Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15225 del 11/07/2011

Cassazione civile sez. III, 11/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 11/07/2011), n.15225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

EDIL FAG COSTRUZIONI SNC dei F.LLI POLISINI (OMISSIS) in persona

del socio e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avv. LANCIAPRIMA GIUSEPPE, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

TECNO ALLARMI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 223/2009 del TRIBUNALE di TERAMO dell’11.4.09,

depositata il 16/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. La Edil F.A.G. Costruzioni s.n.c. dei F.lli Polisini ha proposto ricorso per cassazione contro la Tecno Allarmi s.r.l.

avverso la sentenza del 16 aprile 2009, con la quale il Tribunale di Teramo ha parzialmente accolto la sua opposizione avverso l’esecuzione mobiliare iniziata nei suoi confronti dalla detta s.r.l.

L’intimata non ha resistito al ricorso.

p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 30 bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Considerato quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile, sia per inosservanza del requisito di cui all’art. 366 bis c.p.c. (ad esso applicabile ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, avuto riguardo alla data di pronuncia della sentenza impugnata), sia per inosservanza del requisito della cd. indicazione specifica dei documenti e degli atti processuali sui quali si fonda, di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6.

Sotto il primo aspetto si osserva che gli otto motivi sui quali il ricorso si fonda, deducenti o vizi ai sensi del n. 3 o vizi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, non si concludono con la formulazione del prescritto quesito di diritto, mentre il quinto ed il settimo, che deducono, a stare alla loro intestazione, anche vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per questa ipotetica parte non si concludono e non contengono alcun momento di sintesi espressivo della cd. chiara indicazione, che, con riferimento a quel vizio esigeva l’art. 366 bis c.p.c. (al riguardo, si veda, ex multis, Cass. sez. un. n. 20603 del 2007).

4. – Sotto il secondo aspetto, si deve rilevare che l’esposizione dei motivi è imperniata sul contenuto del precetto posto a base dell’esecuzione, del quale, però, non si indica nè il modo e la sede in cui entrò nel giudizio di merito, nè – e soprattutto – se e dove sia stato prodotto in questa sede di legittimità, anche agli effetti dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4. In tal modo resta violato l’art. 366 c.p.c., n. 6, che costituisce il precipitato normativo del principio di autosufficienza ed avrebbe imposto dette indicazioni siccome stabilito da consolidata giurisprudenza della Corte (per tutte Cass. sez. un. n. 28547 del 2008 e n. 7161 del 2010)”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2011

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