Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15229 del 01/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 01/06/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 01/06/2021), n.15229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1914-2020 proposto da:

FINANZA & FACTOR SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 21

presso lo studio dell’avvocato ISAIA SALES, rappresentata e difesa

dagli avvocati GIOVANNI CASTALDI, CIRO ESPOSITO;

– ricorrente –

contro

GI.A1 RISTORAZIONE DI I.G. & C. SAS, I.G.,

P.A.;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. R.G. 2254/2019 del TRIBUNALE di TIVOLI,

depositata il 17/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE

POSITANO;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. CARMELO SGROI che visti gli

artt. 42 e ss. c.p.c., l’art. 380 ter c.p.c. chiede che la Corte di

Cassazione, in camera di consiglio, in accoglimento del ricorso,

dichiari la competenza del Tribunale di Tivoli in ordine al giudizio

di opposizione al decreto ingiuntivo indicato in premessa, adottando

i conseguenti provvedimenti.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con decreto ingiuntivo n. 410 del 2019, emesso dal Tribunale di Tivoli, la Finanza & Factor S.p.A. ingiungeva a La Gi.A1 Ristorazione di I.G. & C. S.a.s. e a I.G., nella qualità di socio illimitatamente responsabile, il pagamento della somma di Euro 1.200 oltre interessi deducendo di essere cessionaria del credito relativo al canone di locazione del mese di marzo 2019 relativo al contratto stipulato il 15 gennaio 2014 tra La Gi.A1 Ristorazione di G.I. & C. S.a.s. e P.A.. Il credito era stato ceduto con contratto del 29 novembre 2018, notificato il 3 dicembre successivo;

avverso tale decreto proponevano opposizione gli ingiunti precisando che il decreto era stato ottenuto sulla base di un contratto di cessione del credito e non di una cessione del contratto di locazione, con la conseguenza che non avrebbero dovuto trovare applicazione le regole sulla competenza funzionale del Tribunale in materia di locazione di immobili, in quanto il titolo era riferibile al contratto di cessione del credito, rispetto al quale il contratto di locazione assumeva la qualità di presupposto di fatto. Il giudice competente avrebbe dovuto essere, per valore, il Giudice di pace. Quanto alla competenza territoriale, il Giudice di pace competente avrebbe dovuto essere individuato in quello del luogo in cui si era perfezionato il contratto di cessione del credito, ovvero il foro generale delle persone giuridiche ai sensi dell’art. 19 c.p.c. (La Gi.A1 Ristorazione S.a.s. aveva la sede legale in (OMISSIS), provincia di Teramo, con conseguente individuazione del Giudice di pace di Teramo), oppure nel foro facoltativo per le cause relative alle obbligazioni, ai sensi dell’art. 20 c.p.c. (il luogo dove deve eseguirsi la obbligazione che, con riferimento al contratto di cessione del credito stipulato in Nocera Inferiore, individuerebbe il Giudice di pace di tale comune). Quanto al luogo di esecuzione della prestazione, a seguito della cessione del credito, lo stesso doveva riferirsi alla sede della cessionaria La Finanza & Factor S.p.A. e cioè, nuovamente, il Giudice di pace di Nocera Inferiore. Nel merito rilevavano di avere già corrisposto al locatore, P.A., tale canone, oltre ad altre mensilità in via anticipata e chiedevano, pertanto, di chiamare in causa il P. per ottenere la restituzione di tali somme;

si costituiva La Finanza & Factor S.p.A. contestando la fondatezza della opposizione anche con riferimento al profilo della competenza funzionale, per materia e territoriale, mentre restava contumace P.A.;

all’udienza del 16 dicembre 2019 il giudice unico emetteva ordinanza, depositata il giorno successivo, con la quale dichiarava l’incompetenza territoriale del Tribunale di Tivoli, per essere competente il Giudice di pace di Nocera inferiore, fissando i termini di legge per la riassunzione;

avverso tale decisione propone ricorso per regolamento necessario di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., La Finanza & Factor S.p.A.. La Gi.A1 Ristorazione di I.G. & C. S.a.s. non svolge attività processuale in questa sede;

il Procuratore generale conclude per l’accoglimento del ricorso con dichiarazione di competenza del Tribunale di Tivoli in ordine al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il ricorso, quanto alla competenza funzionale, si rileva che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il giudizio si riferisce comunque ad un rapporto di locazione di immobili urbani con la conseguente competenza funzionale inderogabile del Tribunale. Sotto tale profilo l’ipotesi di cessione del credito ad un terzo, non muterebbe l’oggetto del giudizio, comunque relativo ad un rapporto di locazione, rispetto al quale la distinzione tra cessione di credito e cessione del contratto di locazione non avrebbe rilievo, nè sotto il profilo della competenza funzionale, nè per materia. Secondo la giurisprudenza di legittimità nell’ipotesi di cessione del credito per il quale sia prevista una competenza speciale (ad esempio del giudice del lavoro) la controversia insorta fra il cessionario e il debitore ceduto rimane regolata dalla competenza per materia (del giudice del lavoro). Tale regola si estenderebbe anche alle controversie in materia di locazione;

quanto alla competenza per territorio, l’eccezione formulata dagli opponenti sarebbe incompleta e pertanto non idonea a modificare la competenza del giudice adito. In particolare, l’eccezione non avrebbe preso in esame tutti i fori alternativamente concorrenti, omettendo di contestare quello previsto dall’art. 19 c.p.c., comma 1, relativo al luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento o un rappresentante autorizzato. In sostanza, La Gi.A1 Ristorazione di I.G. & C. S.a.s. non avrebbe negato l’esistenza, nel circondario del Tribunale di Tivoli, di un proprio stabilimento o di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio. Pertanto, l’eccezione deve considerarsi come non proposta (Cass. 17 luglio 2019 n. 19122);

in ogni caso ricorrerebbe comunque la competenza territoriale del Tribunale di Tivoli sulla base del criterio previsto dall’art. 20 c.p.c. relativo al luogo in cui è sorta l’obbligazione, riferito a quello di conclusione del contratto di locazione, stipulato nel comune di Mentana (Roma), che rientra nell’ambito territoriale dell’ufficio giudiziario di Tivoli. Sotto tale profilo, non rileva l’esistenza di un contratto di cessione del credito, che attiene ai rapporti tra cedente e cessionario, rispetto ai quali il debitore ceduto resta estraneo, per cui il forum contractus continua ad essere quello del contratto di locazione e non quello di conclusione del contratto di cessione del credito. Infatti, quest’ultimo contratto inciderebbe, secondo la giurisprudenza di legittimità, solo sul profilo relativo al forum destinatae solutionis, e non sul forum contractus, che resta quello del luogo di conclusione del contratto di locazione;

il ricorso è fondato. Occorre prendere le mosse dal dato, correttamente rilevato dal Tribunale e non contestato dalla ricorrente, secondo cui quest’ultima ha agito in virtù di una cessione del credito (e non del contratto di locazione) relativo ai canoni di locazione dovuti da La Gi.A1 Ristorazione di I.G. & C. S.a.s. a P.A., con la conseguenza che non rilevano, in questa sede, le problematiche relative alla cessione del contratto (di locazione);

con riferimento alla competenza funzionale il profilo della cessione del credito determina un mutamento del soggetto creditore, ma non incide sull’eventuale competenza speciale stabilita dalla legge per le controversie che abbiano ad oggetto il credito ceduto. Tale principio è stato affermato da questa Corte in tema di competenza per materia del Tribunale in funzione di giudice del lavoro, prevedendo che “il credito ceduto si trasferisce con tutte le sue caratteristiche, ivi compresa l’eventuale competenza speciale stabilita dalla legge per le controversie che lo abbiano ad oggetto. Pertanto, la competenza a conoscere della lite, tra il cessionario di un credito di lavoro e il debitore ceduto, va individuata in base alle regole dettate dall’art. 413 c.p.c. per le controversie di lavoro” (Cass., 26 gennaio 2012, n. 1118);

