Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15228 del 11/07/2011

Cassazione civile sez. III, 11/07/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 11/07/2011), n.15228

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.M.R. ((OMISSIS)) B.R.

((OMISSIS)) elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI 99, presso lo studio dell’avvocato VISCONTI LUIGI,

rappresentate e difese dall’avvocato MINUTOLO ANTONINO, giusta

mandato in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

D.P.C. ((OMISSIS)) selettivamente domiciliata

in ROMA, VIA RUGGERO FAURO 102, presso lo studio dell’avvocato

COSTANTINI ALESSIO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CARINCI RAFFAELLO, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

A.I. ((OMISSIS));

– intimata –

avverso la sentenza n. 229/2009 del TRIBUNALE di LANCIANO del

13.6.09, depositata il 16/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito per le ricorrenti l’Avvocato Luigi Visconti (per delega avv.

Antonino Minutolo) che si riporta agli scritti e chiede il

differimento d’udienza.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. B.R. e D.M.R. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 16 giugno 2009, con la quale il Tribunale di Lanciano, investito delle opposizioni proposte da loro, nonchè da A.I., avverso un precetto intimato da D.P.C. sulla base di un titolo esecutivo notarile, dopo averle riunite, le ha rigettate.

Ha resistito al ricorso, proposto esclusivamente contro di lei, la D.P..

p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Le parti hanno depositato memoria.

Il difensore delle ricorrenti ha anche chiesto nell’imminenza dell’adunanza rinvio adducendo di non poter comparire all’udienza fissata per l’adunanza della Corte, ma il Collegio, atteso che il detto difensore ha depositato memoria nella quale ha svolto i rilievi avverso la relazione, non ha ritenuto opportuno concedere il chiesto rinvio.

Considerato quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile perchè proposto senza l’osservanza dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ad esso nonostante l’abrogazione intervenuta il 4 luglio 2009 per effetto della L. n. 69 del 2009, art. 47. L’art. 58, comma 5, della legge ha, infatti, sostanzialmente disposto che la norma abrogata rimanesse ultrattiva per i ricorsi notificati dopo quella data avverso provvedimenti pubblicati, come quello impugnato, anteriormente (si vedano: Cass. (ord.) n. 7119 del 2010; Cass. n. 6212 del 2010 Cass. n. 26364 del 2009; Cass. (ord.) n. 20323 del 2010).

I due motivi su cui il ricorso si fonda, entrambi dedotti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 denunciano rispettivamente “violazione degli artt. 1193, 2697, 1184 c.c. e falsa applicazione dell’art. 2722 c.c.” e “violazione degli artt. 2697, 2729 li comma, 1967, 2725, 2724 c.c.” e si concludono entrambi con la formulazione di un quesito di diritto.

Entrambi i quesiti, tuttavia, non assolvono all’onere di cui all’art. 366 bis c.p.c. perchè pongono interrogativi del tutto astratti e privi di conclusi vita.

Il primo motivo si conclude con il seguente quesito: “qualora il debitore abbia dimostrato di aver eseguito i pagamenti idonei a estinguere il debito per il quale sia convenuto in giudizio, spetta al creditore, che assuma doversi imputare quei pagamenti ad estinzione di altre sue ragioni creditorie, dare la prova dell’esistenza del diverso credito cui intenda imputare il ricevuto, nessun onere incombendo al riguardo sul debitore?”.

Il secondo motivo è concluso, invece, dal seguente quesito: 2quando un negozio transattivo, per il quale si richieda l’atto scritto ad probationem, viene invocato come fonte di diritti sui quali si fondano pretese, operano le limitazioni stabilite dalla legge in materia di prova, anche per presunzioni, ex artt. 1967, 2725 e art. 2729 c.c., comma 2, sull’esistenza del negozio medesimo?”.

Entrambi i quesiti non contengono alcun pur sommario riferimento nè alla vicenda sostanziale giudicata dalla sentenza di merito nè alla decisione impugnata, onde, correlandosi i due motivi al modo in cui l’una è stata decisa dall’altra e dovendo il quesito concludere il motivo, l’art. 366 bis non risulta osservato.

