Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15230 del 11/07/2011

Cassazione civile sez. III, 11/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 11/07/2011), n.15230

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.A. ((OMISSIS)) S.C.

((OMISSIS) elettivamente domiciliati in ROMA, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avv. FLERES ETTORE,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

A.D. ((OMISSIS)) selettivamente domiciliato in

ROMA, VIA BERNARDINI N. 23 (STUDIO CANTURI E AUTOLISANO),

rappresentato e difeso da se medesimo unitamente all’avvocato RIZZO

ANTONINO, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

A.G., A.A., selettivamente domiciliate in

ROMA, via Cicerone, 28 (studio Natole), rappresentate e difese dagli

avvocati SALVATORE ALOISI e GUIDO ORLANDO, giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 101/2009 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

5.2.09, depositata il 17/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per le controricorrenti ( A.G. e A.A.)

l’Avvocato Guido Orlando che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte:

Letti gli atti depositati.

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 15 maggio 2009 T.A. e S.C. hanno chiesto la cassazione della sentenza, notificata il 18 marzo 2009, depositata in data 17 febbraio 2009 dalla Corte d’Appello di Messina, confermativa della sentenza del Tribunale, aveva accolto la domanda di A.G., A. A. e A.D., volta ad ottenere sentenza che surrogasse il contratto definitivo di compravendita di un immobile.

A.G. e A.A. hanno resistito con controricorso; anche A.D. ha resistito con separato controricorso.

2 – I due motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione;

la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007). 3. – Il primo motivo lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla sussistenza della violazione degli accordi preliminari e della conseguente risoluzione del contratto per responsabilità dei germani A., nonchè per l’errata valutazione del comportamento degli stessi e la mancata pronuncia sulle violazioni contrattuali consumate dagli acquirenti in danno dei venditori.

La censura sottopone all’esame della Corte una serie di argomentazioni che si basano su esame e valutazione delle risultanze processuali, nei cui confronti, peraltro, non vengono rispettati il dettato dell’art. 366 c.p.c., n. 6 (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3^ n. 22302 del 2008) e il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

Ma, soprattutto, la censura risulta priva del momento di sintesi necessario non solo per circoscrivere il fatto controverso, ma anche per specificare il quali parti e per quali ragioni la motivazione della sentenza risulti omessa, insufficiente e contraddittoria.

Le medesime considerazioni si attagliano al secondo motivo, che denuncia omessa motivazione degli atti e dei rilievi peritali disposti e acquisiti al giudizio di primo grado, nonchè per la erronea e mancata motivazione sul mancato accoglimento delle domande riconvenzionali.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie; le resistenti G. e A.A. hanno chiesto d’essere ascoltate in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del giudizio di cassazione, liquidate, a favore di A.G. e A.A., in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro. 2.000,00 per onorali, oltre spese generali e accessori di legge e, a favore di A.D., in complessivi Euro 1.800,00, di cui Euro 1.600,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2011

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