Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15230 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 22/07/2016, (ud. 03/12/2015, dep. 22/07/2016), n.15230

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13190-2012 proposto da:

D.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Della

Giuliana 91, presso lo studio dell’avvocato ELEONORA NICLA MOIRAGHI,

rappresentato e difeso dall’avvocato Simone FRANCESCO, come da

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE SAN VINCENZO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Savoia 72, presso lo studio

CASO-CIAGLIA, rappresentato e difeso dall’avvocato RENZO GRASSI,

come da procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 45/2011 del TRIBUNALE di LIVORNO sede

distaccata di PIOMBINO, depositata il 06/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/12/2015 dal Consigliere Ippolisto Parziale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. D.G. impugna la sentenza n. 45/2011 del Tribunale di Livorno, Sezione distaccata di Piombino, depositata in cancelleria il 06.04.2011, non notificata, che aveva accolto l’impugnazione del Comune di San Vincenzo alla sentenza n. 19/09 del Giudice di Pace di Piombino, che aveva invece accolto il suo ricorso in opposizione al verbale di contestazione di infrazioni al CdS n. (OMISSIS), violazione contestatagli nella sua qualità di obbligato in solido perchè proprietario del veicolo sanzionato. Violazione accertata in data 19.07.2007, notificatagli a mezzo posta il 24.07.07. Ricorso del 19 settembre 2009.

2. Precisa il ricorrente di aver eccepito in primo grado, quali motivi di opposizione i seguenti “1) nullità dell’impegnato verbale di contestazione per inutile decorrenza del termine massimo per la notifica del medesimo al presunto trasgressore; 2) illegittimità del verbale contestato per difetta del certificato di taratura e per assenta di omologazione ex D.L. 27 giugno 2003, n. 151 convertito in L. 1 agosto 2004; 3) impugnato verbale di contestazione è altresì nullo in quanto sulla copia notificata al presunto trasgressore non risulta apposta la sottoscrizione degli agenti verbalizzanti.

Aggiunge che il giudice di pace accoglieva il suo ricorso sulla base del “solo primo motivo di ricorso”, ritenendo “assorbitigli gli altri”.

3. L’appello del Comune veniva accolto. Il Tribunale riteneva infondata l’avanzata eccezione di inammissibilità dell’appello per essere stato introdotto con citazione invece che con ricorso; riteneva poi tempestiva la notifica del verbale avvenuta nei 150 giorni di cui all’art. 201 C.d.S., dovendosi aver riguardo alla data di consegna all’ufficiale postale e non a quella in cui l’atto è pervenuto nella materiale disponibilità del destinatario; riteneva rinunciati, perchè non espressamente riproposti gli altri motivi di opposizione, ritenuti assorbiti dal primo giudice.

3. Impugna tale decisione il ricorrente che formula tre motivi. Resiste con controricorso la parte intimata, che ha depositato memoria per l’udienza del 9 aprile 2015.

4. All’udienza del 9 aprile 2015, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo non risultando notificato l’avviso di udienza al ricorrente.

5. All’udienza del 3 dicembre 2015, nessuno è comparso per le parti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A. Occorre in primo luogo rilevare la regolarità del procedimento di notificazione-comunicazione dell’avviso di udienza, posto che all’odierna camera di consiglio nessuno è comparso per il ricorrente.

1. La notifica dell’avviso di udienza risulta regolarmente effettuata al ricorrente in cancelleria stante l’avvenuto trasferimento del domiciliatario. Parimenti risulta andata a buon fine (presso il domiciliatario) la notifica effettuata a mezzo posta elettronica, pur se nel testo della notificazione risulta indicato che la stessa “non ha malore legale”. I fax trasmessi ai numeri di telefono degli studi di Galatina e di Lecce del difensore, indicati non già nel ricorso a tal fine ma nel timbro apposto nella intestazione della prima pagina contenente le informazioni relative allo studio legale, inviati rispettivamente in data 8 ottobre 2015 ore 13:30 e 13:40, e in data 29 ottobre 2015 ore 15:30, non risultano ricevuti, perchè il numero chiamato “non risponde”.

2. Ritiene il Collegio che vi sia stata la regolare notificazione dell’avviso di udienza in cancelleria, così come regolare deve ritenersi l’avviso di udienza, che risulta ricevuto per posta elettronica, nonchè per essere risultati vani i due invii con fax, effettuati in due giorni diversi c in ore antimeridiane in conseguenza esclusiva della mancata attivazione del servizio di fax da parte del destinatario. Osserva al riguardo il Collegio che l’aver indicato uno specifico numero di fax determina la necessità da parte del destinatario, che lo richieda, di tener attivata costantemente l’apparecchiatura in forma automatica, o, in mancanza, di presidiare, o far presidiare, lo studio professionale (o il luogo in cui è installata l’apparecchiatura fax) quanto meno nelle ore di ufficio antimeridiane, così da consentire l’attivazione manuale della apparecchiatura, ove necessario. In mancanza, deve ritenersi che il duplice tentativo di invio del fax, effettuato da parte della cancelleria in giorni diversi e in ore antimeridiane di ufficio, costituisca comportamento adeguato e sufficiente a integrare le attività che possano ragionevolmente essere richieste all’Ufficio sotto tale profilo, risultando peraltro la notifica dell’avviso di udienza regolarmente effettuata in cancelleria.

