero della accettazione, da parte di quest’ultimo, della giurisdizione italiana;

non altrettanto può affermarsi allorquando la detta giurisdizione trovi il proprio fondamento in uno degli altri criteri stabiliti dalla L. n. 218 del 1995, art. 50, non essendo consentito in tali casi operare deroghe alla giurisdizione italiana per la mera evenienza che parte dei beni caduti in successione siano ubicati all’estero.

4.4. Nè miglior sorte possono avere le difese svolte dal controricorrente, il quale, oltre ad offrire una interpretazione dell’art. 50 della legge n. 218 de 1995 diversa da quella prima affermata, sostiene che le domande proposte in via riconvenzionale dalla d.N. comunque non rientrerebbero nella giurisdizione de giudice italiano; e ciò sulla base del rilievo che, soprattutto per quanto attiene alla pretesa nullità dei trasferimenti e delle donazioni effettuate dal de cuius con riferimento ai beni immobili a lui pervenuti in eredità dalla madre e ubicati in Romania, fa ricorrente farebbe confusione tra il concetto di giurisdizione e quello di legge applicabile, In proposito, appare sufficiente osservare che è il controricorrente a proporre sul piano della giurisdizione questioni – quali la validità delle rinunce effettuate dal de cuius o delle donazioni dal medesimo disposte in favore del padre – che invece attengono al merito delle domande riconvenzionali proposte, laddove tali domande, aventi ad oggetto atti di disposizione sui beni immobili pervenuti al de cuius per eredità della madre, ancorchè ubicati in Romania, rientrano certamente nell’ambito della giurisdizione italiana in quanto finalizzate alla determinazione della massa ereditaria da dividere tra i coeredi.

In particolare, poi, attengono al merito della domanda riconvenzionale proposta – e non alla individuazione del giudice nazionale munito di giurisdizione – le ulteriori deduzioni del controricorrente, secondo cui la d.N. sarebbe priva di interesse ad agire con le domande formulate in via riconvenzionale, non avendo diritto nè alla rappresentazione ex art. 468 cod. civ., nè all’accrescimento ex artt. 522 e 674 cod. civ..

5. In conclusione, l’istanza per regolamento preventivo di giurisdizione va accolta, dovendosi dichiarare la giurisdizione del giudice italiano su tutte le domande – ivi comprese quelle riconvenzionali – proposte nel giudizio di divisione ereditaria pendente dinnanzi al Tribunale di Roma.

La statuizione sulle spese del presente giudizio è rimessa al giudice del merito.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, dichiara improcedibile il primo e, pronunciando sul secondo, dichiara la giurisdizione del giudice italiano; rimette al merito la statuizione sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte suprema di cassazione, il 15 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA