Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15224 del 16/07/2020

Cassazione civile sez. I, 16/07/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 16/07/2020), n.15224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17720/2015 proposto da:

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO, già AUSL n. (OMISSIS) di

Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Premuda, 2, presso lo studio

dell’avvocato Leandro Bombardieri e rappresentata e difesa

dall’avvocato Mario Mangiapane, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE BATTERIOLOGICHE G.L.

& C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour presso la

cancelleria della Corte di cassazione e rappresentato e difeso

dall’Avvocato Davide Lo Giudice, per procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1107/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 03/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/07/2020 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 28/2010 il Tribunale di Agrigento rigettava l’opposizione che l’Ausl n. (OMISSIS) di Agrigento aveva proposto avverso il decreto depositato il 18/04/2008 con cui si era ingiunto all’opponente il pagamento in favore del Laboratorio di Analisi Cliniche Batteriologiche di G.L. & C. s.a s., struttura accreditata presso il S.S.R. (Servizio Sanitario Regionale), della somma di Euro 16.765,15, oltre interessi, per prestazioni specialistiche rese extra budget nel mese di novembre 2007.

Il tribunale rilevava che l’Ausl, che pure aveva esplicitamente ammesso che le prestazioni oggetto del provvedimento monitorio erano state effettivamente rese, non aveva addotto persuasive ragioni per contestare la pretesa creditoria del laboratorio di analisi.

2. Avverso l’indicata sentenza, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, subentrata all’Ausl (OMISSIS), d’ora in poi solo Azienda per brevità, proponeva impugnazione che la Corte di appello di Palermo rigettava con sentenza n. 1107/2014, nel rilievo che l’appellante non aveva mai contestato la sussistenza del credito, ma soltanto la sua liquidità ed esigibilità e, quindi, l’accesso al rimedio monitorio al momento della proposizione del ricorso.

La normativa di previsione del pagamento di prestazioni rese oltre il budget, attraverso una operazione di abbattimento considerata dall’appellato nella quantificazione del proprio credito, avrebbe richiesto che solo a fine anno potesse verificarsi – previo conteggio del totale delle prestazioni rese dalla singola struttura accreditata – di quale entità fosse lo “sforamento” del budget e quale dovesse esserne la riduzione.

L’Azienda aveva pagato la sorte capitale e non per l’esecutività del decreto, tanto è vero che aveva richiesto la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza paventando che il creditore agisse per il pagamento delle spese processuali, e non aveva richiesto l’accertamento negativo del credito, ma la revoca del decreto perchè emesso in difetto dei requisiti di legge.

Poichè l’oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si estende all’accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione alla situazione esistente al momento della sentenza, l’appello limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo avrebbe prodotto effetti, in caso di insussistenza delle stesse, sulla disciplina delle spese di lite.

Atteso che il credito era stato reclamato con ricorso monitorio depositato il 18 aprile 2008 ed il decreto era stato emesso il successivo 8-9 maggio, e quindi a distanza di mesi dalla fine dell’anno 2007, a quella data l’Azienda era in possesso dei dati relativi alle prestazioni rese dal laboratorio e quindi avrebbe ben potuto applicare le percentuali di abbattimento finalizzate a quantificare l’extra budoet; il credito doveva ritenersi pertanto già all’epoca liquido ed esigibile.

3. Ricorre per la cassazione della sentenza di appello l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento con un unico motivo al quale resiste con controricorso, illustrato da memoria, il Laboratorio di Analisi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo l’Azienda deduce la violazione e falsa applicazione delle norme sul decreto ingiuntivo ex artt. 633 c.p.c. e segg. e della normativa regolamentare di cui ai decreti dell’Assessore alla Sanità del 22 novembre 2007 n. 2594 e del 21 aprile 2008 n. 912 con riferimento alla ritenuta esigibilità del credito.

I giudici di merito, di primo e secondo grado, avrebbero omesso di considerare che, pur essendo la richiesta di decreto ingiuntivo formulata successivamente all’anno 2007, che costituiva arco temporale di riferimento della richiesta monitoria, per quantificare esattamente il budget assegnato alla struttura per l’anno 2007 era necessario il ricorso alla procedura di negoziazione-assegnazione per i nuovi criteri contenuti nel decreto assessoriale, che ne aveva disposto la rideterminazione, per riduzione del 2%, per l’anno 2007.

