Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15232 del 21/07/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 15232 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 28254-2008 proposto da:
GEORILIEVI DORICA DI BARTOLUCCI & C S.A.S. IN
LIQUIDAZIONE C.F. 02107570422, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA COSTANTINO MORIN 1, presso lo studio
dell’avvocato WALTER FELICIANI,
2015
2306

rappresentata e

difesa dall’avvocato RICCARDO LEONARDI, giusta delega
in atti;
– ricorrente –

p.

o

contro

DILIBERTO ALESSANDRO;

Data pubblicazione: 21/07/2015

-

intimato –

avverso la sentenza n. 721/2008 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 05/08/2008 R.G.N. 1195/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
2

udienza del 21/05/2015 dal Consigliere Dott. ENRICA

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA . MASTROBERARDINO che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.

D’ANTONIO;

R.G 28254/2008

FATTO E DIRITTO
La Corte d’appello di Torino ha rigettato l’appello proposto dalla soc Georilievi
Dorica sas di Bartolucci & C in Liq avverso la sentenza del Tribunale di Torino
che aveva rigettato l’eccezione di mancanza della notifica del ricorso introduttivo
proposto da Alessandro Diliberto
La Corte ha rilevato che la soc aveva sede in Ancona Via Calatafimi dove era

Diliberto di convocazione del tentativo di conciliazione ; che il 5/10/2005 era
avvenuto il cambiamento di sede a Via Jesi ; che la notifica del ricorso in primo
grado in data 20/6/2006 in Via Calatafimi a mezzo posta era stata ricevuta dalla
stessa Ilaria Buzzo qualificatasi come impiegata della società e che solo dal
verbale arnmissivo dell’interrogatorio formale era risultato il trasferimento della
società —
La Corte territoriale ha osservato che era evidente che la società, all’atto della
liquidazione, aveva lasciato per un certo ragionevole periodo attiva la sede di Via
Calatafimi con un’impiegata addetta al ritiro della corrispondenza ; che per la
regolarità della notifica era sufficiente che il consegnatario fosse legato alla
persona giuridica anche da un incarico provvisorio di ricevere la corrispondenza,
di agevolare i contatti con i terzi , di ritirare la corrispondenza e che , pertanto, la
notifica era regolare.
Avverso la sentenza ricorre la Georilievi Dorica sas di Bartolucci &C in liq. con
un unico motivo con cui denuncia violazione degli artt.145, comma 2 e 3 ,
160„161,415 , comma I n 4, 354 , comma 1 , cpc, nonché vizio di motivazione. Il
Diliberto è rimasto intimato. 11 Collegio ha autorizzato la motivazione
semplificata.
Il ricorso è inammissibile.
La ricorrente ha notificato il ricorso in Cassazione a mezzo del servizio postale al
Dilibertol il quale non si è costituito nel presente giudizio.
La società Georilievi Dorica ha omesso, tuttavia, di depositare la cartolina di
ricevimento della raccomandata impedendo in tal modo la verifica della regolarità
della notifica ed il buon fine della stessa –

stata ricevuta, da tale Ilaria Buzzo, in data 11/7/2005 la lettera inviata dal

i
Trova applicazione al caso di specie il principio, espresso dalle Sezioni Unite di
questa Corte, secondo cui “La produzione dell’avviso di ricevimento dei piego
raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la
notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o
della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario
dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è
4,

richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto
perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta

e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di
discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la
relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza
della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., anche se
non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma
2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza
di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è
inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito
e non ricorrendo i presupposti per la rinnov azione della notificazione ai sensi
dell’art. 291 cod. proc. Civ ” (Cass. S.U. n. 627/08) .
Nulla per spese stante la mancanza di attività difensiva del Diliberto .
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso , nulla per spese.
Roma ‘3/5/2013 -1 21 – 5″–

-Q o I 5

instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso

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