Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15232 del 11/07/2011

Cassazione civile sez. III, 11/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 11/07/2011), n.15232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.P. ((OMISSIS)) selettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 160, presso lo studio dell’avvocato

ONOFRIO SPINOSO, rappresentata e difesa dagli avvocati LONARDONI

GERARDO, MONTALTI MARIA GRAZIA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI RAVENNA (OMISSIS) in persona del suo Presidente e

legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato VINCENTI MARCO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MONTI ANDREA,

giusta mandato speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 487/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

17.2.09, depositata il 10/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per la controricorrente l’Avvocato Marco Vincenti che si

riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte:

Letti gli atti depositati.

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 25 novembre 2009 P. B. ha chiesto la cassazione della sentenza, notificata il 19 novembre 2009, depositata in data 10 aprile 2009 dalla Corte d’Appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ravenna – Sezione distaccata di Lugo – confermata nel resto, l’aveva condannata a rifondere alla Provincia di Ravenna anche le spese del giudizio di primo grado. L’intimata ha resistito con controricorso.

2 – I tre motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Il primo motivo lamenta erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, attinenti l’attribuzione di responsabilità in capo all’odierna ricorrente e violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Assume che la sentenza impugnata è fondata su un erroneo esame del materiale probatorio. Questa affermazione è sufficiente a dimostrare l’inammissibilità della censura che, palesemente, postula un intervento della Corte sul merito della vicenda. Ne sono conferma le argomentazioni a sostegno, che contengono ampi riferimenti alle risultanze processuali (fotografie, C.T.U., rapporto della Polizia Municipale, dichiarazioni testimoniali).

Ma, soprattutto, mancano il quesito di diritto fondato sulle norme indicate e il momento di sintesi necessario per circoscrivere il fatto controverso e per specificare in quali parti e per quali ragioni la motivazione della sentenza si riveli, rispettivamente, erronea, insufficiente, contraddittoria. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di legge; responsabilità della P.A. ex artt. 2043 e 2051 c.c..

La censura contiene molte citazioni giurisprudenziali, ma non argomenti di critica specifica alle statuizioni della Corte territoriale. Manca un quesito di diritto formulato secondo i criteri sopra enunciati e non sostituibile con la citazione testuale di massime giurisprudenziali. Il terzo motivo ipotizza violazione e falsa applicazione di legge; erroneità e ingiustizia della condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio. La censura, che non contiene l’indicazione delle norme di riferimento, nè critiche specifiche alla sentenza impugnata, nè il quesito di diritto, nè il momento di sintesi, attacca un potere discrezionale del giudice di merito il cui unico limite è il divieto di porre le spese di lite a carico della parte totalmente vittoriosa, ipotesi che non ricorre nella specie.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

La ricorrente ha presentato memoria; la resistente ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che le argomentazioni addotte dalla ricorrente con la memoria non superano i rilievi contenuti nella relazione circa il mancato rispetto dell’art. 366 bis c.p.c. e il carattere di merito delle censure;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2011

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