Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15228 del 21/07/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 15228 Anno 2015
Presidente: BANDINI GIANFRANCO
Relatore: TRIA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso 8842-2010 proposto da:
FRAN – SIG S.N.C. C.F. 01727960211, in persona dei Q>c,
t legali rappresentanti pro tempore, ZOSCHG SIEGLINDE
C.F.
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vt-OÀ-e-I`L dU4su Ai+emoi: z o 541-1.
PLTFNZ61T08C062LY-domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR, I
ZCSSLN52R46L490X,

PLATZGUMMER
“-

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
2015
2287

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato
EUGENIO APRILE, giusta delega in atti;
– ricorrenti –

e.

contro

ROUIHA NAJAT;

Data pubblicazione: 21/07/2015

- intimata –

avverso la sentenza n. 20/2009 della CORTE D’APPELLO
DI TRENTO SEZ. DIST. DI BOLZANO, depositata il
04/04/2009 R.G.N.

56/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

TRIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
l’inammissibilità o in subordine rigetto.

2

udienza del 20/05/2015 dal Consigliere Dott. LUCIA

Udienza del 20 maggio 2015 — Aula B
n. Il del ruolo — RG n. 8842/10
Presidente: Bandini Relatore: Tria

1.— La sentenza attualmente impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Bolzano n. 199/2008, determina in complessivi euro 20.959,96, oltre accessori di legge, la somma
residua che la FRA-SIG s.n.c. deve corrispondere a Najat Rouhia in relazione al rapporto di lavoro
dedotto nel presente giudizio.
La Corte d’appello di Trento — Sezione distaccata di Bolzano, per quel che qui interessa,
precisa che:
a) è infondata la censura della società appellante secondo cui il primo giudice avrebbe dovuto
dichiarare cessata la materia del contendere per rinuncia al diritto sostanziale da parte della
lavoratrice;
b) infatti, né di una simile rinuncia — né dell’intenzione di effettuarla — vi è traccia negli atti
processuali, da cui risulta soltanto che la Rouhia ha rinunciato agli atti del giudizio, che poi ha
riassunto;
c) inoltre, va respinta anche la censura riguardante la disposta inammissibilità della prova per
testi volta ad infirmare il contenuto letterale della dichiarazione in oggetto, di contenuto palese;
d) va anche confermata la decisione del primo giudice relativa alla illegittimità
dell’apposizione del termine data l’assenza di prove sulla osservanza da parte della attuale
appellante di un periodo di inattività almeno pari a quello richiesto dalla legge, senza che assuma
alcun rilievo in contrario la circostanza che la contrattazione collettiva abbia contemplato un
periodo inferiore di inattività, visto che i requisiti fissati dalla legge al riguardo hanno carattere
tassativa
e) vanno, invece, accolte, nei limiti indicati, le censure riguardanti la determinazione delle
differenze retributive da corrispondere alla lavoratrice, sottraendo ciò che la stessa ha già ricevuto e
rivedendo, sulla base delle risultanze istruttorie, il totale dei compensi dovuti a titolo di
maggiorazione per i giorni festivi lavorati e per lo straordinario;
d) all’esito di tale rideterminazione effettuata in via equitativa, onde evitare di rinnovare
l’accertamento tecnico che già è stato disposto in primo grado, si giunge alla suindicata somma
complessiva.
2.— 11 ricorso proposta dalla FRA-SIG s.n.c., in persona dei suoi legali rappresentanti
Sieglinde aschg e Franz Platzgummer, domanda la cassazione della sentenza per quattro motivi;
Najat Rouhi a non svolge attività difensiva.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va precisato che al presente ricorso si applicano ratione temporis le
prescrizioni di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ.
I — Sintesi dei motivi di ricorso

