Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15232 del 20/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 20/06/2017, (ud. 30/03/2017, dep.20/06/2017),  n. 15232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20412-2011 proposto da:

SETA S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22,

presso lo studio dell’avvocato GERARDO VESCI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati MARCO GUASCO, RUGGERO PONZONE,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

proprio e quale mandatario della S.C.C.I. CARTOLARIZZAZIONE CREDITI

INPS S.P.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, CARLA

D’ALOISIO, LELIO MARITATO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

nonchè contro

EQUITALIA NOMOS S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 578/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 17/05/2011 R.G.N. 850/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/03/2017 dal Consigliere Dott. DORONZO ADRIANA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato CONTALDI GIANLUCA per delega Avvocato VESCI GERARDO;

udito l’Avvocato SGROI ANTONINO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Torino, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, ha rigettato l’opposizione proposta da Seta s.p.a. avverso la cartella esattoriale con la quale l’Inps aveva richiesto il pagamento della somma di Euro 33.362,55, a titolo di contributi, interessi e somme aggiunte, per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria riguardante i mesi di agosto 2003, aprile, maggio, agosto e settembre 2007, gennaio 2008.

2. La Corte territoriale ha ritenuto insussistenti i requisiti previsti dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 40, n. 2, per l’esonero dall’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, in quanto la società, subentrata nella gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati a numerosi comuni dell’area di pianificazione Torino sud-est, partecipata dai suddetti comuni e da Amiat s.p.a., ex municipalizzata, trasformatasi in s.p.a. con capitale non interamente pubblico, non aveva natura di azienda pubblica, nè di azienda esercente pubblici servizi, anche in coerenza con le Direttive comunitarie (in particolare la n. 50/1992, recepita nel nostro ordinamento con D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157), in quanto esercente attività industriale o commerciale, sebbene finanziata in modo maggioritario degli enti locali o da altri enti pubblici o da essi controllata. Inoltre, non sussisteva per il periodo cui si riferivano i contributi (salvo che per quelli relativi al mese di gennaio 2008) l’accertamento da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale della sussistenza della stabilità di impiego dei dipendenti, richiesto dal D.P.R. n. 818 del 1957, art. 36, essendo tale decreto intervenuto solo con effetto dal 29/11/2007, con la conseguenza che solo con riferimento ai contributi successivi a tale data poteva dirsi insussistente l’obbligo contributivo in questione.

Ha quindi rilevato che, con riferimento ai contributi relativi all’agosto 2003, era fondata l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla società (essendo stata la cartella di pagamento notificata in data 11/2/2009), mentre con riferimento ai contributi successivi al 29/11/2007 essi non erano dovuti in virtù del decreto di esonero, con la conseguenza che l’importo portato nella cartella doveva essere rideterminato nella minor somma di Euro 20.010,60.

Per la cassazione della sentenza SETA s.p.a. ha proposto ricorso, affidato a sei motivi, cui ha resistito l’Inps, anche per conto della SCCI s.p.a., con controricorso. Equitalia Nomos s.p.a. non svolge attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le questioni poste con il presente ricorso sono state già affrontate e decise da questa Corte con le recenti sentenze del 13/3/2017, nn. 6399 e 6400, alle quali questo Collegio intende dare continuità, non essendo emerse ragioni per una loro rimeditazione.

2. I primi due motivi di ricorso, – con cui la società censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 434 c.p.c., comma 1, nonchè per omessa motivazione su un punto essenziale della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sul presupposto che i motivi di appello non erano specifici -, sono infondati.

2.1. L’atto di appello dell’Inps, trascritto nel ricorso per cassazione in ossequio al principio di autosufficienza, pur riproponendo le medesime argomentazioni già sottoposte al giudice di primo grado, è sufficientemente specifico laddove mira a contestare, anche sulla base del diritto comunitario, l’applicazione dell’esonero contributivo a soggetti operanti sul mercato in regime di libera concorrenza, diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice (pagina 12 del ricorso); contesta l’applicazione della legge 6/8/2008, n. 133, invocata dall’opponente; contesta l’interpretazione data nella sentenza impugnata alla nozione di pubblico servizio (pag. 18 e 19 del ricorso); precisa infine il regime sanzionatorio applicabile.

