Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15225 del 20/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 20/06/2017, (ud. 22/03/2017, dep.20/06/2017),  n. 15225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19876/2012 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, C.F.

80185250588, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;

– ricorrente –

contro

D.C., C.F. (OMISSIS), F.M.L. C.F. (OMISSIS),

M.P. C.F. (OMISSIS), R.M.T. C.F. (OMISSIS),

S.M. C.F. (OMISSIS), P.F. C.F. (OMISSIS),

tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI 55, presso

lo studio dell’avvocato ALBERTO LINGUITI, che li rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 583/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 29/05/2012 R.G.N. 782/2011.

Fatto

RILEVATO

Che la Corte d’Appello di Torino con sentenza in data 29/05/2012 a conferma della sentenza del Tribunale di Alba n. 47/2011, ha rigettato il ricorso del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, che chiedeva di annullare la sentenza di prime cure che lo aveva condannato a risarcire il danno D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 36, comma 5, per illegittima reiterazione dei contratti a termine, in favore di D.C., R.M.T. e altri, tutti insegnanti d’istruzione secondaria sulla base di reiterati contratti a termine, danno valutato nella mancata incidenza sulla loro retribuzione, dei miglioramenti retributivi consistenti nella progressione economica del c.c.n.l. del settore scuola per i dipendenti a tempo indeterminato, essendo invece riconosciuto loro il solo trattamento retributivo iniziale;

Che l’appellata sentenza giunge a tale conclusione ravvisando l’insussistenza delle ragioni oggettive che giustificherebbero la diversità di trattamento – nel settore scolastico – tra lavoratori stabilizzati e lavoratori precari nell’accezione di cui alla clausola 4, dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70 sul lavoro a tempo determinato e alla giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia;

Che avverso tale sentenza interpone ricorso il MIUR, affidandosi a un unico motivo di censura, al quale resistono D.C., R.M.T. e altri con controricorso illustrato da memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che la domanda originaria era accolta dal giudice di merito in conformità della clausola 4, punto 1, dell’Accordo Quadro sul rapporto di lavoro a tempo determinato (e della Direttiva 1999/70/CE recepita in Italia dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6), la quale dispone che, per quanto riguarda le condizioni d’impiego i lavoratori a tempo determinato “…non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”;

Che il Ministero ricorrente nell’unico motivo deduce violazione e falsa applicazione di una pluralità di norme (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36; D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1 e 10, come modif. dal D.L. n. 70 del 2011, art. 9, comma 18, conv. in L. n. 106 del 2011 e L. n. 124 del 1999, art. 4; Direttiva 1999/70/CE) le quali, sul presupposto dell’autonomia e specialità delle procedure di reclutamento del personale afferente al settore scolastico, sia docente che amministrativo, consentirebbero di stipulare contratti a termine per il personale non di ruolo per far fronte a esigenze contingenti, e sostiene che, pertanto, l’esclusione della progressione economica legata all’anzianità di servizio sarebbe sorretta da ragioni oggettive tali da escludere qualsiasi profilo di disparità di trattamento con i lavoratori a tempo indeterminato dello stesso comparto;

Che questa Corte, con sentenza n. 22558 del 7/11/2016 ha riconosciuto che nel settore scolastico, la clausola dell’Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato recepito nella Direttiva n. 1999/70/CE di diretta applicazione “…impone di riconoscere l’anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell’attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”;

Che a dette conclusioni, questa Corte è giunta valorizzando la giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia Europea sulla clausola 4, dell’Accordo Quadro la quale afferma l’illegittimità di qualsiasi disparità di trattamento con riguardo alle condizioni d’impiego in base alla mera natura temporanea di un rapporto di lavoro e pone in capo agli Stati membri l’obbligo di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato “comparabile”, prescindendo dal termine apposto al contratto (Corte di Giustizia 13/09/2007 C-307/5 Del Cerro; Corte di Giustizia 22/12/2010 C-444/09 Gavieiro);

Che il motivo di ricorso del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca, non prospetta argomenti tali da indurre a disattendere detto orientamento, al quale va data continuità, poichè le ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da intendersi qui richiamate ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., sono integralmente condivise dal Collegio.

Che la sopravvenienza recente del richiamato indirizzo induce a compensare le spese.

Che il ricorso è infondato e va rigettato.

PQM

 

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA