Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15230 del 20/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 20/06/2017, (ud. 30/03/2017, dep.20/06/2017),  n. 15230

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17909-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA MAZZINI, 27, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

TRIFIRO’, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1069/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 27/12/2010, R. G. N. 769/2007.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con la sentenza n. 1069/2010, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia, emessa in data 9.2.2007 dal Tribunale di Varese, con cui era stata dichiarata la nullità del termine apposto al primo contratto, intercorso tra Poste Italiane spa e B.G. dall’1.10.2002 al 31.12.2002, per “sostenere il servizio di recapito durante la fase di realizzazione dei processi di mobilità, tuttora in fase di completamento, di cui agli Accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio, 13 febbraio, 17 aprile, 30 luglio, 18 settembre 2002 che prevedono, al riguardo, il riposizionamento su tutto il territorio degli organici della Società”, nonchè era stata disposta la riammissione in servizio oltre al risarcimento dei danni;

che avverso tale sentenza Poste Italiane spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi;

che G.B. non ha svolto attività difensiva;

che il P.G. non ha formulato richieste.

che sono state depositate memorie nell’interesse di Poste Italiane spa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il ricorso per cassazione, si censura: 1) l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) per avere la Corte territoriale disatteso l’eccezione formulata dalla società, in ordine alla intervenuta cessazione della materia del contendere, perchè il B. aveva rifiutato il ripristino del rapporto con il conseguente diritto di Poste di recuperare quanto già pagato; 2) la contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) per avere i giudici di secondo grado, da un lato, riconosciuta l’esigenza alle parti sociali di stipulare contratti a tempo determinato in una particolare fase della vita aziendale, così riconoscendo tale elemento sufficiente a giustificare l’assunzione e, dall’altro, per non avere ritenuto provato il nesso causale tra la esigenza organizzativa dedotta e la assunzione di B.G.; 3) la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere erroneamente ritenuto la Corte distrettuale che la società non avesse dimostrato la sussistenza nel merito delle allegate esigenze poste a base dell’assunzione del predetto B., anche non ammettendo le prove articolate;

che il primo motivo non è fondato in quanto il licenziamento avvenuto posteriormente alla accolta domanda di riassunzione costituisce un evento successivo che non incide sulla controversia in esame e tanto meno comporta una cessazione della materia del contendere in relazione alla nullità o meno del termine apposto al contratto de quo e alle relative conseguenze economiche per tutto il periodo anteriore al licenziamento stesso (arg. ex Cass. Sez. Un. 8.10.2002 n. 14381; Cass. 8.6.2005 n. 11939; Cass. 25.9.2014; Cass. 21.7.2015 n. 15219);

che il secondo motivo è, parimenti, infondato: invero, la Corte distrettuale ha preso in considerazione espressamente gli accordi sindacali richiamati ma, conformandosi ai principi più volte affermati in materia da questa Corte, ha ritenuto in sostanza non dedotte e provate al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità dei rapporti lavorativi a termine, le circostanze che rendevano evidente la specifica connessione fra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative (“sostenere il servizio di recapito durante la fase di realizzazione dei processi di mobilità in fase di completamento”) con la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata e in stretto collegamento con essa;

che tale accertamento di spettanza del giudice di merito è stato svolto in modo conforme a diritto e, altresì, adeguatamente motivato per cui resiste alla censura di contraddittorietà;

che il terzo motivo non è meritevole di pregio in quanto i capitoli di prova, che specificamente sono stati trascritti nel ricorso per cassazione, mancavano di decisività difettando di specifici riferimenti alla concreta realtà lavorativa ove il lavoratore era stato inserito, sia a puntuali circostanze di fatto atte ad evidenziare come e perchè i processi di mobilità avessero inciso anche su tale realtà, finendo al contrario per richiedere ai testi un giudizio soggettivo circa la sussistenza dei presupposti necessari e legittimare l’assunzione a termine;

che, infine, deve essere respinta la richiesta di applicazione dello jus superveniens (L. n. 183 del 2010, art. 32), avanzata solo con la memoria ex art. 378 c.p.c., perchè con tale atto non è consentito specificare od integrare, ampliandolo, il contenuto delle originarie argomentazioni o dedurre nove eccezioni o sollevare questioni nuove, violandosi, altrimenti, il diritto di difesa della controparte (Cass. Sez. Un. 15.5.2006 n. 11097; Cass. ord. 22.2.2016 n. 3471);

che non può, altresì, invocarsi l’applicazione dell’art. 336 c.p.c., non vertendosi in ipotesi di riforma o di cassazione parziale della sentenza impugnata, ovvero il principio di ammissibilità del ricorso per cassazione per violazione di legge sopravvenuta retroattiva perchè l’operatività di tale principio richiede, comunque, la prospettazione di un motivo di impugnazione rite et recte proposto, non presente nel caso di specie ove peraltro il ricorso per cassazione, depositato dopo l’entrata in vigore della legge n. 183/2010, incontra in ogni caso il limite del giudicato (Cass. Sez. Un. 27.10.2016 n. 21691) per non essere state assolutamente censurate le conseguenze economiche dell’illegittima apposizione della clausola del termine;

che, alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere respinto, nulla disponendo in ordine alle spese attesa la mancata costituzione dell’intimato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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