Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15231 del 20/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 20/06/2017, (ud. 30/03/2017, dep.20/06/2017),  n. 15231

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18183-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA MAZZINI, 27, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

TRIFIRO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

nonchè contro

F.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1107/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 30/12/2010, R. G. N. 880/2007.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con sentenza in data 30 dicembre 2010 la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato la nullità della clausola appositiva del termine per ragioni sostitutive, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, di lavoratori temporaneamente inidonei allo svolgimento delle mansioni di recapito, “come risulta da certificazione medica agli atti di questa società”, di cui al contratto di lavoro stipulato per il periodo 7.6.2005 – 30.6.2005 tra F.M. e Poste Italiane Spa, con condanna della società al risarcimento del danno; la Corte territoriale ha poi dichiarato la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda di ripristino del rapporto;

che avverso tale sentenza Poste Italiane Spa ha proposto ricorso affidato a tre motivi, cui non ha opposto difese il lavoratore benchè intimato con notificazione del ricorso per cassazione in data 30 giugno 2011;

che la società ha comunicato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la sentenza impugnata ritenuto che la società non avesse dimostrato la sussistenza delle esigenze sostitutive poste a fondamento dell’assunzione a termine;

che la doglianza non può trovare accoglimento, atteso che, nonostante la veste formale di denuncia formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, essa tende ad una rivalutazione della quaestio facti di competenza del giudice del merito circa la prova della sussistenza delle ragioni poste a fondamento del termine, anche mediante doglianze attinenti all’ammissibilità ed alla rilevanza della prova che sfuggono al sindacato di questa Corte, laddove il decisum, come nella specie, sia sorretto da adeguata motivazione;

che il secondo motivo, con cui si lamenta che la Corte territoriale abbia fatto discendere dalla nullità della clausola appositiva del termine la conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, è palesemente infondato per le ragioni già espresse da questa Corte in numerose pronunce dalle quali non v’è ragione di discostarsi (tra le innumerevoli v. Cass. n. 12985 del 2008; Cass. n. 7244 del 2014);

che l’ultima censura, con cui si invoca la L. n. 183 del 2010, art. 32, deve essere accolta, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (v. fra le altre Cass. n. 16763 del 2015 ed i precedenti ivi richiamati); nè rileva l’avvenuta abrogazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5 e 6, ad opera del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 55, lett. f, (cfr. Cass. n. 7132 del 2016);

che le Sezioni unite di questa Corte, con la sent. n. 21691 del 2016, hanno statuito che “in tema di ricorso per cassazione, la censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può concernere anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive e, quindi, applicabili al rapporto dedotto, atteso che non richiede necessariamente un errore, avendo ad oggetto il giudizio di legittimità non l’operato del giudice, ma la conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico”; hanno altresì chiarito che “il ricorso per cassazione per violazione di legge sopravvenuta retroattiva incontra il limite del giudicato, che, tuttavia, ove sia stato proposto appello, sebbene limitatamente al capo della sentenza concernente l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, non è configurabile in ordine al capo concernente le conseguenze risarcitorie, legato al primo da un nesso di causalità imprescindibile, atteso che, in base al combinato disposto dell’art. 329 c.p.c., comma 2, e art. 336 c.p.c., comma 1, l’impugnazione nei confronti della parte principale della decisione impedisce la formazione del giudicato interno sulla parte da essa dipendente”;

che pertanto non vi è giudicato sulle conseguenze risarcitorie sino a quando resta impugnato l’an sulla illegittimità del termine ed ove questa statuizione venga confermata occorre tenere conto della L. n. 183 del 2010, art. 32, affinchè la decisione adottata sia conforme all’ordinamento giuridico;

che, dunque, respinti i primi due motivi di ricorso, va accolto l’ultimo nei sensi e nei limiti del detto ius superveniens, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione ad esso e con rinvio per il riesame, sul punto, alla Corte di Appello indicata in dispositivo, che dovrà limitarsi, in luogo della pronuncia di condanna al risarcimento del danno già emessa, a quantificare l’indennità spettante ex art. 32 cit. per il periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro (cfr., per tutte, Cass. n. 14461 del 2015), con interessi e rivalutazione su detta indennità da calcolarsi a decorrere dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine (cfr. per tutte Cass. n. 3062 del 2016), provvedendo altresì alle spese del giudizio.

PQM

 

La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso e, accolto l’ultimo nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione ad esso e rinvia alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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