Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15227 del 11/07/2011

Cassazione civile sez. III, 11/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 11/07/2011), n.15227

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.A. (OMISSIS) ved. V., V.

S. (OMISSIS), V.M. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, Viale Giuseppe Mazzini n. 55

pressi lo studio degli avvocati GIORDANI LAURA e GIANNETTI ANNALISA,

che lo rappresentano e difendono, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA A. DORIA 79, presso lo studio dell’avvocato CAIANIELLO

CARLO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

M.F., L.V., CONDOMINIO

(OMISSIS);

– intimati –

avverso l’ordinanza n. R.G. 65647/09 del TRIBUNALE di ROMA del

20/10/2008 depositata il 05/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2011 dal consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito per la controricorrente l’Avvocato Carlo Caianiello che si

riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Quanto segue:

p. 1. M.A., vedova V., V.S. e V.M. hanno proposto ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, contro il Condominio “(OMISSIS)”, P.F. e F. M. avverso l’ordinanza del 5 maggio 2009, con cui il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice dell’Esecuzione – investito a suo tempo da V.S. (marito della M. e padre degli altri due ricorrenti) di un’opposizione agli esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. nella procedura esecutiva immobiliare pendente a suo carico – ha rigettato l’istanza proposta il 27 aprile 2009 da V.S. e dai qui ricorrenti, anch’essi esecutati nella procedura, intesa ad ottenere la revoca dell’ordinanza con cui all’udienza del 20 ottobre 2008 – in relazione alla quale all’udienza di comparizione sul ricorso in opposizione del 23 giugno 2008 era stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di altri esecutati – il Giudice dell’Esecuzione aveva dichiarato improseguibile il ricorso, rilevando che non si era provveduto all’integrazione del contraddittorio.

Il ricorso è stato proposto, “occorrendo”, anche avverso l’ordinanza del medesimo Giudice dell’Esecuzione del 20 ottobre 2008.

Al ricorso ha resistito con controricorso la P..

Non hanno svolto attività difensiva gli altri due intimati.

2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Considerato quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile perchè, in quanto proposto contro l’ordinanza del 5 maggio 2009, concerne un provvedimento cui non è possibile assegnare il valore di sentenza in senso sostanziale ai sensi dell’art. 111 c.p.c., comma 7.

Va rilevato che tale provvedimento si inserisce in una sequenza procedimentale con la quale irritualmente il Tribunale in funzione di Giudice dell’Esecuzione aveva gestito la fase sommaria del giudizio di opposizione agli atti, definendola con un provvedimento di dichiarazione della improseguibilità dell’opposizione stessa, senza dare corso, con la fissazione del termine perentorio per l’iscrizione a ruolo della causa, alla fase a cognizione piena, siccome imposto dal paradigma dell’art. 618 c.p.c., comma 2, (nella quale soltanto avrebbe potuto eventualmente, ricorrendone le condizioni, adottare la sua decisione).

L’irritualità del procedimento, verificatasi con l’omissione del provvedimento de quo, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non diede luogo, peraltro, all’adozione di un provvedimento definitivo dell’opposizione agli atti, in ipotesi considerabile come sentenza in senso sostanziale (riguardo al quale, comunque, il termine cd. lungo per l’impugnazione sarebbe ormai decorso), bensì consentiva ai qui ricorrenti (o meglio al de cuius, che l’opposizione aveva proposto), alternativamente:

a) o di chiedere al Giudice dell’Esecuzione l’integrazione del suo provvedimento, con la fissazione del termine per l’iscrizione a ruolo della causa;

b) o di procedere sua o loro sponte direttamente all’iscrizione a ruolo.

E’ stato, infatti, statuito che “In tema di opposizione agli atti esecutivi, nel regime dell’art. 618 cod. proc. civ., comma 2, l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione provvede a definire la fase sommaria, concedendo (o meno) i provvedimenti di cui al primo inciso del citato secondo comma, e, senza provvedere sulle spese, ometta di fissare il termine perentorio per l’iscrizione a ruolo della causa di merito, non è impugnabile con il ricorso straordinario previsto dall’art. 111 Cost., comma 7, essendo priva del carattere della definitività. Infatti, l’iscrizione della causa a ruolo ai fini della prosecuzione dell’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. con la cognizione piena è ammissibile anche a prescindere dalla fissazione del predetto termine e, comunque, di esso può essere chiesta la fissazione al giudice dell’esecuzione, con istanza da proporsi ai sensi dell’art. 289 c.p.c.” (Cass. (ord.) n. 20532 del 2009; in senso conforme: Cass. (ord.) n. 15630 del 2010; per analoga soluzione in sede di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2, si veda Cass. (ord.) n. 22383 del 2009).

