Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15228 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 22/07/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 22/07/2016), n.15228

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTOPNIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 10S12-2011 proposto da:

C.L., (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

ASL TA/(OMISSIS) – AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TA/(OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio

dell’avvocato GIANMARCO CREI, rappresentata e difesa dall’avvocato

FRANCESCO PAOLO BLASI, giuste delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 413/2009 della CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZ.

DIST. DI TARANTO, depositata il 20/04/2010 r.g.n. 84/2008;

udita la relazione lella causa svolta nella pubblica udienza dei

24/04/2016 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito l’Avvocato BRUNETTI MICHELE;

udito il P.M. in del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO

Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– che con ricorso al Tribunale di Taranto gli odierni ricorrenti, sulla premessa di avere reso prestazioni lavorative al dl fuori di una valida convenzione, come accertato in precedenti giudizi conclusisi con sentenza della Corte di cassazione n. 16521/2006, hanno agito nei confronti della ASL di Taranto per rivendicare le differenze retributive maturate per effetto dell’omessa applicazione del CCNL Sanità pubblica 1988/2001;

– che il Giudice adito ha declinato la propria giurisdizione relativamente alle pretese risalenti ad epoca anteriore al 30 giugno 1998 ed ha accolto la domanda quanto al periodo 1 gennaio 2001 – 31 dicembre 2003, mentre, quanto al periodo intermedio (1 luglio 1998-31 dicembre 2000) ha dichiarato cessata la materia del contendere per avere la ASL provveduto alla regolarizzazione delle posizioni creditorie;

– che l’appello proposto dai lavoratori è stato respinto dalla Corte di appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, che ha confermato la declaratoria di difetto di giurisdizione, escludendo che si sarebbe in presenza di un comportamento illecito permanente, ed ha affermato che la domanda aveva ad oggetto prestazioni di fatto rese ai sensi dell’art. 2126 c.c., le cui rivendicazioni potevano essere ripartite sul piano temporale in relazione al discrimine del 30 giugno 1998;

– che per la cassazione di tale sentenza ricorrono i lavoratori con tre motivi di ricorso, illustrati anche con memoria ex art. 378 c.p.c., cui resiste la ASL con controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

– che, con il primo motivo, si denuncia violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, in ordine al dichiarato difetto di giurisdizione del giudice ordinario per avere la Corte di appello erroneamente escluso l’esistenza di un comportamento illecito permanente protrattosi oltre il 30.6.98, con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al giudice ordinario; con il secondo motivo, si denuncia violazione dell’art. 416 c.p.c., art. 2697 c.c. e art. 112 c.p.c. per avere la Corte distrettuale erroneamente ravvisato la sussistenza di una regolarizzazione delle posizioni giuridiche ed economiche dei ricorrenti relativamente al periodo 1 luglio 1998 – 31 dicembre 2000; con il terzo motivo, si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 2697 c.c., nonchè vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento delle differenze rivendicate per il periodo dal 1.1.95 (o comunque dal 1.7.98) al 31.12.2000 e al solo parziale accoglimento delle somme rivendicate per il periodo 1.1.2001-31.12.2003;

– che il primo motivo del ricorso pone una questione attinente il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, in particolare con riguardo alle controversie in materia di pubblico impiego contrattualizzato nelle quali il lavoratore abbia dedotto un “inadempimento unitario dell’Amministrazione, che si sia protratto oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 ed abbia avuto inizio prima di tale data;

– che, in entrambi i gradi di merito, i Giudici hanno ritenuto che, vertendosi in un’ipotesi che consente il frazionamento, si debba escludere la giurisdizione del giudice ordinario per tutto il periodo di protrazione della fattispecie antecedente il 30 giugno 1998;

– che tale statuizione sembra porsi in contrasto con l’orientamento ormai consolidato delle Sezioni Unite secondo cui, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicchè, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell’amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi, due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia (Cass. SS.UU. n. 142 del 2013, Cass. SS.UU. n. 3183 del 2012, Cass. SS.UU. n. 6102 del 2012, Cass. SS.UU. n. 8520 del 2012);

– che, in conclusione, per le suesposte ragioni, appare opportuno rimettere gli atti al Primo Presidente di questa Corte, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

PQM

La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni unite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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