Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15227 del 01/06/2021
Cassazione civile sez. VI, 01/06/2021, (ud. 08/04/2021, dep. 01/06/2021), n.15227
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 36303-2019 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO
SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO;
– ricorrente –
contro
B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato ROBERTA PALOTTI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1454/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 29/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’08/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANO
PIERGIOVANNI PATTI.
Fatto
RILEVATO
che:
1. con sentenza 29 luglio (notificata il 24 settembre) 2019, la Corte d’appello di Milano condannava l’Inps al pagamento di Euro 16.601,25 per T.f.r. oltre accessori, previo accertamento del diritto di B.S. all’accesso al Fondo di Garanzia: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva invece rigettato la sua domanda, sul presupposto della natura solidale e meramente sussidiaria dell’obbligazione del Fondo rispetto a quella delle parti contraenti dell’affitto d’azienda;
2. essa rilevava che il predetto aveva lavorato dall’1 ottobre 2004 al 27 luglio 2014 alle dipendenze di Edil 3 s.r.l. in liquidazione, prestando quindi la propria attività in favore della cessionaria Edil 3 s.r.l., a seguito di contratto di affitto di ramo d’azienda del 7 luglio 2014 (con contestuale accordo sindacale di rinuncia dei lavoratori alla solidarietà di questa per i diritti maturati presso la cedente fino al 27 luglio 2014), con ripristino, per effetto di retrocessione dall’affittuaria del ramo il 31 marzo 2015, del rapporto di lavoro alle dipendenze della cedente, dichiarata fallita il 22 aprile 2015, con successiva risoluzione del contratto di affitto d’azienda dal curatore fallimentare;
3. la Corte territoriale riteneva la fondatezza della domanda del ricorrente, per essere stato ammesso allo stato passivo del fallimento di EDIL 3 s.r.l. in liquidazione, sul presupposto della qualità datoriale della società fallita al momento della domanda di insinuazione;
4. con atto notificato il 25 (28) novembre 2019, l’Inps ricorreva per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., cui il lavoratore resisteva con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1. l’Istituto ricorrente deduce violazione dell’applicazione della L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 1, 2,3, 7 e 8, in riferimento agli artt. 2112 e 2697 c.c., per erroneo riconoscimento del diritto del lavoratore alla percezione dal Fondo di Garanzia della quota di T.f.r. maturata nei confronti del datore di lavoro affittante fallito, nonostante l’attività prestata in favore di altro datore in bonis affittuario, responsabile a norma dell’art. 2112 c.c., nell’irrilevanza dell’avvenuta retrocessione, in difetto di allegazione nè di prova, da parte dell’originaria cedente e retrocessionaria, dell’attività di impresa con l’azienda oggetto di affitto (primo motivo); violazione dell’applicazione della L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 1, 2,3, 7 e 8, in riferimento all’art. 2112 c.c., per erroneo riconoscimento del diritto del lavoratore alla percezione dal Fondo di garanzia della quota di T.f.r. maturata nei confronti del datore di lavoro affittante fallito in base alla sua ammissione allo stato passivo, nonostante la solidarietà del datore di lavoro affittuario in bonis (secondo motivo);
2. la questione dei rapporti, nella vicenda circolatoria dell’azienda, tra affittuario retrocedente in bonis, affittante retrocessionario fallito e Fondo di Garanzia, in specifico riferimento all’eventuale responsabilità solidale, ai sensi dell’art. 2112 c.c., del primo in relazione all’obbligo di garanzia del Fondo implica l’affermazione di principi di natura nomofilattica;
3. questa Sezione su analoga questione ha già disposto la rimessione degli atti alla Quarta Sezione con ordinanza 19 febbraio 2021, n. 4549 (in causa R.G. 9460/2019);
4. pertanto non sussistono i presupposti previsti dall’art. 375 c.p.c. per la decisione in adunanza camerale.
PQM
La Corte rimette la causa alla Quarta Sezione.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 8 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2021