L’atto investe specifiche affermazioni del Tribunale e confuta le avverse tesi difensive, sicchè può apprezzarsene la specificità e, correlativamente i l’insussistenza dei presupposti per dichiarare l’appello inammissibile, dovendosi peraltro ricordare che, ai fini della specificità dei motivi richiesta dall’art. 342 c.p.c. e dall’art. 434c.p.c. (nel regime precedente alle modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134), l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno dell’appello, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purchè ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass. Sez. Un. 25/11/2008, n. 28057, Cass. 12/02/2016, n. 2814).

3. Con il terzo e quarto motivo, la società deduce violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 40, n. 2, del D.P.R. n. 818 del 1957, art. 36, della L. n. 133 del 2008, art. 20, commi 2, 4, 5 e 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria su un punto essenziale della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

3.1. Anche questi motivi sono infondati. La Corte territoriale si è attenuta all’interpretazione della normativa in scrutinio condivisa dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 40, nella formulazione vigente ratione temporis (poi abrogato, a decorrere dal 10 gennaio 2013, dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 2, comma 69, lett. c), nel contesto della riforma degli ammortizzatori sociali) ha previsto al punto 2 (a sua volta già abrogato dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 20, comma 4) che non sono soggetti all’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, tra agli altri, “gli impiegati, agenti e operai stabili di aziende pubbliche, nonchè gli impiegati, agenti e operai delle aziende esercenti pubblici servizi e di quelle private, quando ad essi sia garantita la stabilità d’impiego”.

3.2. Si è già rilevato (cfr., ex plurimis, Cass. 3/6/2015, n. 11487; Cass. 17/6/2014, n. 13721; Cass. 10/1272013, n. 27513; Cass. 30/9/2013, n. 22318) che la società partecipata non può identificarsi con le imprese industriali degli enti pubblici, trattandosi di società di natura essenzialmente privata, dovendosi altresì escludere che la mera partecipazione da parte dell’ente pubblico sia idonea a determinare la natura dell’organismo attraverso cui la gestione del servizio pubblico viene attuata. La strutturazione delle società a partecipazione pubblica con le forma societarie di diritto privato determina infatti l’accettazione delle regole del diritto privato e, per quello che qui rileva, l’applicazione ai propri dipendenti del regime privatistico.

3.3. Questa Corte ha poi chiarito che, anche dopo la modifica del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 113, ad opera della L. n. 448 del 2001, art. 35, il successivo art. 114, non toccato dalla modifica, ha continuato a non prevedere l’ente societario tra quelli strumentali dell’ente locale. Inoltre, il ricorso alla forma societaria è considerato dal nuovo testo dell’art. 113 frutto di una vera e propria scelta economica imposta all’ente locale, atteso che detta forma societaria è consentita solo nel caso in cui esista separazione dell’erogazione dalla gestione del servizio e solo per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali. Si tratta, in altre parole, di una vera e propria opzione di carattere gestionale, in relazione all’onerosità dell’attività, tanto è vero che gli enti in questa ipotesi sono posti dinanzi all’alternativa di avvalersi o di soggetti economici costituiti in forma societaria partecipata dagli enti interessati, oppure di idonee imprese da scegliere attraverso pubblica gara (comma 4). La forma societaria di diritto privato è per l’ente locale una modalità di gestione degli impianti consentita dalla legge e prescelta dall’ente stesso per la duttilità dello strumento giuridico, in cui il perseguimento dell’obiettivo pubblico è caratterizzato dall’accettazione delle regole del diritto privato.

3.4. Le disposizioni impugnate sono fondate sulla distinzione tra attività amministrativa in forma privatistica e attività d’impresa di enti pubblici. L’una e l’altra possono essere svolte attraverso società di capitali, ma le condizioni di svolgimento sono diverse. Nel primo caso vi è attività amministrativa, di natura finale o strumentale, posta in essere da società di capitali che operano per conto di una pubblica amministrazione. Nel secondo caso, vi è erogazione di servizi rivolta al pubblico (consumatori o utenti), in regime di concorrenza.

3.5. Si è anche affermato nei richiamati arresti che questi concetti sono ben presenti nella giurisprudenza costituzionale la quale considera la legislazione ora in esame frutto di disposizioni che mirano a separare la sfera di attività amministrativa da quella privata per evitare che un soggetto, che svolge attività amministrativa, eserciti allo stesso tempo attività d’impresa, beneficiando dei privilegi dei quali esso può godere in quanto pubblica amministrazione (v. Corte cost. 24.6.2008 n. 326). A tale consolidato orientamento ermeneutico il Collegio intende dare continuità, in assenza di convincenti argomentazioni di segno contrario.

4. Con il quinto e sesto motivo, la ricorrente deduce nuovamente la violazione e la falsa applicazione del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 40, n. 2, e del D.P.R. n. 818 del 1957, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria su un punto essenziale della controversia: censura la decisione della Corte d’appello nella parte in cui ha ritenuto irrilevante, ai fini di configurare il requisito della stabilità di impiego dei dipendenti, l’accertamento di tale situazione ottenuto dalla società con decreto ministeriale e con effetto dal 29/11/2007, trattandosi di provvedimento meramente ricognitivo di tale requisito.

4.1. Anche questi ultimi motivi sono infondati. Il D.P.R. n. 818 del 1957, art. 36, nel testo vigente ratione temporis, dispone che “Ai fini dell’applicazione del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 40, n. 2, e della L. 29 aprile 1949, n. 264, art. 32, lett. b), la sussistenza della stabilità d’impiego, quando non risulti da norme regolanti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, dalle aziende pubbliche e dalle aziende esercenti pubblici servizi, è accertata in sede amministrativa su domanda del datore di lavoro, con provvedimento del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale decorrente a tutti gli effetti dalla data della domanda medesima”.

4.2. Questa Corte (v. ex multis Cass. 8/472014, n. 8211; Cass. 23/6/2016, n. 13069), ha più volte affermato che, anche in relazione al personale dipendente dalle aziende esercenti pubblici servizi, l’esenzione dall’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione volontaria opera soltanto ove ai medesimi sia garantita la stabilità d’impiego e che tale stabilità d’impiego, ove non risultante da norme regolanti lo stato giuridico e il trattamento economico, deve essere accertata dal Ministero competente su domanda del datore di lavoro. Nel caso in esame, correttamente la Corte territoriale ha escluso la rilevanza del decreto ministeriale sopra richiamato per i periodi precedenti alla sua adozione e a cui si riferiscono gran parte dei contributi pretesi (in tal senso, v. Cass., ord. 8/1/2016, n. 173; Cass. ord. 19/7/2015, n. 16097; Cass., ord. 3/6/2015, n. 11487; Cass., n. 18455/2014, cit.; Cass., 30/10/2013, n. 24524). Il provvedimento amministrativo è dotato per esplicita disposizione della legge di un’efficacia temporale limitata, nè è prevista una sua estensione.

4.3. Diverso problema è quello riguardante la possibilità per il giudice di procedere direttamente all’accertamento del requisito della stabilità dell’impiego, pur in assenza del decreto per il periodo considerato questione. Al riguardo la Corte, sia pur richiamando il suo precedente trascritto in sentenza, ha sostanzialmente escluso che la norma contrattuale possa essere sufficiente fonte probatoria del requisito della stabilità dell’impiego (pag. 8 della sentenza impugnata) e tale affermazione non è stata adeguatamente censurata, dal momento che la parte non si duole dell’errata interpretazione da parte della Corte territoriale del contratto collettivo che prevede il trattamento economico e giuridico dei dipendenti, nè del giudizio sulla sua insufficienza.

5. Le su esposte considerazioni impongono il rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell’istituto controricorrente, liquidate nella misura indicata in dispositivo. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese nei confronti di Equitalia Nomos s.p.a., rimasta intimata.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 3.500,00, di cui 3.300,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso spese generali e altri accessori di legge. Nulla sulle spese nei confronti della parte rimasta intimata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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