Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15229 del 11/07/2011

Cassazione civile sez. III, 11/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 11/07/2011), n.15229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ZURICH INSURANCE COMPANY SA (già ZURICH INTERNATIONAL ITALIA SPA)

(OMISSIS) in persona del suo Procuratore Speciale, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 107, presso lo studio

dell’avvocato GELERA GIORGIO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato SOLLAZZO GAETANO, giusta procura speciale alle liti in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SAIMA AVANDERO SPA ((OMISSIS)) in persona del procuratore

speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCULLO 3, presso lo

studio dell’avvocato ADRAGNA NICOLA, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati PERRELLA CLAUDIO, ALESSIO TOTARO, giusta

procura speciale alle liti in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

BRITISCH AIRWAYS PLC, SAIMA AVANDERO HONG KONG;

– intimate –

avverso la sentenza n. 880/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

9.5.06, depositata il 04/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per la controricorrente l’Avvocato Nicola Adragna che si

riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte:

Letti gli atti depositati.

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 19 maggio 2009 la Zurich Insurance Company S.A. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 4 aprile 2008 dalla Corte d’Appello di Milano che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, aveva ridotto la somma che la Saima Avandero S.p.A. era stata condannata a versarle a titolo di risarcimento dei danni per la perdita di merce trasportata.

La Saima Avandero S.p.A. ha resistito con controricorso, mentre gli altri intimati, British Airways pie e Saima Avandero Hong Kong Ltd., non hanno espletato attività difensiva.

2 I due motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c, introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – In applicazione di una tecnica censoria inusuale, il ricorrente ha formulato quattro quesiti, peraltro collocati in apertura di ricorso, cioè prima ancora della descrizione del fatto all’origine della controversia, che non sono raccordati con i due motivi in cui è articolato il ricorso, in tal modo frustrando le finalità perseguite dall’art. 366 bis c.p.c..

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1693 e 1218 c.c., sotto il profilo della (mancata) configurazione di una responsabilità per colpa grave ovvero dolo e contestuale omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della sentenza. Il ricorrente ravvisa contraddittorietà della motivazione laddove la sentenza impugnata dapprima ritiene configurabile a carico della Saima Avandero una responsabilità ex recepto vettoriale in ordine agli ammanchi di merce, ma poi esclude la sussistenza di colpa grave.

Ma la prima affermazione attiene alla sussistenza e alla natura giuridica della responsabilità, mentre la seconda all’intensità e grado della medesima, per cui non sussiste la lamentata contraddittorietà. Quanto, poi, al tema della gravità della colpa, risulta evidente come la questione implichi esame delle risultanze processuali e apprezzamenti di fatto, riservati al giudice di merito, le cui valutazioni al riguardo non risultano inficiate da vizi motivazionali.

Il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2727 c.c., artt. 115 e 116 (adde: c.p.c.) sotto il profilo della (mancata) applicazione dei criteri di cui alle presunzioni (prova indiziaria) e contestuale omessa e insufficiente motivazione sul punto.

Pur formalmente prospettata anche sotto il profilo della violazione e falsa applicazione (peraltro non specificate, come se fossero sinonimi) di norme di diritto, in realtà la censura concerne il contenuto decisorio della sentenza impugnata, la cui motivazione risulta congrua e razionale.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

La ricorrente ha presentato memoria; la resistente ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che le argomentazioni addotte con la memoria dalla ricorrente prescindono totalmente dai rilievi contenuti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.000,00, di cui Euro 2.800,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2011

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