Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15226 del 01/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 01/06/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 01/06/2021), n.15226

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 34558-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati DARIO MARINUZZI;

– ricorrente –

contro

O.M.R., TE.GI., T.I., nella qualità di

uniche e legittime eredi del sig. T.G., elettivamente

domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

di CASSAZIONE, rappresentate e difese dagli avvocati ALFONSO

LEPERINO, ETTORE LEPERINO;

– controricorrenti –

E contro

– intimati –

avverso la sentenza n. 2799/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Napoli, a conferma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha riconosciuto il diritto di T.G. – dipendente del comparto enti locali e sanità per effetto dell’immissione nei ruoli dell’Asl Napoli (OMISSIS) – alla corresponsione del trattamento di fine servizio per agli anni di servizio prestati fuori ruolo (16/8/1978 – 12/6/1985) quale infermiere in convenzione presso il I Policlinico dell’Università degli Studi di Napoli Federico II;

la cassazione della sentenza è domandata dall’Inps sulla base di un unico motivo;

O.M.R., T.I. e Te.Gi. in qualità di eredi di T.G., nel frattempo deceduto, hanno depositato controricorso, illustrato da successiva memoria;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’istituto contesta “Violazione e falsa applicazione della L.R. Campania 28 aprile 1978, n. 10, art. 1. Violazione e falsa applicazione della L. 8 marzo 1968, n. 152, artt. 1 ed 11; Violazione e falsa applicazione della L. n. 207 del 1985, artt. 1 e 3”;

deduce che per gli effetti della L.R. n. 10 del 1978 della Campania, oggetto dell’equiparazione a fini economici tra il personale in regime di convenzione e il personale paramedico in servizio presso i Policlinici universitari sarebbe il solo trattamento strettamente retributivo e non anche gli istituti di natura previdenziale, tra cui rientra il trattamento di fine servizio (L. n. 207 del 1985);

la conclusione tratta dall’Inps è che i soli ratei di trattamento di fine servizio a cui gli eredi del T. avrebbero diritto sono quelli maturati in capo al dipendente a far data dalla sua immissione in ruolo presso l’Asl Napoli 1 e non anche a quelli maturati durante il periodo di servizio fuori ruolo prestato in base ad una convenzione con il I Policlinico dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (le cui competenze verranno successivamente trasferite all’Asl Napoli 1);

l’orientamento di questa Corte, sebbene non con riferimento alla specifica vicenda regionale campana, giunge alla conclusione per cui “Ai fini del computo nella indennità premio di servizio spettante ai dipendenti degli enti locali del periodo di servizio prestato fuori ruolo, ai sensi della L. n. 152 del 1968, art. 1, deve ricorrere la duplice condizione che il lavoro non di ruolo si sia protratto continuativamente per almeno un anno e che per esso vi sia stata, per effetto dell’iscrizione obbligatoria all’INADEL, contribuzione” (Cass. n. 18754 del 2004);

pertanto, la verifica del possesso di tali due condizioni risulta dirimente ai fini della concreta attribuzione del diritto rivendicato per periodi di servizio svolti fuori ruolo;

tuttavia, questa Corte si è già pronunciata specificamente in merito all’interpretazione della legge regionale n. 10 del 1978 della Campania sul punto oggetto dell’odierna controversia;

la pronuncia (Cass. n. 8111 del 1995) ha affermato che “La L.R. Campania 28 aprile 1978, n. 10, art. 1, comma 3, che, disponendo l’assunzione da parte dell’Università degli studi di Napoli di infermieri destinati a prestare servizio presso i policlinici universitari, ha previsto l’equiparazione del loro trattamento economico a quello del personale paramedico in servizio presso detti policlinici, va interpretato, in base al fondamentale criterio letterale di cui all’art. 12 preleggi, nel senso che esso non si riferisca anche al trattamento previdenziale. Conseguentemente, ai fini dell’individuazione, quanto a tali infermieri, il cui rapporto di lavoro ha carattere privatistico, della retribuzione imponibile ai fini contributivi, non rileva che di alcune indennità del personale, a cui essi sono equiparati dal punto di visto retributivo, la legislazione regionale preveda la non rilevanza ai fini previdenziali ed assistenziali. E a favore di questa interpretazione depone anche il rilievo che ai sensi dell’art. 117 Cost. le Regioni ordinarie hanno competenza legislativa in materia di ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti, ma non anche in ordine alla disciplina previdenziale applicabile ai rapporti di diritto comune”;

il principio di diritto affermato in epoca assai risalente, necessita tuttavia di una rilettura alla luce degli interventi legislativi mediante i quali è stata riveduta la natura giuridica degli istituti economici collegati alla cessazione del rapporto di lavoro (e dei requisiti per il conseguimento degli stessi), sì da compiere una verifica circa la persistente attuale tenuta dell’orientamento affermato con la sentenza Cass. n. 8111 del 1995;

andrebbe, in altri termini, verificato se la L. n. 335 del 1995, con cui il legislatore ha inteso conferire (anche) al trattamento di fine servizio natura retributiva (retribuzione differita), possa rappresentare il punto di discrimine temporale per la conservazione dell’originaria matrice previdenziale dell’istituto con riferimento ai ratei maturati prima della sua emanazione;

in ragione delle modifiche legislative intervenute nel lungo periodo trascorso dalla pronuncia resa da questa Corte su fattispecie sovrapponibile, il Collegio, ritenendo che la questione di diritto prospettata conservi intatto il suo rilievo nomofilattico, decide di rinviare la causa alla Quarta Sezione.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa alla Quarta Sezione.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2021

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