secondo questa Corte si tratta di un principio di portata generale, che trova applicazione, sia quale regola di opponibilità azionabile dal debitore ceduto, ai sensi dell’art. 1409 c.c., sia quale regola di attribuzione della competenza, suscettibile di essere fatta valere dal cessionario nei confronti del ceduto, con la conseguenza che trovano applicazione le regole in tema di competenza funzionale del Tribunale a conoscere della controversia relativa alla locazione di immobili urbani. Tale principio rende irrilevante ogni profilo relativo al valore della controversia;

quanto all’individuazione della competenza territoriale, appare preliminare l’esame della questione relativa alla eventuale incidenza della cessione del credito riguardo al forum contractus, cioè la idoneità della cessione a individuare un differente luogo in cui è sorta l’obbligazione, il cui adempimento è chiesto in giudizio dal cessionario. Va richiamato a riguardo l’orientamento di legittimità secondo cui la cessione del credito incide solo sul profilo del forum destinatae solutionis, nel senso che la cessione è idonea a radicare la competenza anche nel luogo in cui ha sede il cessionario, nel caso in cui la cessione sia intervenuta prima della scadenza del credito che ne ha costituito oggetto e sia stata notificata al debitore ceduto (Cass., 7 febbraio 2006, n. 2591). Il principio è riferito all’applicazione dell’art. 1182 c.p.c. per cui, nell’ipotesi in cui il creditore ceda, come nel caso di specie, il proprio credito pecuniario, la cessione è idonea a produrre uno spostamento del luogo dove deve essere adempiuta l’obbligazione (in favore della sede o del domicilio del cessionario), ove ricorrano due condizioni: la comunicazione al debitore e l’anteriorità della cessione rispetto alla scadenza del credito. Tali circostanze si sono verificate nel caso di specie, in quanto il contratto di cessione, ritualmente comunicato, si è perfezionato il 29 novembre 2018, mentre la scadenza del debito, riferita ad una delle mensilità del contratto di locazione (in particolare, quella di marzo 2019) è successiva alla conclusione della cessione del credito. Ne consegue che il foro del creditore si aggiunge a quello relativo al luogo di conclusione del contratto di locazione;

da ciò discende l’infondatezza della eccezione, atteso che la competenza del Tribunale di Tivoli costituisce il criterio del forum contractus (luogo dove è sorta l’obbligazione) di cui all’art. 20 c.p.c., in quanto il contratto di locazione da cui deriva il credito ceduto ed azionato in giudizio con il decreto ingiuntivo, è quello concluso il 15 gennaio 2004, nel comune di Mentana (Roma), che rientra nell’ambito territoriale dell’ufficio giudiziario di Tivoli (Tribunale);

tale profilo risulta assorbente rispetto alla questione prospettata dalla ricorrente in ordine alla incompletezza dell’eccezione, riguardo a tutti i criteri di collegamento; in particolare quello previsto dall’art. 19 c.p.c., comma 1 (inesistenza di uno stabilimento o di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio), per il quale ricorrono profili di inammissibilità in quanto la questione non è stata dedotta nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., n. 6, non avendo parte ricorrente trascritto o allegato il contenuto esatto dell’eccezione formulata da controparte;

pertanto, in accoglimento del ricorso va affermata la competenza del Tribunale di Tivoli in ordine al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;

ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico degli intimati. Queste vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo, poichè il valore effettivo della causa deve essere considerato indeterminabile, non potendo trovare applicazione alcuno dei criteri previsti dal D.M. n. 55 del 2014 del Ministero della Giustizia, art. 5, quando la questione oggetto del giudizio abbia rilievo meramente processuale (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 504 del 14/01/2020, Rv. 656577 – 01).

PQM

dichiara la competenza del Tribunale di Tivoli, in ordine al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e condanna gli intimati al pagamento delle spese in favore della ricorrente, liquidandole in Euro 2500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2021

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