Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15230 del 21/07/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 15230 Anno 2015
Presidente: BANDINI GIANFRANCO
Relatore: TRIA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso 12584-2010 proposto da:
BERNARDINI

IGNAZIO LIETO C.F.

BRNGZL55T29A377H,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO
VISCONTI 103, presso lo studio dell’avvocato LUISA
GOBBI, rappresentato e difeso dall’avvocato FULVIO
CAROLLO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2015
2289

contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in
persona del legale rappresentante pro tempore,

Data pubblicazione: 21/07/2015

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
144, presso lo studio degli avvocati LUIGI LA
PECCERELLA, EMILIA FAVATA, che lo rappresentano e
difendono giusta delega in atti;
– controricorrente

di VENEZIA, depositata il 01/12/2009 R.G.N. 557/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/05/2015 dal Consigliere Dott. LUCIA
TRIA;
udito l’Avvocato OTTOLINI TERESA per delega FAVATA
EMILIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
l’accoglimento del primo motivo del ricorso, rigetto
del secondo motivo.

avverso la sentenza n. 444/2009 della CORTE D’APPELLO

Udienza del 20 maggio 2015 — Aula B
n. 13 del ruolo — RG n. 12584/10
Presidente: Bandini – Relatore: Tria

1.— La sentenza attualmente impugnata respinge l’appello di Ignazio Lieto Bernardini avverso
la sentenza del Tribunale di Venezia n. 172/2005, di rigetto della domanda del Bernardini volta ad
ottenere, nei confronti dell’INAIL, il riconoscimento dell’origine professionale della ipoacusia da
cui è affetto, contratta dello svolgimento dell’attività lavorativa espletata come addetto ai servizi di
meccanica per tre anni (dal 1993 al 1996) alle dipendenze della AUTO BERTON s.r.l. di Vicenza e
per sette anni (dal 1996 al 2003, epoca del ricorso introduttivo del presente giudizio) alle
dipendenze della VIAUTO DUE s.r.l. di Altavilla.
La Corte d’appello di Venezia, per quel che qui interessa, precisa che:
a) come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell’art. 53 del d.P.R. 30 giugno
1965 n. 1124, la valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della rendita da
malattia professionale pur potendo portare ad una qualificazione della malattia non coincidente con
quella denunciata, tuttavia presuppone che si tratti di una malattia che rientri pur sempre nel quadro
della sintomatologia allegata e che sia “relativa alla lavorazione dedotta”, il cui espletamento
rappresenta il fatto costitutivo della domanda;
b) nella specie il CTU nominato in appello, pur avendo riscontrato una ipoacusia neurosensoriale simmetrica, ha ritenuto solo eventuale la componente tecnopatica, ponendo l’accento sul
fatto che dall’anamnesi è risultato che il ricorrente, in gioventù, ha utilizzato frequentemente armi
da fuoco durante il servizio militare, subendo in quel periodo anche un trauma cranico conseguente
all’uso del mitragliatore;
c) lo stesso CTU ha quindi concluso nel senso che la malattia da cui è affetto il lavoratore è
insorta molto prima dei due suddetti rapporti di lavoro cui unicamente si è fatto riferimento nella
domanda giudiziaria, dovendosene far risalire l’origine a precedenti attività lavorative, non essendo
stati riscontrati dei peggioramenti del quadro clinico dopo lo svolgimento dei due periodi lavorativi
contemplati nel ricorso introduttivo del giudizio;
d) tali conclusioni, non censurate dai consulenti di parte, sono del tutto condivisibili e
determinano la conferma della sentenza impugnata.
2.— 11 ricorso di Ignazio Lieto Bernardini domanda la cassazione della sentenza per due
motivi; resiste, con controricorso, l’INAIL.
MOTIVI DELLA DECISIONE

I — Sintesi dei motivi di ricorso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) denunciando violazione, erronea e falsa applicazione degli artt. 112 e 437 cod. proc. civ.,
53 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché vizio di motivazione sostiene che la Corte territoriale
avrebbe male interpretato la domanda azionata, in quanto in essa non si sarebbe fatto riferimento ai
soli periodi lavorativi svolti alle dipendenze della AUTO BERTON s.r.l. (dal 1993 al 1996) e alle
dipendenze della VIAUTO DUE s.r.l. (dal 1996 al 2003, epoca del ricorso introduttivo del presente
giudizio), ma si sarebbero presi in considerazione anche i precedenti periodi lavorativi, da
considerare pertanto inclusi nel petitum, tanto più che in sede amministrativa la domanda è stata
espressamente riferita all’intera attività lavorativa del ricorrente a decorrere dal 1973 (primo
motivo)
2) denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d.P.R. n. 1124 del 1965 e
dell’art. 9 del d.P.R. 9 giugno 1975, n. 482, voce n. 44, nonché vizio di motivazione per la mancata
considerazione del prospettato aggravamento della malattia, sostiene che non si può negare che la
protrazione dell’esposizione al rischio patogeno determina un maggior grado di inabilità, anche
tenendo conto della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 46 del 2010 (secondo
motivo).
II

