Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15231 del 23/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 23/06/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 23/06/2010), n.15231
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
N.G., elettivamente domiciliato in Roma, via
Pomponio Leto n. 2, presso lo studio dell’avv. Stronati Claudio, che
lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE entrate, in persona del direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Lazio, sez. 6^, n. 140, depositata il 6 febbraio 2008.
Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.
Aurelio Cappabianca;
constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis
c.p.c., comma 3;
udito, per il ricorrente, l’avv. Claudio Stronati;
udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott.
IANNELLI Domenico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso:
– che il contribuente, medico, presentò istanza di rimborso dell’irap versata per gli anni dal 1998 al 2000, assumendo di svolgere la propria attività professionale senza l’ausilio di organizzazione e di lavoro altrui; propose, quindi, ricorso sul silenzio-rifiuto conseguentemente formatosi;
– che il ricorso fu respinto dall’adita commissione provinciale, con decisione confermata, in esito all’appello del contribuente, dalla commissione regionale, pur dando, questa, atto che, dalla documentazione acquisita, emergeva che il contribuente svolgeva la propria attività senza dipendenti e senza significativi investimenti di capitale;
rilevato:
che, avverso la decisione di appello il contribuente, illustrando le proprie ragioni anche con memoria, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2;
che l’Agenzia ha resistito con controricorso, prospettando, tra l’altro, che la disponibilità di uno studio, costituisce, di per sè, presupposto per l’imponibilità a fini irap;
osservato:
– che il ricorso è fondato;
– che deve, infatti, rilevarsi che, in materia, questa Corte ha puntualizzato: che, alla luce dell’interpretazione fornita dalla Corte costituzionale nella sentenza 156/01, l’attività di lavoro autonomo, diversa dall’esercizio di impresa commerciale integra il presupposto impositivo dell’irap soltanto ove si svolga per mezzo di una attività autonomamente organizzata; che il requisito organizzativo rilevante ai fini considerati, il cui accertamento spetta al giudice di merito (con valutazione insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato), sussiste quando il contribuente, che sia responsabile dell’organizzazione e non sia inserito in strutture riferibili alla responsabilità altrui, eserciti l’attività di lavoro autonomo con l’impiego di beni strumentali, eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività esercitata o si avvalga, in modo non occasionale, del lavoro altrui (cfr. Cass. 3680/07, 3678/07, 3676/07, 3674/07, 3672/07);
che deve, peraltro, considerarsi che la disponibilità di un locale- studio, se rispondente a standard minimali (circostanza non contraddetta dalle indicazioni fornite dalla controricorrente), non comporta la ricorrenza dell'”autonoma organizzazione”, in quanto strumento coessenziale all’esercizio dell’attività esplicata dal contribuente;
ritenuto:
che il ricorso del contribuente si rivela, pertanto, manifestamente fondato, sicchè va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;
che, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, va decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente;
che, per la natura della controversia e le pregresse incertezze giurisprudenziali, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente; compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 13 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2010