Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15228 del 23/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 23/06/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 23/06/2010), n.15228
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
G.G., rappresentato e difeso, giusta delega a margine del
controricorso, dagli Avv.ti Pietrosanti Luca Maria, Pietrosanti
Angelo e Pietrosanti Mario Lauro, elettivamente domiciliato in Roma,
Piazzale Clodio n. 8, presso lo studio dell’Avv. Michele De Luca;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1106/39/2005 della Commissione Tributaria
Regionale di Roma – Sezione Staccata di Latina n. 39, in data
23/11/2005, depositata il 09 giugno 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del
29 aprile 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dr. LECCISI Giampaolo.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 22558/2007 R.G., è stata depositata la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 1106/39/05, pronunziata dalla C.T.R. di Roma, Sezione Staccata di Latina n. 39, il 23.11.2005 e DEPOSITATA il 09 giugno 2006.
Con tale decisione, la Commissione di merito, ha respinto l’appello dell’Agenzia Entrate e ritenuto che l’Agenzia avesse illegittimamente esercitato la pretesa fiscale.
2 – L’impugnazione di che trattasi, che riguarda avviso di accertamento, relativo ad IRPEF per l’anno 1995, si articola in doglianze con cui si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 427 del 1993, art. 62 sexies e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 39, comma 1.
3 – L’intimato, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.
4 – Il ricorso appare inammissibile. La sentenza della CTR, in vero, come si evince dalla inequivoca correlazione tra parte motiva e dispositivo, dopo avere ritenuto fondato, e sostanzialmente accolto, il motivo di appello con cui l’Agenzia Entrate censurava la decisione di prime cure in punto legittimità dell’accertamento, motivato per relationem a p.v. della Guardia di Finanza, ha rigettato il gravame proposto dall’Agenzia medesima, avendo rilevato che l’appellante Agenzia non aveva fatto oggetto di contestazione e di specifica impugnazione l’altra ratio decidendi che sosteneva la decisione di primo grado, secondo la quale la procedura di determinazione delle rimanenze, e quindi dei maggiori ricavi tassati, era a ritenersi illegittima, non essendo stata dimostrata l’inattendibilità delle scritture contabili e “considerato anche che nessuna ripresa a tassazione ha riguardato i costi, e che quindi la contabilità della ditta esaminata è risultata corretta”.
Il mezzo, propone censure, che non aggrediscono la precitata seconda ratio della decisione di secondo grado (Cass. n. 21490/2005, n. 24591/2005), che avrebbero dovuto essere formulate avverso la decisione di primo grado e che, non essendo state prospettate con l’appello, restano precluse in questa sede (Cass. n. 7918/2004, n. 16360/2004, n. 9687/2003).
5 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. con il rigetto del ricorso per inammissibilità e/o manifesta infondatezza del mezzo.
Il Relatore Cons. Dr. Antonino Di Blasi”.
Considerato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;
Visti il ricorso ed il controricorso, nonchè tutti gli altri atti di causa e, da ultimo, la memoria depositata dall’Agenzia Entrate, in vista dell’udienza camerale;
Considerato che alla stregua delle argomentazioni svolte dalle parti, nelle rispettive difese, in ordine alle questioni relative alla sussistenza di una seconda ratio della decisione di primo grado, alla relativa mancata impugnazione in sede di appello e all’ammissibilità dei motivi del ricorso di legittimità, si ritiene non sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in camera di consiglio e che si imponga, quindi, il rinvio della causa a nuovo ruolo e la trattazione in pubblica udienza;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Rinvia il ricorso a nuovo ruolo, per la relativa trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2010