1) in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 23
della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e degli artt. 70 e 183 del CCNL 22 gennaio 1999 delle aziende
dcl settore turistico, sostenendo che, pur prescindendo dal fatto che la stagionalità di una attività
dovrebbe essere desunta non soio dall’attività imprenditoriale del datore di lavoro ma anche dalla
prestazione svolta dal lavoratore, comunque l’art. 183 CCNL cit. autorizza le aziende turistiche a
stipulare contratti a termine anche in caso di chiusura annuale per un periodo inferiore a quello
previsto dalla legge, considerando ugualmente la loro attività di carattere stagionale (primo motivo);
2) in relazione all’art. 360, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e
vizio di motivazione, in riferimento all’asserita liquidazione a titolo di differenze retributive, per il
periodo l luglio-30 ottobre 2000, di una somma superiore a quella richiesta, in base ad un errore di
calcolo (secondo motivo);
3) in relazione all’art. 360, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e
vizio di motivazione, in riferimento all’asserita liquidazione a titolo di differenze retributive, per il
periodo 15 dicembre 2000-30 aprile 2001, di una somma superiore a quella richiesta, in base ad un
errore di calcolo (terzo motivo);
4) in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., vizio di motivazione nonché falsa
applicazione dell’art. 421 cod. proc. civ. e degli artt. 2121 e 2722 cod. civ., con riferimento
al l’omesso esame della corrispondenza del testo letterale dell’atto di rinuncia alla reale volontà
della lavoratrice che lo ha sottoscritto nonché con riguardo alla mancata ammissione della prova
testimoniale tendente ad infirmare la corrispondenza della rinuncia stessa alla volontà della
lavoratrice (quarto motivo).
Il — Esame delle censure
2.- Il quarto motivo di ricorso — da esaminare per primo, in ordine logico — è inammissibile.
2.1.- In linea generale deve essere precisato che, in base ad un consolidato e condiviso
orientamento di questa Corte, accertare se un determinato atto concreta rinuncia agli atti o al
giudizio (oppure transazione) è compito del giudice del merito, implicando un apprezzamento di
fatto. che rappresenta il risultato di un’indagine diretta ad individuare la concreta volontà negoziale
della o delle partì, e, come tale, è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da congrua e logica
motivazione (Cass. 21 febbraio 2003; Cass. 15 luglio 1994, n. 6691; Cass. 26 novembre 1973, n.
3191).
Nella specie, la Corte territoriale ha interpretato l’atto, al quale fa riferimento il motivo in
oggetto, nel senso che esso contiene una semplice rinuncia agli atti, ma non al processo e quindi al
2

1.— Il ricorso è. articolato in quattro motivi, con i quali si denunciano:

diritto sostanziale da parte della lavoratrice, corredando l’adottata interpretazione di corretta ed
adeguata motivazione e, in particolare, precisando che di una rinuncia all’azione e/o dell’intenzione
di effettuarla non vi è traccia negli atti processuali, dai quali anzi risulta che la Rouhia dopo il
suddetto atto di rinuncia ha riassunto il giudizio.

2.2.- Nella descritta situazione le censure proposte con il quarto motivo si risolvono in un
mero, quanto inammissibile, dissenso valutativo delle risultanze di causa e nell’invocazione, nella
sostanza, di un diverso apprezzamento di merito delle stesse.
A ciò va aggiunto che le censure stesse risultano anche prospettate senza il dovuto rispetto del
principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, in base al quale il ricorrente qualora
proponga delle censure attinenti all’esame o alla valutazione di documenti o atti processuali è tenuto
ad assolvere il duplice onere di cui all’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. (a pena di inammissibilità) e
all’art. 369, n. 4, cod. proc. civ. (a pena di improcedibilità del ricorso), cioè deve indicare nel
ricorso specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od
erroneamente interpretato dal giudice di merito (trascrivendone il contenuto essenziale), fornendo al
contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti
processuali. Solo così infatti il suddetto duplice onere può considerarsi assolto, nel rispetto del
relativo scopo, che è quello di porre il Giudice di legittimità in condizione di verificare la
sussistenza del vizio denunciato senza compiere generali verifiche degli atti (vedi, per tutte: Cass.
SU I l aprile 2012, n. 5698: Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726; Cass. 14 settembre 2012, n.
15477).
Infatti il documento (atto di rinuncia) di cui si contesta l’interpretazione non risulta prodotto e
neppure risulta che ne sia trascritto nel ricorso il contenuto essenziale per l’esame delle doglianze,
essendo stati prodotti soltanto i fascicoli dei gradi di merito, ma senza fornire le necessarie
indicazioni per il reperimento dell’atto stesso.
3.- Il primo motivo non è fondato.
3.1.- L’art. 183 del CCNL per i dipendenti da aziende del settore turismo, 22 gennaio 1999 Testo Unico siglato il 4 luglio 2001, che è la prima disposizione del Capo IV – Contratti a termine e
aziende di stagione nell’allibito Titolo X dedicato alle aziende alberghiere, stabilisce che:
“(1) La disciplina del presente capo è correlata con quanto previsto dall’articolo 70.
(2) Si considerano aziende di stagione quelle previste dall’articolo 1 del presente Contratto
che abbiano comunque un periodo di chiusura durante l’anno”.
L’art. I elenca i tipi di aziende ai cui rapporti di lavoro si applica il CCNL in oggetto e il
successivo art. 2 stabilisce che:
“I …1 (4) Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge
vigenti in materia”.
3

1,a Corte d’appello ha anche respinto la censura della società riguardante la disposta
inammissibilità della prova per testi volta ad infirmare il contenuto letterale della dichiarazione in
oggetto, in considerazione del contenuto palese dell’atto.

11 richiamato art. 70, che nell’ambito della parte generale e precisamente nel Titolo IV
Mercato del lavoro è la prima disposizione del Capo IV – Contratti a termine e aziende di stagione,
a sua volta, prescrive che:

(2) L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto. Copia dell’atto
scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore. La scrittura non è tuttavia
necessaria quando la durata del rapporto di lavoro puramente occasionale non sia superiore a dodici
giorni lavorativi”.
Secondo il successivo art. 71:
“(1) Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, secondo comma, lettera a), della legge 18 aprile
1962, n. 230 e del decreto del presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378, è consentita
l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro per le attività svolte in colonie
montane, marine e curative e attività esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell’anno
solare, un periodo dì inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non
continuativi”.
3.2.- Dall’insieme di tale normativa si desume che, dovendo l’art. 183, secondo comma,
essere letto in combinazione non solo con gli artt. 1 e 70 espressamente richiamati, ma anche con
gli arti. 2 e 71, l’espressione “che abbiano comunque un periodo di chiusura durante l’anno” ivi
contenuta, deve essere intesa — combinando il criterio di interpretazione letterale, con quello logicosistematico e teleologico, come prescritto dagli artt. 1362 e ss. cod. civ. — nel senso che il periodo di
chiusura che le Parti sociali non hanno specificato nell’art. 183 è da individuare in quello previsto
dalle leggi vigenti e precisamente in quello indicato nell’art. 71, attraverso la riproduzione del testo
della voce n. 48 dell’elenco allegato al d.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, come modificato dal d.P.R.
11 luglio 1995. n. 378.

v

Tale lettura, del resto, pone le suindicate clausole del CCNL in oggetto del tutto in linea con il
consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte in base al quale la c.d. delega in bianco in favore
della contrattazione collettiva di cui alla legge n. 56 del 1987 riguarda la definizione di nuove
ipotesi di assunzione a termine rispetto a quelle previste dalla legge n. 230 del 1962, sul
presupposto di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del
lavoro come idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti e comunque
nel rispetto dell’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a
termine rispetto a quelli impieuati a tempo indeterminato (vedi, tra le tante: Cass. SU 2 marzo
2006. n. 4588: CaSS. 1 7 marzo 2014, n. 6108; Cass. 16 novembre 2010, n. 23119).
Infatti, l’applicazione di tale principio alla presente fattispecie comporta — come, del resto, si
evince anche dalle su riportate disposizioni contrattuali, per quanto si è detto — che la suddetta
delega in bianco non poteva certamente essere intesa nel senso di riguardare i requisiti di
4

“(1) Fermo restando che di norma le assunzioni del personale debbono avvenire a tempo
indeterminato, è tuttavia consentita la assunzione del personale con prefissione di termini in tutti i
casi o nelle condizioni espressamente previsti dalle leggi vigenti sulla disciplina del contratto di
lavoro a tempo determinato, tenendo conto delle specifiche normative previste nella parte speciale
del presente Contratto.