Esame delle censure

2.- I due motivi di ricorso — da esaminare congiuntamente, data la loro intima connessione —
non sono da accogliere.
3.- In particolare il primo motivo è infondato in quanto, come risulta dal ricorso introduttivo
del giudizio — riprodotto, nelle parti salienti, nel presente ricorso per cassazione — il thema
decidendum è stato dal Bernardini circoscritto all’accertamento della derivazione della malattia
(ipoacusia) lamentata dai due soli rapporti di lavoro sopra richiamati e presi in considerazione nella
sentenza impugnata.
Ne deriva che la Corte territoriale, con congrua e logica motivazione; ha interpretato
correttamente la domanda azionata, essendo del tutto ininfluente, ai fini della determinazione del
petitum, la circostanza — richiamata dal ricorrente in questa sede — che, in sede amministrativa, la
domanda sia stata espressamente riferita .all’intera attività lavorativa del ricorrente a decorrere dal
1973.
4.- Il secondo motivo è inammissibile.
4.1.- In primo luogo va precisato che è del tutto ultroneo il richiamo alla sentenza
interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n. 46 del 2010.
Tale sentenza, infatti, ha esaminato una fattispecie del tutto diversa da quella che viene qui in
considerazione, dichiarando l’infondatez7.2, nei sensi di cui in motivazione, della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 80 e 131, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata per
asserita violazione dei principi dettati dagli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione e precisando che tali
due norme, riferendosi all’ipotesi di «nuova» malattia professionale, devono essere interpretate nel
senso che esse riguardano anche il caso in cui, dopo la costituzione di una rendita per una
determinata malattia professionale (“vecchia”, quindi, in contrapposizione alla “nuova”), il protrarsi
2

1.— Il ricorso è articolato in due motivi, nei quali Ignazio Lieto Bernardini:

t

dell’esposizione al medesimo rischio patogeno determini una “nuova” inabilità che risulti superiore
a quella già riconosciuta. Tale interpretazione delle norme sopracitate non fa ricadere l’ipotesi cosi
delineata nell’ambito di applicabilità dell’art. 137 del d.P.R. n. 1124 del 1965, il quale si riferisce
esclusivamente all’aggravamento eventuale e conseguenziale dell’inabilità derivante dalla naturale
evoluzione della originaria malattia. Quando, invece, il maggior grado di inabilità dipende dalla
protrazione dell’esposizione a rischio patogeno, e si è quindi in presenza di una «nuova» malattia,
seppure della stessa natura della prima, la disciplina applicabile è quella dettata dall’art. 80, estesa
alle malattie professionali dall’art. 131.
4.2.- A ciò è da aggiungere che le censure proposte nel secondo motivo non toccano la
statuizione della Corte veneziana che le conclusioni del CTU — nel senso che la malattia da cui è
affetto il lavoratore è insorta molto prima dei due suddetti rapporti di lavoro cui unicamente si è
fatto riferimento nella domanda giudiziaria, dovendosene far risalire l’origine a precedenti attività
lavorative, non essendo stati riscontrati dei peggioramenti del quadro clinico dopo lo svolgimento
dei due periodi lavorativi contemplati nel ricorso introduttivo del giudizio — non sono state
censurate dai consulenti di parte né sono state oggetto contestazione nel corso del dibattimento.
Ne consegue che — anche a volere prescindere dalla non configurabilità del vizio di carenza
di motivazione della sentenza che recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti di una
relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui dichiari di condividere il merito se la parte non
alleghi le critiche mosse alla consulenza tecnica d’ufficio già dinanzi al giudice a quo, la loro
rilevanza ai fini della decisione e l’omesso esame in sede di decisione e non si limiti ad una mera
disamina, corredata da notazioni critiche, dei vari passaggi dell’elaborato peritale richiamato in
sentenza, che si risolve nella mera prospettazione di un sindacato di merito, inammissibile in sede di
legittimità (vedi, per tutte: Cass. 4 maggio 2009, n. 10222; Cass. 6 settembre 2007, n. 18688) — il
profilo di inammissibilità principale e assorbente delle censure in oggetto è dato dal fatto che esse
non toccano un elemento fondamentale su cui si basa la ratio decidendi della ritenuta assenza del
nesso causale e/o concausale tra le patologia lamentata e le attività lavorative svolte nel corso dei
due rapporti di lavoro alle dipendenze della AUTO BERTON s.r.l. (dal 1993 al 1996) e alle
dipendenze della VIAUTO DUE s.r.l. (dal 1996 al 2003).
4.3.- Va, al riguardo, ricordato che perché si possa configurare il vizio di motivazione su un
asserito punto decisivo della controversia è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che
si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella
circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza.
Infatti, l’erroneo o il mancato esame di elementi probatori o di elementi che emergono dalla
relazione del CTU può costituire vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia e
determinare un vizio di motivazione della sentenza impugnata solo se i dati processuali non
esaminati o male esaminati siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera
probabilità, l’efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento del giudice è
fondato, in modo che la ratio decidendi della sentenza venga a trovarsi priva di base (Cass. 28
giugno 2006, n. 14973; Cass. 24 ottobre 2013, n. 24092).
Ipotesi, quest’ultima, che, all’evidenza, non ricorre nella specie.

III — Conclusioni
3

5.- In sintesi il ricorso deve essere respinto. Poiché il ricorso introduttivo del giudizio è stato
depositato il giorno 1 aprile 2003, nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio, ai sensi
dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo anteriore all’entrata in vigore dell’art. 42, comma 11,
del di. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, essendo la nuova disciplina applicabile ai soli ricorsi conseguenti a fasi di merito introdotte in
epoca posteriore al 2 ottobre 2003, data di entrata in vigore dell’indicato decreto legge (vedi Cass.
30 marzo 2004, n. 6324; Cass. 12 dicembre 2005, n. 27323; Cass. 16 gennaio 2012, n. 452; Cass. 11
ottobre 2012, n. 17349).

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese per il presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 20 maggio 2015.

P.Q.M.

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