Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15225 del 23/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 23/06/2010), n.15225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1246/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorreste –

contro

R.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI

43, presso lo studio dell’avvocato D’AYALA VALVA Francesco, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 445/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di ROMA del 20.11.07, depositata il 23/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito per il controricorrente l’Avvocato Francesco D’Ayala Valva che

si riporta agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa, in cui il contribuente ha resistito con controricorso, è stata depositata in cancelleria la relazione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si ritiene che il ricorso possa essere trattato in Camera di consiglio, con accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.

La parte privata ha depositato memoria.

La sentenza impugnata ha ritenuto insussistenti i presupposti dell’accertamento induttivo, per avere l’amministrazione giustificato l’inattendibilità delle scritture contabili rifacendosi esclusivamente alle rimanenze riferite all’inizio del periodo d’imposta in contestazione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

La prima censura formulata dall’Agenzia, avverso tale statuizione, si rivela manifestamente fondata, dovendosi confermare il consolidato orientamento di questa S.C., secondo cui, in tema d’imposte sui redditi d’impresa, deve ritenersi legittimo il recupero a tassazione dei ricavi, induttivamente ricostruiti, per la vendita di merci indicate come rimanenze di magazzino, qualora il contribuente si sia limitato ad enunciare il valore globale di esse, non ottemperando all’onere della loro specificazione distinta per categorie omogenee di beni (Cass. sez. trib. 14.12.2001 n. 15863; 23.6.2003 n. 9946;

16.10.2006 n. 22174, conformi alle precedenti Cass. n. 11515/97 e 1511/00). Diversamente da quanto ritenute nella memoria del contribuente, la fattispecie è pienamente riconducibile a quelle oggetto dei precedenti richiamati, dai quali emerge univocamente che, come nella specie, la generica enunciazione del valore globale delle rimanenza, senza specificazione distinta per categorie omogenee di beni rappresenta elemento indiziario legittimante l’accertamento induttivo e la conseguente inversione dell’onere probatorio.

Nè rileva che negli altri casi il quadro indiziario si basasse su una pluralità d’indizi: “in tema di presunzioni semplici, gli elementi assunti a fonte di prova non debbono essere necessariamente più d’uno, potendo il convincimento del giudice fondarsi anche su di un solo elemento purchè grave e preciso, dovendo il requisito della concordanza ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale ma non necessario concorso di più elementi presuntivi” (Cass. n. 17574/09).

Tali argomentazioni sono di per sè idonee a far ritenere fondata la prima censura, rivelandosi così ininfluenti – e quindi irrilevanti nella fattispecie – le considerazioni espresse nella relazione in ordine alla contestazione dell’onere di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 14 (pur mossa in sede di verifica fiscale e riportata nel ricorso per cassazione).

Stante la fondatezza del primo motivo, risultano assorbite le altre – espressamente subordinate – censura, perchè il giudice di rinvio dovrà procedere a nuovo motivato esame dalla pretesa erariale alla luce del principio sopra ribadito in tema di presupposti dell’accertamento induttivo e relativo onere probatorio. E’ così reso superfluo l’esame del vizio motivazionale dedotto dalla parte erariale nel secondo motivo, in guanto il giudice di rinvio dovrà adeguatamente motivare passando in rassegni gli elementi addotti dall’Ufficio a sostegno dell’insufficienza dei redditi dichiarati (elementi tutti indicati nell’atto impositivo e nel P.V.C.), attestanti tutti un notevole profilo dimensionale dell’attività del contribuente. Resta altresì assorbita la decisione sulla lamentata violazione del carattere di “impugnazione-merito” del giudizio tributario, dato che, comunque, la C.T.R. dovrà pronunciare sull’indicata pretesa erariale, dovendosi ribadire che l’impugnazione davanti al giudice tributario attribuisce, infatti, a quest’ultimo la cognizione non solo dell’atto, come nelle ipotesi di “impugnazione- annullamento”, orientate unicamente all’eliminazione dell’atto, ma anche del rapporto tributario, trattandosi, di una c.d. “impugnazione- merito”, perchè diretta alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva dell’accertamento dell’amministrazione finanziaria, implicante per asso giudice di quantificare la pretesa tributaria entro i limiti posti dalle domande di parte; ne consegue che il giudice che ritenga invalido l’avviso di accertamento non per motivi formali, ma di carattere sostanziale (nella specie, incongruenza dei dati posti a base della pretesa dell’ufficio), non deve limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria, e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (Cass. 17 ottobre 2008 n. 25376; 12 luglio 2006 n. 15825; 19 febbraio 2004 n. 3309; 23 dicembre 2000 n. 16171).

Pertanto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza deve essere cassata con rinvio ad altra Sezione della medesima C.T.R. per nuovo motivato esame della pretesa erariale e per la determinazione della spese anche del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della C.T.R. del Lazio.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA