Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15229 del 22/07/2016
Cassazione civile sez. lav., 22/07/2016, (ud. 17/05/2016, dep. 22/07/2016), n.15229
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 11898-2013 proposto da:
P.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA FRANCESCO PACELLI 14, presso lo studio dell’avvocato GIAN MARIA
FRATTINI, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI MAIELLO, giusta
delega in atti;
– ricorrente –
contro
H.A. S.P.A., P.I. (OMISSIS), già LA MANNHEIM
ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ROMEO ROMEI 27,
presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO ROMAGNOLI, che la
rappresenta e difende, giusta delega in calce alla copia notificata
del ricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1177/2012 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,
depositata il 05/11/2012 R.G.N. 1205/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;
udito l’Avvocato SALZANO MARIA ROSANA per delega Avvocato MAIELLA
LUIGI;
udito l’Avvocato LANIGRA MAURIZIO per delega Avvocato ROMAGNOLI
MAURIZIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 5.11.12 la Corte d’appello di Salerno rigettava per difetto di prova sul quantum il gravame di P.F., perito assicurativo, contro la sentenza n. 3073/09 con cui il Tribunale della stessa sede aveva respinto la domanda dell’attore intesa ad ottenere dalla H.A. S.p.A. il pagamento del corrispettivo di 135 perizie preliminari di sinistro ratificate dalla società assicuratrice e poi sfociate in altrettante transazioni fra la società medesima e i danneggiati.
Per la cassazione della sentenza ricorre P.F. affidandosi a due motivi.
La H.A. S.p.A. (già La Mannheim Assicurazioni S.p.A.) resiste con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con il primo motivo si lamenta omesso esame di un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione fra le parti, nonchè vizio di insufficienza e contraddittorietà della motivazione e violazione del D.P.R. n. 963 del 1973 e degli artt. 115 e 116 c.p.c. nella parte in cui la sentenza impugnata, pur ravvisando la prova sull’an debeatur, ha tuttavia respinto la domanda per difetto di prova sul quantum, escludendo di poterlo liquidare d’ufficio in via di pronuncia sull’ingiustificato arricchimento della società, quantunque – in realtà – il ricorrente non avesse alcun motivo di formulare una domanda ex art. 2041 c.c. una volta chiesto il compenso del lavoro autonomo eseguito.
Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2223 c.c. e 36 Cost. per avere la Corte territoriale omesso la liquidazione del quantum debeatur nonostante che gli artt. 2225 e 2233 c.c. stabiliscano che, in mancanza di pattuizione e di tariffe professionali o di usi, il compenso per il lavoro autonomo vada liquidato dal giudice.
2- Per ragioni di ordine logico va esaminato dapprima il secondo motivo di ricorso, che si rivela fondato.
Invero, premesso che nel caso di specie la Corte di merito ha accertato che la H.A. S.p.A. si è avvalsa dell’opera del ricorrente e che, quindi, ha avuto luogo fra di loro, quanto meno per facta concludentia, un rapporto contrattuale (non bisognevole di forma scritta ad substantiam o ad probationem), deve applicarsi – trattandosi di prestazione non resa da professionista per il quale esista l’obbligo di iscrizione in albi od elenchi – l’art. 2225 c.c. Esso prevede che il corrispettivo della prestazione di lavoro autonomo, se non convenuto dalle parti e non determinabile secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per realizzarlo.
Come questa S.C. ha già avuto modo di statuire (con orientamento cui va data continuità anche nella presente sede), il giudice, indipendentemente da una specifica richiesta dell’attore, a fronte di risultanze processuali carenti sul quantum debeatur e in difetto di tariffe professionali e di usi, non può rigettare la domanda di pagamento del compenso, ma deve determinarlo ai sensi dell’art. 2225 c.c. con criterio equitativo ispirato alla proporzionalità del corrispettivo rispetto alla natura, alla quantità e alla qualità delle prestazioni eseguite e al risultato utile conseguito dal committente (cfr. Cass. n. 7510/14; Cass. n. 9829/95; Cass. n. 650/84; Cass. n. 143/74; Cass. n. 352/70).
La sentenza impugnata, non attenutasi a tale principio, va dunque cassata in relazione al secondo motivo di ricorso, il che assorbe la disamina del primo.
3- In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, con assorbimento del primo e cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli, che dovrà limitarsi a liquidare il quantum debeatur secondo i criteri dell’art. 2225 c.c..
PQM
LA CORTE accoglie il secondo motivo, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016