Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15225 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 22/07/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 22/07/2016), n.15225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27299-2013 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso lo studio dell’avvocato ANGELO

COLUCCI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MASSIMO MONALDI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 468/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 27/05/2013 R.G.N. 327/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito l’Avvocato SANTORO BARBARA per delega verbale Avvocato MARESCA

ARTURO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Franccesca, che ha concluso per l’inammissibilità per

sopravvenuta carenza di interesse.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Ancona con la sentenza n. 468 del 2013, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra C.S. e Poste italiane S.p.A. il 2 aprile 2007 e, accertata la prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ancora in essere, condannava Poste alla riammissione della lavoratrice del posto di lavoro, nonchè al pagamento dell’indennità onnicomprensiva di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 nella misura di otto mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ed al pagamento delle spese processuali del grado del 2 di giudizio.

Per la cassazione della sentenza Poste italiane s.p.a. ha proposto ricorso, affidato a sette motivi, cui ha resistito con controricorso C.S..

E’ stato depositato atto di rinuncia al ricorso per Cassazione sottoscritto dal legale rappresentante di Poste italiane s.p.a. e dal difensore, previamente notificato al difensore della controparte, nonchè verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti in sede sindacale in data 23/10/2015.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Non resta a questa Corte che prendere atto della rinuncia al ricorso, che determina ex art. 391 c.p.c. l’estinzione del giudizio, indipendentemente dall’accettazione dell’altra parte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9857 del 05/05/2011 e Sez. U, Ordinanza n. 7378 del 25/03/2013).

La definizione transattiva della vicenda in tutti i suoi aspetti, tra i quali le spese legali, determina la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

Non ricorrono i presupposti (rigetto o inammissibilità del ricorso) previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, Introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228 per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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