Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15233 del 01/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 01/06/2021, (ud. 02/03/2021, dep. 01/06/2021), n.15233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE X

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13441-2019 proposto da:

I.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

P.L. DA PALESTRINA, 93, presso lo studio dell’avvocato DE BRUNO

ANDREA, rappresentato e difeso dall’avvocato AULINO GIUSEPPE;

– ricorrente –

contro

GENERTEL ASSICURAZIONI S.P.A., D.V.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1284/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 04/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO

FRANCESCO MARIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. I.S. convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Napoli D.V.A. e la Genertel s.p.a., quest’ultima quale assicuratrice della sua vettura, chiedendo che fossero condannati in solido al risarcimento dei danni da lui patiti nel sinistro stradale nel quale l’autovettura di sua proprietà era stata danneggiata nella fiancata sinistra e nello specchietto retrovisore dall’urto contro la vettura condotta dal D.V., il quale viaggiava contromano.

Si costituì in giudizio la società di assicurazione, chiedendo il rigetto della domanda.

Espletata prova per interrogatorio e per testi e fatta svolgere una c.t.u., il Giudice di pace rigettò la domanda e compensò le spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata impugnata dall’attore soccombente e il Tribunale di Napoli, con sentenza del 4 febbraio 2019, ha accolto l’appello, ha dichiarato la responsabilità esclusiva del convenuto D.V. nella determinazione del sinistro ed ha condannato quest’ultimo e la società di assicurazione, in solido, al risarcimento dei danni liquidati nella somma di Euro 661,63, con interessi e rivalutazione, compensando le spese dell’intero giudizio.

Ha osservato il Tribunale, ai limitati fini che interessano in questa sede, che la compensazione integrale delle spese si giustificava in considerazione “della non particolare complessità delle questioni trattate”, sussistendo perciò i “gravi ed eccezionali motivi” richiesti dalla legge.

3. Contro la sentenza del Tribunale di Napoli propone ricorso I.S. con atto affidato a tre motivi.

D.V.A. e la Genertel s.p.a. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I tre motivi di ricorso lamentano tutti, con diversità di sfumature e di impostazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 del medesimo codice.

Sostiene in essi il ricorrente che il Tribunale non avrebbe potuto disporre la compensazione delle stesse in relazione all’intero giudizio, posto che l’attore era risultato completamente vincitore;/ che era stato il comportamento del convenuto a rendere necessario lo svolgimento della causa e che, comunque, la sentenza non aveva in alcun modo realmente indicato quali fossero le gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione. Posto che il Tribunale aveva riformato la sentenza del Giudice di pace, e che perciò era tenuto a disporre una nuova regolazione delle spese, queste avrebbero dovuto essere poste integralmente a carico delle parti soccombenti.

2. I motivi sono tutti fondati.

Osserva il Collegio che il Tribunale, avendo riformato la sentenza di primo grado, aveva il dovere di regolare nuovamente le spese anche di quel grado di giudizio (v. l’ordinanza 12 aprile 2018, n. 9064), valutando l’esito globale della lite. E poichè la decisione dell’appello è stata nel senso dell’integrale accoglimento della domanda dell’attore, questi era da ritenere a tutti gli effetti vincitore. Ciò significa che il Tribunale era tenuto, in linea di principio, a fare applicazione del principio di soccombenza, salva la possibilità di individuare le gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese, così dovendosi ormai intendere il portato dell’art. 92 c.p.c. alla luce della sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale (che ne ha dichiarato la parziale illegittimità).

La motivazione del Tribunale, però, non fornisce alcuno spunto in questo senso, limitandosi ad individuare i gravi ed eccezionali motivi nella non particolare complessità della questione trattata; formula che, di per sè, non ha alcuna specifica valenza, perchè la semplicità della causa non toglie che la parte che ha ragione abbia comunque dovuto affrontare un giudizio per vedere riconosciuta la sussistenza del suo diritto, con le conseguenti spese.

3. Il ricorso pertanto è accolto e la sentenza impugnata è cassata in relazione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, condannando le parti soccombenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese dei due gradi di merito, nonchè dell’odierno giudizio di cassazione.

La relativa liquidazione segue come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione e, decidendo nel merito, condanna D.V.A. e la Genertel s.p.a., in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi Euro 450, di quelle del giudizio di secondo grado, liquidate in complessivi Euro 650, e di quelle del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 700, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2021

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