L’art. 366 bis c.p.c., infatti, quando esigeva che il quesito di diritto dovesse concludere il motivo imponeva che la sua formulazione non si presentasse come la prospettazione di un interrogativo giuridico del tutto sganciato dalla vicenda oggetto del procedimento, bensì evidenziasse la sua pertinenza ad essa. Invero, se il quesito doveva concludere l’illustrazione del motivo ed il motivo si risolve in una critica alla decisione impugnata e, quindi, al modo in cui la vicenda dedotta in giudizio è stata decisa sul punto oggetto dell’impugnazione e criticato dal motivo, appare evidente che il quesito, per concludere l’illustrazione del motivo, doveva necessariamente contenere un riferimento riassuntivo ad esso e, quindi, al suo oggetto, cioè al punto della decisione impugnata da cui il motivo dissentiva, sì che ne risultasse evidenziato – ancorchè succintamente – perchè l’interrogativo giuridico astratto era giustificato in relazione alla controversia per come decisa dalla sentenza impugnata. Un quesito che non presenta questa contenuto è, pertanto, un non-quesito (si veda, in termini, fra le tante, Cass. sez. un. n. 26020 del 2008; nonchè n. 6420 del 2008)”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali la memoria delle ricorrenti ha mosso rilievi assolutamente inidonei a superarle.

Infatti, nella memoria:

a) non solo ci si astiene dall’argomentare come e perchè i due quesiti prospettati potrebbero apparire idonei ad assolvere al requisito di cui all’art. 366 bis c.p.c., in riferimento alla giurisprudenza citata dalla relazione ed alla individuazione che delle caratteristiche del quesito ivi è stata fatta;

b) ma, inoltre, si pretende di integrare i due quesiti con una sorta di riassunto schematico dei punti in cui si articola l’illustrazione dei due motivi, così in definitiva ipotizzandosi del tutto inammissibilmente che il quesito possa desumersi per implicazione dall’illustrazione del motivo (il che è escluso dalla giurisprudenza della Corte fin dall’ord. n. 16002 del 2007, che venne avallata dalle Sezioni Unite (si vedano Cass. sez. un. n. 20360 del 2007 e n. 23732 del 2007) e seguita, poi, costantemente dalla successiva giurisprudenza della Corte stessa.

p. 3. Il Collegio osserva, inoltre, che se le cause di inammissibilità dei due motivi fossero state superabili, si sarebbe dovuto constatare anzitutto che il primo motivo pretende di criticare la motivazione della sentenza impugnata facendo riferimento solo ad un passo della stessa alla pagina sei e ad altro passo della pagina cinque, così non solo leggendo – in modo singolare – la motivazione a ritroso e non nella consecuzione dei suoi passaggi, ma anche e soprattutto omettendo di considerare il passo motivazionale che è articolato proprio fra quello cui si è fatto riferimento alla pagina cinque e quello cui si è fatto riferimento alla pagina sei: si tratta del passo costituito dall’ultima proposizione della pagina cinque, che collega il tessuto motivazionale fra la precedente proposizione della stessa pagina e quella della pagina sei. In tal modo il motivo non solo assegna alla sentenza un percorso motivazionale del tutto invertito, ma anche privo di riferimento alla sua effettività, in tal modo risolvendosi in una censure priva di pertinenze con la vera e complessiva motivazione della sentenza impugnata.

Lo stesso rilievo meriterebbe il secondo motivo, non solo perchè il suo argomentare non può, come invece avviene nel motivo stesso, prescindere dalla motivazione siccome articolata effettivamente alle pagine cinque e sei nei sensi appena indicati, ma anche perchè fa dire alla sentenza che sarebbe stata eccepita una transazione quando essa non lo dice nel fare riferimento alla spiegazione data dalla D. P. della imputazione degli assegni cui si fa riferimento.

Non solo: il secondo motivo si fonda sul contenuto di una memoria e di una comparsa della D.P., ma si limita solo ad indicare la pagina senza riprodurne il contenuto nella parte che sorreggerebbe la deduzione su tali atti basata, siccome imponeva l’art. 366 c.p.c., n. 6, norma costituente il precipitato normativo del ed. principio di autosufficienza dell’esposizione del motivo di ricorso per cassazione.

p. 4. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna le ricorrenti alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro millecinquecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2011

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