D’altra parte, è jus receptum che il suindicato elenco ha carattere tassativo (Cass. 8 maggio
2006. n. 10442; Cass. 15 giugno 2005, n. 12820; Cass. 10 aprile 2006, n. 8302; Cass. 8 novembre
2005, n. 21676; Cass. 9 novembre 1995, n. 11671), sicché le relative disposizioni non sono
comunque derogabili dalla contrattazione collettiva.
3.3.- La Corte territoriale, con congrua e logica motivazione, si è conforrnata ai suddetti
principi laddove ha ritenuto di confermare la decisione del primo giudice sulla illegittimità
dell’apposizione del termine, in conseguenza dell’assenza di prove sulla osservanza da parte della
società FRA-SIG di un periodo di inattività almeno pari a quello richiesto dalla legge.
Di qui 1″nfonda4.ezza delle censure proposte con il primo motivo, con le quali — senza
contestare la rile\, ata assenza di prove sul periodo di inattività nell’anno solare — si ribadisce
l’erronea tesi secondo cui l’art. 183 CCNL cit. avrebbe autorizzato le aziende turistiche a stipulare
contralti a termine anche in caso di chiusura annuale per un periodo inferiore a quello previsto dalla
legge, considerando ugualmente la loro attività di carattere stagionale.
A tale ultimo riguardo, in ragione della funzione di nomofilachia affidata dall’ordinamento a
questa Corte di cassazione, si ritiene opportnno, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc.
eiv., puntualizzare che, l’affermazione della Corte d’appello secondo cui è stata ritenuta ininfluente
la previsione da parte della contrattazione collettiva di un periodo di inattività annuale inferiore a
quello stabilito dalle leggi vigenti (visto che i requisiti fissati dalla legge al riguardo hanno carattere
tassativo), in realtà, non è conforme alla precedente ricostruzione della normativa contrattuale.
Conseauenternente, per concludere sul punto, va precisato che la motivazione relativa
all’esatta decisione di illegittimità dell’apposizione del termine deve essere corretta nel senso che la
richiamata contrattazione collettiva richiama espressamente — e riproduce — i termini di inattività
previsti dalle leggi vigenti.
4.- 11 secondo e il terzo motivo — da esaminare insieme, perché intimamente connessi — sono
inammissibili.
4.1.- Con tali motivi si denunciano asseriti errori di calcolo che avrebbero portato alla
liquidazione a titolo di differenze retributive di somme superiori a quelle richieste dall’interessata,
risoe:tivarnente per il periodo I luglio-30 ottobre 2000 e per il periodo 15 dicembre 2000-30 aprile
2001.
A prescindere dal mancato rispetto del suindicato principio di specificità dei motivi di ricorso
per cassazione e dell’assoluta improprietà e genericità del richiamo dell’art. 112 cod. proc. civ., il
5

ammissibilità delle attività a carattere stagionale incluse nell’elenco allegato al d.P.R. 7 ottobre
1963, n. 1525 (applicabile “ratione temporis” nella specie ed emanato in riferimento all’art. 1,
comma secondo, lett. a, e comma sesto della legge 18 aprile 1962, n. 230, abrogata dal d.lgs. 6
settembre 2001, n. 368), nella cui voce n. 48, dopo le modifiche introdotte dal d.P.R. 11 luglio
1995. n. 378, sono comprese le “attività svolte in colonie montane, marine e curative e attività
esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano. nell’anno solare, un periodo di inattività non
inferiore a settanta .?iorni conthuativi o a centoventi giorni non continuativi” (norma riprodotta
testualmente nel citato art, 71 de, CCNL de quo, come già rilevato).

profilo di inammissibilità delle censure prevalente si desume dai consolidati e condivisi
orientamenti di questa Corte, secondo cui:

bl i suddetti errori configurano errori di fatto che vanno, di regola, corretti da parte del giudice
che ha emesso il provvedimento contenente l’errore, nel contraddittorio delle parti, con la procedura
di cui agli artt. 287 e segg. cod. proc. civ. o possono essere eventualmente idonei a giustificare la
revocazione della sentenza impugnata (Cass. 15 giugno 2005, n. 12845; Cass. 15 maggio 2009, n.
11333; Cass. 7 aprile 2006, n. 8287; Cass. 16 maggio 2006, n. 11373; Cass. 3 agosto 2007, n.
17057).

111— Conclusioni
5.- In sintesi, il ricorso deve essere respinto. Nulla 4i dispone per le spese del presente
giudizio di cassazione, non avendo Najat Rouhia svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma. nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 20 maggio 2015.

a) sia l’errore materiale, che non incide sul contenuto concettuale e sostanziale della
decisione, ma si concreta in 1.:11 difetto di corrispondenza tra la ideazione e la sua materiale
rappre:-,e11ta7:o1e grafica sia l’errore di calcolo aritmetico, determinato da erronea applicazione delle
regole matematiche ma sulla base di presupposti numerici non contestati ed esatti sia gli errori di
conteggio. atteso il loro carattere materiale, non sono denunciabili con ricorso per cassazione,
esaurendosi il compito istituzionale della Corte di cassazione nel controllo di mera legittimità delle
decisioni di merito;

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