3.1 – Ora, anche il provvedimento qui impugnato, con cui il Giudice dell’Esecuzione ha rigettato l’istanza di revoca del provvedimento di definizione della fase sommaria dell’opposizione agli atti, si connota come provvedimento che quel giudice ha adottato nell’ambito della fase sommaria del procedimento, non avendo avuto corso la fase a cognizione piena del giudizio. Tale provvedimento non può che avere lo stesso regime della pregressa ordinanza, perchè anche su di essa, il Giudice dell’Esecuzione, una volta ritenutosi investito del potere di decidere, avrebbe dovuto, dopo aver provveduto nell’ambito della cognizione sommaria, dar corso, ai sensi dell’art. 618 c.p.c., comma 2, alla cognizione piena.

Non avendovi quel giudice provveduto, i qui ricorrenti avevano nuovamente le due alternative innanzi indicate.

Il provvedimento de quo non ha pertanto anch’esso sempre alla stregua del ricordato principio di diritto – valore di sentenza in senso sostanziale ai fini dell’accesso al ricorso straordinario.

La norma dell’ari. 618 c.p.c., in sostanza, là dove prevede che il procedimento di opposizione sia strutturato attraverso una fase sommaria e, quindi, una fase a cognizione piena, il cui impulso è affidato alla parte interessata sia pure a seguito di concessione di un termine da parte del giudice dell’esecuzione, esclude che, qualora il giudice dell’esecuzione irritualmente non fissi il termine dopo avere provveduto sulla fase sommaria ed anzi, nell’esercizio dei suoi poteri di cognizione su dì essa, esprima valutazioni sull’opposizione che si risolvano nel rifiuto espresso o implicito di dar corso alla fase a cognizione piena, si possa individuare nel suo provvedimento, ancorchè di tenore ultimativo, una sentenza in senso sostanziale. Ciò, perchè l’ordinamento, imponendo di assicurare alla parte la prosecuzione del giudizio con la cognizione piena non già attraverso disposizioni direttamente determinative del passaggio a quella cognizione affidate al giudice dell’esecuzione, come nel regime anteriore alla modifica di cui alla L. n. 52 del 2006, bensì attraverso la mera fissazione di un termine da utilizzarsi eventualmente dalla parte interessata a quello scopo, esclude di ritenere che l’omessa concessione del termine possa fare assumere al provvedimento del giudice valore decisorio e definitivo, essendo possibile che l’omissione sia rimediata tanto tramite l’istituto dell’art. 289 c.p.c., tanto – proprio perchè l’iniziativa della cognizione piena è rimessa alla parte – attraverso l’autonoma iscrizione a ruolo del giudizio in funzione di quella cognizione nonostante l’omessa fissazione del termine.

In definitiva, se la decisione e, quindi, la sentenza sull’azione di opposizione agli atti sono dall’ordinamento previste come originanti solo dalla cognizione piena e questa è rimessa all’iniziativa della parte e non a provvedimenti prosecutori del giudice, è giocoforza ritenere che una decisione agli effetti dell’art. 111, comma 7, non si configuri sol perchè il giudice abbia omesso di fissare il termine per l’iscrizione a ruolo, potendo l’omissione essere rimediata nei sensi indicati, che in ultima analisi appaiono in grado di preservano la regola che lo svolgimento a cognizione piena è rimesso alla iniziativa della parte. Quest’ultima, da provvedimenti come quelli di cui si è discusso, non vede in alcun modo sacrificato in modo definitivo il suo diritto ad ottenere che sulla sua azione ai sensi dell’art. 617 abbia luogo il dovuto processo a cognizione piena.

Il ricorso appare, dunque, inammissibile”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere.

p. 3. Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro duemilacinquecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA