Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15226 del 20/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 20/06/2017, (ud. 22/03/2017, dep.20/06/2017),  n. 15226

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11946/2012 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;

– ricorrente –

contro

O.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SAVOIA 86, presso lo studio dell’avvocato MATTEO DI RAIMONDO,

rappresentata e difesa dagli avvocati MARCO DI RAIMONDO, LUCA

ANGELERI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza parziale n. 45/2012 della CORTE D’APPELLO di

TORINO, depositata il 08/02/2012 R.G.N. 237/2011.

Fatto

RILEVATO

Che con sentenza in data 08/02/2012 la Corte d’Appello di Torino, a parziale conferma della sentenza del locale Tribunale n. 3241/2010, ha ritenuto sussistente in capo a O.C., insegnante dal 1991 in forza di una successione di contratti a termine, il diritto alle differenze retributive per mancati aumenti periodici pari al 2,50% per ogni biennio d’insegnamento prestato, così come previsto dalla L. n. 312 del 1980, art. 53, nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dall’atto interruttivo del 28/06/1999, mentre ha respinto la domanda della stessa relativa alla spettanza della retribuzione per i periodi estivi;

Che avverso la sentenza della Corte d’Appello interpone ricorso il MIUR affidato a un unico motivo, al quale oppone difesa O.C. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che l’unico motivo di censura, denunciando violazione di plurime disposizioni di legge (D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6; L. n. 312 del 1980, art. 53; L. n. 124 del 1999, art. 4; Direttiva 99/70/CE), deduce che il riconoscimento da parte della sentenza gravata del diritto della controricorrente a percepire gli scatti biennali previsti dalla L. n. 312 del 1980, art. 53, configura un’erronea interpretazione del corpus normativo interno il quale, quanto ai rapporti di lavoro nella scuola, prevede una disciplina anteriore, separata e speciale (D.Lgs. n. 297 del 1994, artt. 398 segg. e artt. 520-523 e art. 4 della successiva Legge di modifica n. 124 del 1999) sia rispetto alle norme sul contratto a termine (D.Lgs. n. 368 del 2001), sia rispetto a quelle sui rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione (L. n. 312 del 1980; D.Lgs. n. 165 del 2001);

Che data la predetta peculiarità della disciplina del settore scolastico, consolidata nell’utilizzo di personale a termine al fine di assicurare il giusto contemperamento tra le esigenze di costante erogazione del servizio scolastico (artt. 33 e 34 Cost.) e l’interesse degli insegnanti alla stabilizzazione, la reiterazione contrattuale non può farsi rientrare nell’ambito applicativo del divieto di abuso del contratto sancito dalla Direttiva 1999/70/CE, costituendone una deroga ammessa, rappresentando ogni singolo contratto a tempo determinato una nuova assunzione, autonoma dalle precedenti;

Che la diversità di trattamento retributivo tra dipendenti assunti con reiterati contratti a tempo determinato e dipendenti di ruolo, è pienamente legittima, trattandosi di situazioni non comparabili, secondo il significato che a tale espressione conferisce la giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia (sent. 22/12/2010 nei procedimenti riuniti C-444/2009, Gavieiro Gavieiro e C456/2009, Iglesias Torres);

Che la censura è fondata là dove contesta la sentenza gravata nella parte in cui fa leva sul principio di non discriminazione per affermare il diritto del personale non di ruolo a tempo determinato nel settore scolastico, a percepire gli scatti biennali previsti dalla L. n. 312 del 1980, art. 53, sull’assunto che tale personale precario, pur svolgendo la propria attività da anni, non ha visto crescere la retribuzione, fatti salvi gli aumenti disposti dalla successiva contrattazione, mentre il personale di ruolo usufruisce anche degli scatti connessi alla maggiore anzianità;

Che questa Corte intende confermare il proprio orientamento, espresso nella sentenza n. 22558 del 2016, dove, ricostruito il quadro normativo e contrattuale del personale della scuola, è statuito che in tema di retribuzione, la L. n. 312 del 1980, art. 53, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato, e che la stessa norma è richiamata, del D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 69, comma 1 e art. 71, dal C.C.N.L. 4/08/1995 e dai contratti collettivi successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione;

Che la sentenza gravata delimita il thema decidendum agli scatti di anzianità, laddove afferma in premessa (p. 13) che l’oggetto della decisione è costituito esclusivamente dalle domande concernenti le differenze retributive reclamate con riferimento agli scatti biennali di anzianità e al trattamento economico durante il periodo estivo;

Che riguardo al punto della domanda dell’appellante inerente il trattamento economico durante le vacanze estive, che la Corte territoriale ha ritenuto infondato, quest’ultimo non ha proposto ricorso incidentale nel giudizio in Cassazione e che perciò, su di esso, si è formato il giudicato;

Che il controricorso non prospetta argomenti che possano indurre a disattendere l’orientamento espresso da questa Corte con la sentenza n. 22558/2016, al quale va data continuità, poichè le ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., sono integralmente condivise dal Collegio;

Che la sentenza impugnata deve essere pertanto cassata con l’adozione di pronuncia ex art. 384 c.p.c., di rigetto della domanda, e le spese dei giudizi di merito e di legittimità sono compensate in considerazione del consolidarsi dell’orientamento di legittimità, solo in tempo assai recente.

PQM

 

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., rigetta la domanda afferente gli scatti di anzianità; le spese si compensano tra le parti per intero.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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