Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15225 del 16/07/2020

Cassazione civile sez. I, 16/07/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 16/07/2020), n.15225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18332/2015 proposto da:

G.F., G.P., in proprio e nella qualità di eredi

della madre G.E.T., elettivamente domiciliati

in Roma, Viale Giulio Cesare, 71, presso lo studio dell’avvocato

Maurizio Bellucci, che li rappresentata e difende per procura in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in

carica, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale

dello Stato presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12

domicilia;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3750/2014 della CORTE D’APPELLO di Roma,

depositata il 05/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/07/2020 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 370 del 2014, pubblicata il 5 giugno 2014 e non notificata, la Corte di appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello principale proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nei confronti di G.F., G.P. ed G.E., tutti nella qualità di eredi di G.C., in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Roma al n. 16210 del 31 luglio 2008, condannava l’indicato dicastero al pagamento degli interessi legali a far data dalla sua messa in mora, individuata nella domanda giudiziale, e fino al soddisfo, sulle somme liquidate, a titolo di indennità per beni perduti all’estero, nell’impugnata sentenza che aveva invece indicato la data di decorso dei primi a far data nel termine, anteriore, di adozione dei decreti del Ministero del Tesoro integrativi del titolo di spesa e perfezionativi della fattispecie costitutiva del credito, rispettivamente in data 2 gennaio 1991, per i beni materiali, ed in data 24 giugno 1998, per l’avviamento.

Restava nel resto confermata, con il rigetto anche degli appelli incidentali, la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto al dante causa degli appellati l’integrazione all’indennizzo percepito per la perdita, in seguito all’espropriazione subita per i provvedimenti di nazionalizzazione dell’anno 1975, dell’azienda agricola corrente in Somalia e del relativo avviamento commerciale, ai sensi della L. n. 16 del 1980, L. n. 135 del 1985 e L. n. 98 del 1994, per complessivi Euro 323.265,09.

2. Ricorrono per la cassazione dell’indicata sentenza G.F. e G.P., anche nella qualità di eredi della madre, G.E.T., nelle more deceduta, con due motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, artt. 112 e 132 c.p.c., relativi all’obbligo del giudice di prendere posizione su quanto richiesto dalle parti ed al correlato obbligo di motivare e, ancora, degli artt. 1219 e 1224 c.c., con riferimento alla L. n. 16 del 1980, L. n. 135 del 1985, L. n. 98 del 1994, in punto di decorso degli interessi di mora in materia di indennizzo riconosciuto ai privati per i beni perduti all’estero all’esito di procedure di nazionalizzazione.

La Corte di appello limitandosi a sostenere che gli interessi dovessero decorrere dalla domanda giudiziale, in linea con l’orientamento della Corte di cassazione, non avrebbe preso in carico le argomentazioni addotte nel grado dalla difesa.

Tanto sarebbe valso quanto alla necessità di rivedere l’imprescindibilità dell’atto di costituzione in mora dell’Amministrazione per il periodo successivo al riconoscimento in sede amministrativa degli indennizzi per i beni perduti all’estero da cittadini ed imprese italiane in territori già soggetti alla sovranità dello Stato, tanto nella migliore riconduzione della posta accessoria all’interno della categoria degli interessi compensativi invece di quelli moratori.

Nella scrutinata fattispecie il creditore avrebbe posto l’Amministrazione debitrice nelle condizioni di adempiere – tanto è vero che un pagamento era intervenuto anche se di importo inferiore al dovuto – e nessun’altra attività di cooperazione il creditore avrebbe dovuto compiere in una obbligazione, quale era quella di specie, da adempiere presso il domicilio del debitore.

La messa in mora del debitore non avrebbe consentito di considerare il semplice ritardo “inadempiuto” ove fosse ancora mancata l’attività di cooperazione del creditore; d’altra parte ove la condotta di cooperazione fosse stata attuata, il richiedere comunque l’atto di costituzione in mora avrebbe addossato al creditore il costo della mancata attuazione del rapporto, in contrasto con i principi sulla responsabilità da inadempimento.

Rispetto a siffatti argomenti la Corte territoriale avrebbe omesso di confrontarsi con l’atto difensivo così integrando la dedotta violazione.

2. Il motivo si presta da una valutazione di inammissibilità per una pluralità di ragioni che vengono di seguito indicate.

2.1. La sentenza di appello, pronunciando sull’impugnazione principale, ha ritenuto l’applicabilità degli interessi moratori previa individuazione dell’atto di costituzione in mora nella domanda giudiziale.

In tal modo la Corte di merito non incorre nel vizio di omessa pronuncia per violazione dell’art. 112 c.p.c. – da declinarsi, correttamente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 -, ma fornisce una propria interpretazione della questione dinanzi a lei dedotta.

La critica dei ricorrenti non è quindi tanto diretta a segnalare una omessa pronuncia quanto, e piuttosto, a censurare l’interpretazione che della materia devoluta alla cognizione della Corte di merito quest’ultima ha dato.

2.2. Per le medesime ragioni, attraverso l’adottata decisione non è configurabile neppure la nullità per difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., n. 4, avendo la Corte territoriale, con il segnalare specifiche pronunce di questa Corte di cassazione a sostegno della soluzione in diritto prescelta (si veda in tal senso sul decorso degli interessi dimora dalla notifica dell’atto di citazione o da uno specifico atto di costituzione in mora nel corso del procedimento amministrativo, da ultimo: Cass. 19/05/2020 n. 9146, in motivazione sub par. 3.1, p. 8), indicato le ragioni della decisione senza essere tenuta, poi, a pena di nullità della sentenza, a prendere posizione su tutte le argomentazioni dedotte dalla parte.

2.3. Nè è ancora ipotizzabile per il denunciato scostamento della sentenza impugnata dalla prospettazione in diritto che si vorrebbe in appello operata dai ricorrenti una mancata valorizzazione di fatti dedotti in modo specifico, richiedendo una siffatta censura una articolazione rigorosamente rispettosa dei criteri di cui agli artt. 366 e 369 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, nella fattispecie del tutto mancante.

I ricorrenti si sono limitati a richiamare genericamente di aver formulato una siffatta deduzione nell’atto di appello di cui non provvedono a segnalare però i contenuti neppure indicando gli atti destinati ad atteggiarsi ad ulteriori mezzi di messa in mora.

In un atto di impugnazione a motivi tipizzati qual è il ricorso per cassazione, destinato a correlarsi come tale con la particolare struttura del giudizio di cassazione, il motivo deve essere necessariamente specifico, enunciando tutti i fatti e le circostanze idonee ad evidenziarlo.

Il rispetto dell’esigenza di specificità non è destinato a venir meno quando sia dedotto un “error in procedendo” relativo allo svolgimento del processo nelle fasi di merito, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per il fatto che la Corte di Cassazione là dove venga sollecitata a verificare se vi è stato errore nell’attività di conduzione del processo da parte del giudice del merito deve poter avere la possibilità di esaminare direttamente gli atti processuali.

Tale attività per poter essere utilmente esercitata presuppone che la denuncia del vizio processuale venga enunciata con specifica indicazione dei passaggi dello sviluppo processuale nel corso del quale sarebbe stato commesso l’errore di applicazione della norma sul processo e tanto perchè la Corte di cassazione sia posta nella condizione di procedere ad un controllo mirato sugli atti processuali in funzione di quella verifica (Cass. n. 4741 del 04/03/2005; Cass. n. 6184 del 13/03/2009; Cass. n. 9888 del 13/05/2016; Cass. n. 20924 del 05/08/2019).

3. Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, relativo all’atto di messa in mora idoneo a far decorrere gli interessi ed ancora della violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’obbligo del giudice di prendere posizione e motivare su quanto richiesto dalle parti (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5).

La Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere gli interessi dalla data del ricorso al Tar proposto dall’espropriato il 12 novembre 1991 o dalla richiesta di revisione della stima del 6 giugno 1994, come riconosciuto da altre sentenze della Corte di appello di Roma.

4. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza per le ragioni indicate in scrutinio del primo motivo e, ancora, nel rilievo che l’omessa valutazione degli argomenti difensivi di parte non determina l’omissione di un fatto integrativo del vizio motivazionale di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, novellato, dovendo quest’ultimo intendersi nella sua accezione di fatto storico-naturalistico e non quale argomento difensivo in diritto (Cass. 06/09/2019 n. 22397; Cass. 18/10/2018 n. 26305).

5. Il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile.

Le spese restano liquidate secondo la regola della soccombenza come in dispositivo indicato.

Trattandosi di processo esente, non trova applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti a rifondere al Ministero dell’economia e delle finanze le spese di lite che liquida in Euro 3.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Trattandosi di processo esente, non trova applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA