Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15228 del 16/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 16/07/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 16/07/2020), n.15228

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27907-2018 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIO

VENETO 7, presso Studio Legale PLC, rappresentato e difeso dagli

avvocati ALDO MARCOLUCIANI e CAROLA ZONIN;

– ricorrente –

contro

GRANMERCATO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PINEROLO 22, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIOFRANCO TODARO, rappresentata e difesa

dall’avvocato PAOLO RIVA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1366/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/07/2018, R.G.N. 370/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/02/2020 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO, che ha concluso per l’accoglimento dei primi due

motivi del ricorso, assorbiti i restanti;

udito l’Avvocato LORENZO PROSPERI MANGILI per delega verbale avvocato

ALDO LUCIANI;

udito l’Avvocato PAOLO RIVA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 19 luglio 2018, la Corte d’Appello di Milano, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Como in sede di opposizione e in accoglimento del reclamo della società, ha dichiarato la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato a B.M. dalla GranMercato S.p.A. con comunicazione del 09/01/2017, condannando lo stesso alla rifusione delle spese di lite.

In particolare, il giudice di secondo grado ha posto in risalto la correttezza dell’operato della società, sia in punto di rilevanza dell’addebito contestato al fine del venir meno in modo tranchant del vincolo fiduciario, sia in ordine alla congruità della contestazione, del termine a difesa e della correttezza della intervenuta sospensione cautelativa operata.

2. Per la cassazione della sentenza propone ricorso B.M., affidandolo a quattro motivi.

2.1. Resiste, con controricorso, la Granmercato S.p.A.

2.2. Entrambe le parti hanno presentato memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della L. n. 300 del 1970, art. 7, comma 2 nonchè dell’art. 225, comma 1, n. 4 del CCNL per mancanza di preventiva contestazione dell’addebito e mancata assegnazione al lavoratore del termine a difesa.

1.1. Con il secondo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro in relazione agli artt. 225 CCNL, art. 649 c.p.p. e art. 39 c.p.c., per il mancato riconoscimento della natura disciplinare della sanzione irrogata e la conseguente mancata applicazione del principio del ne bis in idem relativamente all’irrogazione di due sanzioni per lo stesso fatto e la conseguente mancata declaratoria di irregolarità della procedura disciplinare ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 7.

1.2. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 342 c.p.c. in ordine al mancato rilievo d’ufficio dell’inammissibilità dell’appello su alcuni punti della sentenza di primo grado avente ad oggetto il danno all’immagine della società e il carattere di novità delle contestazioni disciplinari effettuate solo in sede di opposizione.

1.3. Con il quarto motivo si deduce la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 2697 xc.c. e artt. 115 e 116 c.p.c.

Il secondo motivo, da esaminarsi in via preliminare per ragioni di ordine logico sistematico, è fondato e deve essere accolto.

Sul punto, la Corte d’appello reputa essenzialmente irrilevante ai fini della decisione la natura della sospensione dall’attività lavorativa – se cautelare o disciplinare – definendo tale questione “priva di sostanza”. Osserva infatti al riguardo il Collegio, che “l’azienda con la lettera di contestazione aveva annunciato trattarsi di una sospensione cautelativa, di fatto poi, a quanto pare, funzionalmente fatta valere con la denominazione e gli effetti tipici di una sospensione disciplinare (dalla durata non inizialmente fissata), così come si può desumere dalla dizione che figura sulla busta paga comprensiva di una sintomatica trattenuta salariale; prescindendo dal tema qualificatorio…”.

Orbene, appare evidente dalla lettura della motivazione che la Corte non prende una posizione netta sulla natura della sospensione in oggetto, argomentando sul presupposto della sua irrilevanza al fine del decidere; talchè, pur muovendo dall’iniziale denominazione offerta dalla società e dalla sostanziale trasformazione dell’originaria sospensione cautelare in sospensione disciplinare, prescinde dal procedere ad un effettivo approfondimento di indagine in ordine a tale aspetto, ritenendo rilevante, invece, esclusivamente la verifica relativa all’adeguatezza del termine a difesa concesso per l’irrogazione del licenziamento.

Osserva infatti la Corte che al lavoratore sarebbe spettato semmai di insorgere sugli effetti in secondo tempo manifestatisi, senza che ciò potesse avere alcun riverbero comunque sul licenziamento applicato, quale diretta conseguenza della contestazione iniziale e a prescindere, cioè, dall’indebito innesto in corso d’opera di una possibile altra sanzione. Essa rileva che la società aveva emesso l’atto di recesso trascorsi oltre cinque giorni dalla ricezione da parte dell’interessato della contestazione, assecondando così l’unico obbligo temporale che era legalmente tenuta ad osservare e così consentendo alla parte di svolgere adeguatamente le proprie difese, come la stessa aveva fatto, avvalendosi di un rappresentante sindacale.

2. Tale ricostruzione, rilevante ai fini della legittimità della contestazione dell’illecito disciplinare e del rapporto fra questa e l’atto espulsivo, deve, tuttavia, reputarsi manchevole in punto di diritto, alla luce della possibilità di incorrere in una violazione del principio del ne bis in idem.

In particolare, l’applicazione del principio di consunzione (in cui si compendia, appunto, la massima del “ne bis in idem” ricavabile dal testuale disposto dell’art. 90 c.p. e art. 649 c.p.p.) al procedimento disciplinare privatistico, ha portato al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il datore di lavoro, una volta esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro in relazione a determinati fatti costituenti infrazioni disciplinari, non può esercitare, una seconda volta, per quegli stessi fatti, il detto potere ormai consumato, essendogli consentito soltanto di tener conto delle sanzioni eventualmente applicate, entro il biennio, ai fini della recidiva (Cass. n. 17912 del 2016; Cass. n. 22388 dei 2014; Cass. n. 7523 del 2009; Cass. n. 3039 dei 1996; Cass. n. 3871 dei 1986).

In particolare, è stato sempre confermato il divieto di esercitare due volte il potere disciplinare per un stesso fatto, sotto il profilo di una sua diversa valutazione o configurazione giuridica (ex plurimis: Cass. n. 26815 del 2018; Cass. n. 3855 dei 2017; Cass. n. 20429 del 2016; Cass. n. 16472 dei 2015).

Si è così consolidato il principio in base al quale: “L’avvenuta irrogazione al dipendente di una sanzione conservativa per condotte di rilevanza penale esclude che, anche a seguito del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna per i medesimi fatti, possa essere intimato il licenziamento disciplinare, non essendo consentito (in linea con quanto affermato dalla Corte EDU, sentenza 4 marzo 2014, Grande Stevens ed altri contro Italia, che ha affermato la portata generale, estesa a tutti i rami del diritto, del principio del divieto di “ne bis in idem”), per il principio di consunzione del potere disciplinare, che una identica condotta sia sanzionata più volte a seguito di una diversa valutazione o configurazione giuridica” (Cass. n. 22388 del 2014; Cass. n. 17912 del 2016; Cass. 24752 del 2017; da ultimo v. Cass. n. 28927 del 2019).

Si afferma, quindi, che, in tema di licenziamento, qualora il datore di lavoro abbia esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro in relazione a determinati fatti, complessivamente considerati, non può esercitare, una seconda volta, per quegli stessi fatti, singolarmente considerati, il detto potere, ormai consumato anche sotto il profilo di una sua diversa valutazione o configurazione giuridica, essendogli consentito soltanto di tener conto delle sanzioni eventualmente applicate, entro il biennio, ai fini della recidiva (Cass. n. 26815 del 23/10/2018).

3. Orbene, nel caso di specie, la Corte d’appello non ha ritenuto rilevante stabilire se, stricto sensu, ed in base ad una valutazione in fatto, che solo il giudice di merito può compiere, la sanzione applicata dovesse configurarsi come disciplinare o cautelativa, reputando tale aspetto irrilevante ai fini dei decidere.

Il Collegio, infatti, pur dando rilievo alla definizione che della sospensione viene offerta ab initio dalla società, sembra voler affermare, poi, che la sospensione medesima si fosse modificata, nella sua effettiva attuazione, in una sanzione disciplinare, ma non approfondisce il punto – in quanto reputato irrilevante rispetto al suo iter motivazionale – come si evince dalla locuzione “prescindendo dal tema classificatorio”.

4. Ritiene questa Corte che tale omissione si sia riverberata in una violazione del combinato disposto degli art. 649 c.p.c., e L. n. 300 del 1970, art. 7 avendo inibito al giudice di secondo grado di stabilire se effettivamente si corresse il rischio di una violazione del principio dei ne bis in idem.

E’ evidente, infatti, che in presenza di una valutazione di merito secondo cui la sospensione della attività lavorativa – e della retribuzione venga configurata quale vera e propria sanzione disciplinare, come sembrerebbe emergere caso di specie dalla detrazione della retribuzione, in base ad una successiva verifica, potrebbe dirsi consumato il potere disciplinare del datore di lavoro e, pertanto, ricorrente il lamentato vizio atto ad inficiare la legittimità del licenziamento irrogato.

E’ tale accertamento ad essere difettato nel caso di specie, avendo omesso la Corte di verificare, in concreto ed in modo certo, se la prima sospensione dovesse qualificarsi in termini di sospensione cautelare ovvero disciplinare, con le conseguenze anzidette.

Il presente accertamento dovrà, essere, quindi, compiuto dalla Corte territoriale in sede di rinvio.

5. Alla luce delle suesposte argomentazioni il secondo motivo di ricorso deve essere accolto e gli altri vanno ritenuti assorbiti.

5.1. La causa va rinviata alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, che dovrà pronunziarsi tenendo conto dei principi sopra enunciati e provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese relative ai giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2020

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