13. Il ricorso è infondato e va rigettato per quanto di seguito si chiarisce con riguardo a ciascun motivo.

1. Col primo motivo di ricorso si deduce: “Nullità della sentenza impugnata; violazione e falsa applicazione delle norme di procedura in relazione al rito da applicare all’impugnazione”.

1.1 – Il motivo è infondato. Correttamente il giudice dell’appello ha ritenuto ritualmente proposto l’appello con citazione invece che con ricorso in conformità agli arresti al riguardo di questa Corte (vedi Cass. Sezioni Unite n. 23285 del 2010).

2 – Col secondo motivo di ricorso si deduce: “violazione e falsa applicazione dell’art. 201 C.d.S.; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’individuazione del momento in cui si perfeziona la notifica di un verbale di contestazione di infrazioni al Codice della Strada”. Il giudice dell’appello ha errato a ritenere rispettato il termine di 150 giorni di cui all’art. 201 C.d.S., perchè l’effettiva consegna al destinatario era intervenuta oltre tale termine (la rilevazione dell’infrazione contestata era avvenuta in data (OMISSIS), mentre l’impugnato verbale di contestazione era stato notificato a mezzo posta in data 24.07.2007). “Trattandosi di atto ricettizio sostanziale, e non processuale, non è applicabile il principio affermato dalla Corte costituzionale in materia di notifica degli atti processuali (scissione delle fasi) e non poteva, quindi, tenersi conto della data di consegna della notifica all’ufficio postale, come aveva fatto il giudice.

2.1 – Il motivo è infondato, condividendo il Collegio il principio al riguardo affermato da Cass. n. 10844 del 10/07/2003, Rv. 564941, secondo cui “A seguito della sentenza della Corte costituzionale 26 nomunlar 2002, n. 477, la quale, con riferiomento alla L. n. 890 del 1982, art. 4 sulle notificazioni a mezzo posta, ha affermato il principio – valevoli in ogni caso come regoli ermeneutica – secondo il quale gli effetti della notificazione debbono essere ricollegati per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge (essendo l’attività degli organi della notificazione sottratti alla sua sfera di disponibilità), deve affermarsi che, anche nel caso previsto dall’art. 8 legge cit., gli effetti della notificazione, per il notificante, si producono dal compimento delle formalità a lui imposte dalla legge. Ne deriva che ove, come in materia di notifica di verbali di accertamento di violazioni del C.d.S. sia espressamente prevista la notifica a mezzo posta, secondo la relativa disciplina, l’amministrazione notificante adempie ai suoi obblighi in proposito con il regolare avviamento della proicedura di notifica a mezzo posta, così evitando ogni decadenza procedimentale”.

3 – Col terzo motivo di ricorso si deduce: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c.; errata e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in ordine al concetto di interesse ad appellare ed alla asserita non riproposizione in appello dei motivi di ricorso non esaminati in primo grado, omessa statuizione”.

Il Tribunale di Livorno ha infine errato nell’affermare che (non vanno esaminati gli altri motivi oggetto del ricorso in opposizione in quanto non espressamente riproposti nella comparsa di risposta, da intendersi rinunciati in applicazione dell’art. 346 c.p.c.”.

L’odierno ricorrente, vittorioso in primo grado, “non aveva alcun interesse ed alcuna legittimazione attiva a proporre appello incidentale contro la sentenza di primo grado”, perchè “gli altri motivi di ricorso erano stati dichiarati assorbiti, e non rigettati” dal primo giudice. In ogni caso ((al punto b-2) della comparsa di costituzione in appello (pag. 4) il ricorrente aveva testualmente affermato “Il Giudice adito, pertanto, qualora avesse inteso – come poi ha fatto accogliere l’appello proposto dal Comune di San Vincenzo, relativo al solo primo motivo di ricorso (l’unico esaminato dal Giudice di primo grado ed accolto), avrebbe dovuto comunque esaminare anche gli altri motivi di ricorso, ovvero eventualmente rimettere le parti innanzi al giudice di primo grado per l’espletamento di detto adempimento”.

3.1 – Anche tale ultimo motivo è infondato, risultando dalla comparsa di risposta di costituzione in appello che l’odierno ricorrente in nessun punto ha richiamato i motivi di opposizione formulati in primo grado. Infatti, nel corpo di tale atto risulta al punto a) in prima pagina l’eccezione di inammissibilità dell’appello (poi riproposta in questa sede col primo motivo) e al successivo punto b) quanto segue: “in subordine, nel merito, ed ove ne fosse consentito l’esame, si deduce quanto appresso”; seguono le argomentazioni a sostegno della tardività della notificazione, svolte anche nella successive pagine due e tre, nonchè nelle prime due righe dell’ultima pagina. Non risulta a pagina 4 il passo riportato dal ricorrente come riferito al punto b-2, che manca del tutto. Le conclusioni recano quanto segue: “1- in accoglimento dell’eccezione preliminare sub a) della narrativa del presente atto, dichiarare inammissibile l’appello proposto; 2 – in subordine, nel merito, ed ove ne fosse possibile l’esame, rigettare l’appello proposto perchè infondato in fatto e in diritto con conseguente conferma della sentenza di primo grado”.

Non è sufficiente a tal fine la richiesta di rigetto dell’appello così come genericamente formulata.

C. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 700,00 (settecento) Euro per compensi e 100,00 (cento) Euro per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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