Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15228 del 20/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 20/06/2017, (ud. 22/03/2017, dep.20/06/2017),  n. 15228

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26946/2012 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;

– ricorrente –

contro

S.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 696/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 17/07/2012 R.G.N. 59/2012.

Fatto

RILEVATO

Che la Corte d’Appello di Torino in data 17/07/2012, in parziale conferma della sentenza del locale Tribunale n. 2429/2011 ha rigettato il ricorso del MIUR contro S.M., collaboratore scolastico con una serie di contratti a termine dal 2006 al 2010, rivolto a sentir dichiarare il proprio diritto a ottenere l’aumento periodico del 2,50% per ogni biennio di insegnamento come previsto dalla L. n. 312 del 1980, art. 53, comma 3 e gli scatti di anzianità;

Che la sentenza d’Appello, respingendo il ricorso del MIUR, ha confermato la sentenza di prime cure quanto al riconoscimento degli aumenti periodici di anzianità e del corrispondente trattamento stipendiale, in termini di differenze stipendiali derivanti da progressione professionale;

Che la Corte territoriale, di contro, accogliendo l’eccezione dell’appellante, ha ritenuto che la statuizione dal primo giudice, riguardo agli aumenti o scatti biennali ex art. 53 citato fosse viziata da ultrapetizione, non avendo mai formulato il ricorrente, nel ricorso in primo grado, specifica domanda sull’aumento periodico e avendo altresì, nel costituirsi, aderito alla relativa eccezione formulata dall’appellato Ministero;

Che pertanto, sul capo della sentenza di primo grado riguardante il riconoscimento degli scatti biennali conseguenti all’anzianità professionale, la Corte d’Appello ha dichiarato cessata la materia del contendere, puntualizzando che solo per mero lapsus, dalla lettura del dispositivo in udienza risultava omessa ogni pronuncia in ordine all’ulteriore statuizione ultra petita del primo giudice;

Che avverso tale sentenza interpone ricorso per Cassazione il MIUR con un unico motivo di censura, mentre S.M. resta intimato.

Diritto

CONSIDERATO

Che nell’unico motivo il Ministero ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di una pluralità di disposizioni normative (D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6; D.Lgs. n. 70 del 2011, art. 9, comma 18, conv. in L. n. 106 del 2011; L. n. 124 del 1999, art. 4; D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 526; Direttiva 1999/70/CE), sostenendo che l’autonomia e specialità delle procedure di reclutamento del personale della scuola, sia docente sia amministrativo, legittimando la stipula di contratti a termine per il personale non di ruolo per far fronte a esigenze contingenti, sorreggerebbe per motivi oggettivi, la mancanza di una progressione economica legata all’anzianità di servizio, tanto da escludere qualsiasi profilo di disparità di trattamento con il lavoratori a tempo indeterminato dello stesso comparto;

Che questa Corte, con sentenza n. 22558/2016 ha riconosciuto che nel settore scolastico, la clausola dell’Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato recepito nella Direttiva n. 1999/70/CE di diretta applicazione “…impone di riconoscere l’anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”.

Che a dette conclusioni, questa Corte è giunta valorizzando la giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia Europea sulla clausola 4 dell’Accordo Quadro, la quale afferma l’illegittimità di qualsiasi disparità di trattamento con riguardo alle condizioni d’impiego in base alla mera natura temporanea di un rapporto di lavoro e pone in capo agli Stati membri l’obbligo di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate al personale assunto a tempo indeterminato “comparabile”, prescindendo dal termine apposto al contratto (Corte di Giustizia 13/09/2007 C-307/5 Del Cerro; Corte di Giustizia 22/12/2010 C-444/09 Gavieiro).

Che il motivo di ricorso del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca, alla negazione della spettanza della progressione retributiva in funzione dell’anzianità di servizio maturata, intreccia il diverso tema della non spettanza degli scatti di anzianità al personale precario della scuola, argomento che non ha costituito oggetto del giudizio d’Appello, ove, da una lettura sistematica dell’iter argomentativo seguito dalla Corte, il termine scatti di anzianità, laddove richiamato (p. 3), deve intendersi riferito alle differenze stipendiali legate all’anzianità professionale e non agli scatti biennali del personale della scuola;

Che pertanto il ricorso non prospetta argomenti tali da indurre a disattendere l’orientamento espresso nella sentenza n. 22558/2016, al quale va data continuità, poichè le ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da intendersi qui richiamate ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., sono integralmente condivise dal Collegio.

Che alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere, pertanto, rigettato senza provvedere sulle spese in difetto di difesa dell’intimato.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso infondato e lo rigetta. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nell’Udienza Camerale, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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