Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15224 del 11/07/2011

Cassazione civile sez. III, 11/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 11/07/2011), n.15224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI LUCCA (OMISSIS) in persona del Sindaco pro-tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL VIMINALE 43, presso lo

studio dell’avvocato LORENZONI FABIO, che lo rappresenta e difende,

giusta delibera di G.M. n. 24 7 del 5.5.09 e giusta procura speciale

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.C. (OMISSIS), selettivamente domiciliata in

ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell’avvocato DE

CAROLIS VILLARS OLIVIERO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato PIVA LUIGI, giusta procura alle liti in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 528/2009 del GIUDICE DI PACE di LUCCA,

depositata il 05/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. Il Comune di Lucca ha proposto ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, avverso la sentenza del 5 marzo 2009, con cui il Giudice di Pace di Lucca ha accolto l’opposizione, proposta da P.C. ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, avverso l’esecuzione forzata minacciata dal Comune sulla base di una cartella esattoriale.

La P. ha resistito con controricorso.

p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Considerato quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile perchè tardivamente proposto.

Avendo la controversia ad oggetto un’opposizione in materia esecutiva (per tale qualificata anche dalla decisione impugnata), non trovava applicazione la sospensione dei termini per il periodo feriale e, quindi, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro l’anno solare (da ultimo, Cass. (ord.) n. 6672 del 2010; Cass. (ord.) n. 9997 del 2010), mentre risulta proposto, con riguardo al perfezionamento della notificazione dal punto di vista del ricorrente, mediante consegna del ricorso per la notificazione in data 7 aprile 2010, cioè ben oltre l’anno solare dalla pubblicazione della sentenza impugnata”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro cinquecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2011

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