Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15224 del 04/06/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/06/2019, (ud. 08/05/2019, dep. 04/06/2019), n.15224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21144-2017 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE EUROPA 190,

presso lo studio dell’avvocato CLAVELLI ROSSANA, rappresentata e

difesa dall’avvocato BIANCO ROSARIA ANTONIA;

– ricorrente –

contro

A.A., S.P., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio dell’avvocato GARGANI

BENEDETTO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BEVILACQUA ALDO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 38/2017 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 07/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO

MAURO.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – Poste Italiane S.p.A. propone ricorso per cassazione per due mezzi, nei confronti di A.A. e S.P., nonchè di K.B. e K.P., contro la sentenza del 7 febbraio 2017 con cui la Corte d’appello di Trento, pronunciando in parziale riforma della sentenza resa tra le parti dal locale Tribunale, ha condannato la società odierna ricorrente, in solido con i K., al pagamento, in favore degli appellanti A. e S., della somma di 7220,00, sottratta mediante frode informatica dal loro conto acceso presso Poste Italiane S.p.A..

2. – A.A. e S.P. resistono con controricorso. Gli altri intimati non spiegano difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

3. – Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, censurando la sentenza impugnata per aver disatteso l’eccezione di inammissibilità proposta da A. e S. per carenza dei requisiti richiesti nel testo vigente dalla norma richiamata in rubrica.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,1218,1227 e 1856 c.c. nonchè dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando la sentenza impugnata per aver escluso che Poste Italiane S.p.A. avesse assolto l’onere probatorio in ordine alla adozione di adeguate misure di sicurezza volte a scongiurare il verificarsi di eventi quali quello lamentato dagli originari attori, i quali avevano incautamente comunicato gli identificativi di accesso al proprio conto ai K., autori di una condotta di phishing in loro danno.

Ritenuto che:

4. – Il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

5. – Il ricorso è inammissibile.

5.1. – E’ inammissibile il primo motivo ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c..

Il giudice di merito, nel ritenere che l’atto di citazione in appello consentisse con chiarezza di evincere quali fossero le parti impugnate della sentenza, quali i motivi di doglianza e quali le modifiche richieste in sede di impugnazione, si è difatti conformato al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di rerisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199).

5.2. – E’ inammissibile il secondo motivo.

Esso, difatti, è soltanto apparentemente congegnato come vizio di violazione di legge, ma non ha in effetti nulla a che vedere con la previsione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, giacchè, lungi dal porre in discussione significato e portata applicativa delle disposizioni richiamate in rubrica, si misura esclusivamente con la valutazione delle risultanze di causa (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n. 8315; Cass. 16 luglio 2010, n. 16698; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass., Sez. Un., 5 maggio 2006, n. 10313), valutazione che ha condotto insindacabilmente il giudice di merito – fatto salvo il controllo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, che nel caso di specie non viene in discorso – a ritenere l’inosservanza da parte di Poste Italiane S.p.A. dell’onere probatorio della non imputabilità a sè dell’evento dannoso, o per avere adottato un sistema di sicurezza effettivamente idoneo, o per essere l’evento imputabile a trascuratezza, errore o frode degli appellanti.

6. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.400,00, di cui Euro 100,00 per esborsi ed il resto per compenso, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 8 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2019

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