Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15227 del 21/07/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 15227 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 8241-2009 proposto da:
C.D.L.

COMPAGNIA

DOPPIATORI

LIBERI

S.R.L.

IN

LIQUIDAZIONE C.F. 06215570588, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 2, presso lo studio
dell’avvocato ALBERTO MAMMOLA, che la rappresenta e
2015

difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2225

contro

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I
LAVORATORI DELLO SPETTACOLO –

(E.N.P.A.L.S.),

in

Data pubblicazione: 21/07/2015

persona del legale rappresentante pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DELL’AMBA ARADAM 5

(c/o

INPS), presso lo studio dell’avvocato DOMENICO DE
LUCA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in
atti;

nonchè contro

EQUITALIA GERIT S.P.A. già MONTE DEI PASCHI DI SIENA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 5827/2007 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 19/01/2009 R.G.N. 6447/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/05/2015 dal Consigliere Dott. ADRIANO
PIERGIOVANNI PATTI;
udito l’Avvocato DE ROSE EMANUELE per delega verbale
DE LUCA DOMENICO,;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
A

contrari corrente –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 19 gennaio 2009, la Corte d’appello di Roma respingeva l’appello di C.D.L.
Compagnia Doppiatori Liberi s.r.l. avverso la sentenza di primo grado, che, in parziale
accoglimento della sua opposizione avverso la cartella esattoriale notificatale il 15 dicembre

Enpals e spese accessorie per gli anni 2000 e 2001, aveva dichiarato dovuta la somma di €
83_492,69, condannandola alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell’Istituto.
A motivo della decisione, la Corte territoriale escludeva il mancato esame dal Tribunale
dell’eccezione di decadenza di iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 25, primo comma
46/1999, avendo piuttosto esso ritenutane l’improponibilità siccome meramente formale,
dovendo l’opposizione contro il ruolo a norma degli artt. 442 SS. c.p.c. sempre riguardare
anche ragioni di merito e la decadenza attenendo all’iscrizione a ruolo quale strumento
esattivo del credito e non al diritto sostanziale, azionabile anche in forme ordinarie: non
essendosi comunque verificata decadenza (relativa a contributi e premi non versati o
accertamenti notificati dopo 1’1 gennaio 2003) per quelli oggetto della cartella, per contributi
relativi agli anni da 1995 a 2001 e solo in parte accertati con verbale ispettivo redatto e
notificato nel settembre 2000. Essa negava poi la ricorrenza di alcuna questione di
competenza, comunque da risolvere, a norma dell’art. 420, quarto comma c.p.c., non
necessariamente in via immediata con sentenza non definitiva, ma pure con il merito.
Con atto notificato il 31 marzo 2009 C.D.L. s.r.l. in liquidazione ricorre per cassazione con tre
motivi, cui resiste l’Enpals con controricorso, mentre è rimasta intimata Equitalia Gerit (già
Monte dei Paschi di Siena) s.p.a.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.
Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 25, 24,
quinto e sesto comma dig. 46/1999, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per
erronea esclusione del vizio di omessa pronuncia del Tribunale sull’eccezione di decadenza
dell’Enpals dall’iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 25 dig. 46/1999, siccome inerente alla

2003 dalla concessionaria Monte dei Paschi di Siena s.p.a. di € 122.559,27 per contributi

t z’

formazione del ruolo (atto dell’ente creditore e non del concessionario della riscossione, quale
atto esattivo) e pertanto il merito della pretesa.

Con il secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 24, quinto e sesto
comma (lig. 46/1999, in relazione all’art. 360, primo comma, n_ 3 e.p.e., quali disposizioni
regolanti le opposizioni di competenza del giudice del lavoro riguardanti il rapporto

iscrizione a ruolo (atto nella titolarità dell’ente), sia ai vizi inerenti la pretesa creditoria, con la
conseguente deducibilità anche della decadenza dall’iscrizione a ruolo.
Con il terzo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 36, sesto comma
d.1g. 46/1999, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., applicabile ratione temporis,
essendo stati i contributi non versati oggetto di verbale di accertamento notificato il 29
settembre 2000 e pertanto prima della modifica della norma dall’art. 38, ottavo comma I.
282/2000, con la conseguente decadenza dell’Enpals per l’iscrizione a ruolo il 28 novembre
2002 e quindi oltre il termine allora previsto del 31 dicembre 2001 (dell’anno successivo alla
data di notifica del provvedimento).
I primi due motivi possono essere congiuntamente esaminati, per loro evidente stretta
connessione.
Essi sono infondati.
Ed infatti, pur essendo deducibili con l’opposizione in parola vizi, oltre che di merito, anche
formali (Cass. 6 settembre 2012, n. 14963), non si può escludere che essa accerti l’esistenza e
l’ammontare del credito previdenziale, dando luogo l’opposizione alla cartella esattoriale ad
un ordinario giudizio di cognizione che investe il rapporto previdenziale obbligatorio: anche
in presenza di un’eccezione di decadenza per tardiva iscrizione dall’ente dei crediti
o

contributivi a molo, in quanto comportante la sola impossibilità per l’ente di avvalersi del
titolo esecutivo (Cass. 26 novembre 2013, n. 26395; Cass. 6 agosto 2012, n. 14149).
11 terzo motivo, avente ad oggetto violazione e falsa applicazione dell’art. 36, sesto comma
dig. 46/1999, applicabile ratione temporis, in relazione ad accertamento di contributi non
versati, è parimenti infondato.
I contributi non versati oggetto dell’odierna controversia sono stati accertati con verbale
notificato il 29 settembre 2000 e pertanto prima dell’I gennaio 2001

2

contributivo tra ente previdenziale e debitore, in riferimento sia ai vizi del procedimento di

Ed infatti, in tema di riscossione mediante ruolo dei contributi previdenziali, il termine
di decadenza entro il quale devono essere iscritti a ruolo i contributi e i premi dovuti in base
agli accertamenti degli uffici, previsto dall’art. 25, primo comma, lett. b) dig. 46/1999 (31
dicembre dell’anno successivo alla data di notifica del provvedimento), applicabile, ai sensi
dell’art. 78 1. 338/2000, agli accertamenti notificati dopo il 1° gennaio 2001, deve intendersi

l’applicabilità del citato art. 25 agli accertamenti notificati successivamente al l° gennaio
2003, senza soluzione di continuità (Cass. s.u. 13 febbraio 2012, n. 1987; Cass. 23 aprile
2014, n. 9181). Né la previsione dell’art. 25, primo comma, lett. b) d.1g. 46/1999 è retroattiva,
secondo un’interpretazione costituzionalmente adeguata della disciplina transitoria stabilita
dal successivo art. 36, sesto comma, atteso che il sistema precedente non sanciva alcun onere
di tempestività dell’iscrizione a ruolo per la riscossione dei crediti previdenziali, non potendo
certamente esigersi dall’ente previdenziale un comportamento non ancora imposto
dall’ordinamento (Cass. 17 ottobre 2013, n. 23606).
Dalle superiori argomentazioni discende allora coerente il rigetto del ricorso, con regolazione
delle spese secondo il regime di soccombenza.

P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna C.D.L. s.r.l. in liquidazione alla rifusione, in favore dell’Enpals,
delle spese del giudizio, che liquida in € 100,00 per esborsi e € 7.000,00 per compenso
professionale, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2015

Il Pr sidente

prorogato ope legis alla data suddetta dall’art. 38 1. 289/2002, il quale ha differito

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