Il decreto del 22 novembre 2007 avrebbe previsto inoltre per le Aziende sanitarie il divieto di procedere alla liquidazione di fatturazione per prestazioni in extra budget, consentendo alle prime di rendere agli assistiti le prestazioni con tariffe sociali, con importi abbattuti del 60% ed onere per l’assistito che avesse scelto la struttura pari al 40% della tariffa.

Il Decreto 21 aprile 2008, n. 912, avrebbe poi disposto che previo abbandono di tutti i contenziosi in corso potevano essere poste a disposizione delle aziende somme finalizzate alla retribuzione di una quota proporzionale delle prestazioni rese in eccedenza.

In forza dell’indicata normativa era stata quindi avviata la procedura di negoziazione del budget per l’anno 2007.

Nel corso della procedura vi erano state due distinte determinazioni del budget della struttura, la prima in via provvisoria e la seconda definitiva che ne aveva ridotto l’ammontare ad Euro 139.261,85, entrambe rifiutate dalla struttura.

Con nota n. prot. 4717 del 16 giugno 2008 in ragione delle determinazioni assessorili, all’esito di incontro tenuto il 30 maggio 2008, veniva assegnato al laboratorio, che non aveva accettato le condizioni proposte, il budget per l’anno 2007 di Euro 139.261,85 ed un importo per “risorse di sistema”.

Il decreto ingiuntivo ignorando l’intero procedimento avrebbe portato somme non liquide ed esigibili. Il budget quantificato dal laboratorio in premessa alla coltivata istanza monitoria era riferito all’anno 2005 e non teneva conto della negoziazione provvisoria e definitiva, evidenza, questa, obliterata dai giudici di merito.

La determinazione de credito e la sua esigibilità era condizionata dall’assegnazione del budget intervenuta solo con le note del 20.12.2007 e del 30.5.2008 rispettivamente di fissazione del budget provvisorio e definitivo.

Il giudice di appello, omettendo di verificare la fondatezza della pretesa creditoria attraverso l’esame della documentazione prodotta relativa all’iter di negoziazione-assegnazione del budget, avrebbe Fondato il proprio accertamento su di un “calcolo temporale presunto” per un “infondato excursus fattuale e giuridico”.

2. Se il calcolo del budget entra a far parte attraverso le varie determine, nella specie del novembre del 2007 e dell’aprile 2008, del credito prima entro il budget e conseguentemente, e de residuo, per l’extra budget come quantificato dall’Assessorato alla sanità della regione siciliana, anche per le condizioni di esercizio (previa rinuncia al contenzioso), il credito azionato in monitorio non esisteva al di fuori del delineato sistema di delibere e negoziazioni.

Si deduce ancora in ricorso che l’azione che propone il laboratorio di analisi è azione diretta di pagamento dell’extra budget per l’anno 2007 che viene calcolato dal primo per un meccanismo che muove dal budget 2005 cui vengono applicate percentuali di abbattimento e che legittimare un’azione così costruita andrebbe contro il sistema del pagamento delle prestazioni sanitarie rese da strutture accreditate e da remunerarsi entro il budget, e tanto quale esito di una procedimentalizzazione nei termini indicati in ricorso, per finalità di contenimento della spesa pubblica sanitaria e di migliore allocazione delle risorse.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. L’evidenza che al di fuori del sistema del budget il credito delle strutture accreditate al SSR non sopravvive è stato recentemente affermato da questa Corte di legittimità (Cass. 29/10/2019 n. 27608) là dove si ritiene, per l’appunto, che al di fuori del budget trova giustificazione il mancato pagamento delle prestazioni rese e tanto per la segnalata necessità “di dover comunque rispettare i tetti di spesa ed il vincolo delle risorse pubbliche disponibili”, nell’ulteriore rilievo che “la struttura privata accreditata non ha l’obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate”.

Ciò posto, vero è che nella fattispecie in esame l’Azienda contesta in ricorso, ed il contenuto impugnatorio è univoco e fermo nell’atto di parte, i caratteri della liquidità ed esigibilità del credito all’epoca della proposizione della domanda monitoria, ma così facendo la ricorrente sortisce l’effetto di proporre un ricorso per cassazione inammissibile perchè privo di interesse.

Vero è infatti che nel corso del giudizio di merito di primo grado quei caratteri sono stati acquisiti dal credito per parallele vicende amministrative di cui dà conto il ricorrente, ma tanto non vale a dar conto dell’interesse indicato (sull’interesse all’impugnazione proposta avverso un decreto ingiuntivo mancante al momento della sua adozione dei contenuti di legge e sopravvenuti nel corso del giudizio di merito, vd.: Cass. 22/04/2003 n. 6421, per una ipotesi di credito sottoposto a termine poi avveratosi).

La dedotta violazione delle norme di disciplina del ricorso per decreto ingiuntivo, ex artt. 633 c.p.c. e segg., quanto ai caratteri di liquidità ed esigibilità che il credito in siffatte forme azionato è destinato in via preventiva a rivestire perchè la parte possa avere accesso al rimedio monitorio, non definisce un interesse solido e perdurante, diretto a sostenere la proposizione dell’impugnazione avverso il titolo ingiuntivo e tanto in ragione dell’oggetto del giudizio a cognizione piena, qual è quello di opposizione al titolo.

Per quest’ultimo viene, per vero, in considerazione il rapporto di dare ed avere tra le parti e le strette vicende afferenti al decreto ingiuntivo restano come tali assorbite, fatto salvo il loro eventuale rilievo ai fini della disciplina delle spese di lite.

Come da questa Corte di legittimità affermato, l’opposizione al decreto ingiuntivo non è un’impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, teso all’accertamento dell’esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c. – di tal che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell’attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l’opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione -, e l’opponente è privo di adeguato interesse a dolersi del fatto che la sentenza impugnata, nel rigettare l’opposizione, non abbia tenuto conto che difettava una delle condizioni originarie di ammissibilità del decreto ingiuntivo, quando tale condizione, in realtà, sia maturata immediatamente dopo, e comunque ben prima della definizione del giudizio di opposizione (Cass. n. 6421 cit.).

3.2. Nè, d’altro canto, l’Azienda sanitaria fa valere un diverso ed inferiore importo del credito che sarebbe derivato dal dispiegarsi dell’intero procedimento di fissazione del budget e, per la Regione siciliana, anche dell’extra budget (determina assessorato Sanità Regione Sicilia del 21 aprile 2008 n. 912 là dove si stabilisce che rinuncia del contenzioso in corso possono essere poste a copertura parziale delle prestazioni eccedenti rese dalle varie aziende nel 2007″).

In tal modo l’interesse all’azione, fermo quello all’accertamento dei caratteri della esigibilità e liquidità del credito, non può valere a sostenere il ricorso per cassazione che come tale va dichiarato inammissibile e nessun rilievo a sostegno del proposto mezzo riesce ad avere la denunciata violazione della normativa regolamentare di disciplina del budget, da riconoscersi alle strutture sanitarie accreditate presso il S.S.R., se ed in quanto risulti veicolata attraverso la contestazione di quei caratteri.

3.3. Nè può trovare accoglimento, per un ulteriore profilo di inammissibilità integrato da difetto di allegazione, il ricorso limitatamente alla regolamentazione delle spese di lite nella fase monitoria (p. 8 ricorso e punto n. 4 conclusioni) – così per la sequenza degli atti: deposito ricorso intervenuto il 18 aprile 2008 e decreto ingiuntivo adottato l’8-9 maggio 2008; determina assessoriale di fissazione del budget definitivo in data 30 maggio 2008 (p. 12 ricorso); là dove alla data del ricorso e del decreto era intervenuta la sola determina di fissazione di quello provvisorio in data 22 novembre 2007 n. 2594 – mancando il credito all’epoca del procedimento monitorio, quanto alla sua introduzione e definizione, per l’appunto degli indicati caratteri.

La ricorrente omette infatti di allegare sul punto quale sia stato l’importo delle spese liquidato nella fase monitoria, in tal modo precludendo a questa Corte di cassazione l’esercizio del sindacato di legittimità e nel merito ogni scomputo di quegli importi dal complessivo liquidato ammontare delle spese di lite per le varie fasi di merito e d’altra parte la statuizione impugnata non può dirsi neppure intaccata dalla genericità del motivo non specifico sul punto della disciplina delle spese adottate nella fase monitoria.

4. Il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile.

Le spese restano liquidate secondo la regola della soccombenza come in dispositivo indicato con distrazione in favore del legale del controricorrente dichiaratosi antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto (secondo la formula da ultimo indicata in Cass. SU n. 23535 del 2019) della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di lite che liquida in Euro 2.500,00 per compensi oltre Euro 200,00 per esborsi e spese generali al 15%, da distrarsi in favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2020

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