Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15224 del 01/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 01/06/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 01/06/2021), n.15224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 37581-2019 proposto da:

MINISTERO DELLA DIFESA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

A.M.C., elettivamente domiciliata presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA,

rappresentata e difesa dall’Avvocato ANDREA BAVA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3621/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata l’11/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Roma, a conferma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha rigettato il ricorso del Ministero della Difesa, il quale aveva chiesto la riforma della sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il beneficio previsto per gli equiparati alle vittime del dovere in favore di A.M.C., figlia di A.C., capo di prima classe della Marina Militare, sebbene ella non fosse più a carico del padre al momento del decesso di questi, avvenuto a causa delle particolari condizioni ambientali in cui si era svolta la missione operativa;

la Corte territoriale, affermando che l’originario oggetto del contendere si limitava alla domanda di accertamento della spettanza del beneficio agli equiparati alle vittime del dovere, nel caso in cui il decesso del congiunto non fosse riconducibile a rischi o a circostanze eccezionali, ha dichiarato inammissibile la domanda del Ministero ritenendola proposta per la prima volta in appello;

la cassazione della sentenza è domandata dal Ministero della Difesa sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria;

A.M.C. ha depositato controricorso, illustrato da successiva memoria;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

la fattispecie in esame concerne l’estensione dei benefici riservati al congiunto superstite di vittima del dovere qualora egli non si trovi più a carico del familiare deceduto;

il Ministero ricorrente propone un unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con cui deduce “Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c.”;

contesta la qualificazione della difesa prospettata quale ius novum, denunciando come non sussistesse nessuna preclusione rispetto alla riproposizione della stessa nel giudizio di secondo grado; che la circostanza per la quale al momento del decesso di A.C. la figlia M.C. già non si trovava più a carico del genitore, era pacificamente acquisita al processo fin dal primo grado di giudizio;

il rilievo è fondato, atteso che la circostanza dedotta dall’odierno ricorrente non costituisce un’eccezione in senso proprio, e, pertanto, può essere sollevata per la prima volta anche nel giudizio di legittimità;

questa Corte ha affermato che “Ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in appello, la locuzione giurisprudenziale “minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno” individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall’effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l’esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico; ne consegue che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l’impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull’intera statuizione” (Cass. n. 24783 del 2018; Cass. n. 10760 del 2019);

seguendo il principio di diritto sopra richiamato, va osservato che il ricorso in appello del Ministero della Difesa ha fatto rivivere la controversa questione nella totalità delle sue implicazioni di fatto e di diritto, e che, pertanto, ha errato la Corte d’appello nel ritenere che sulla specifica circostanza relativa all’estensione del beneficio alla figlia non più a carico si sia formato il giudicato;

in conclusione sul punto, dagli atti già ritualmente acquisiti nel giudizio di merito, senza quindi che si riveli necessario acquisire nuove prove ovvero svolgere ulteriori attività – vietate in sede di legittimità – emergono tutti gli elementi posti a fondamento della riproposta questione in merito alla quale, il ricorso in appello del Ministero della Difesa ha definitivamente scongiurato il formarsi del giudicato (Cass. n. 20260 del 2006; Cass. n. 25305 del 2008);

occorre non di meno osservare come la questione sollevata, riguardante il diritto del figlio non più a carico di vittima del dovere all’estensione del beneficio quale soggetto equiparato al diretto beneficiario, in caso di decesso di questi, non trova tuttora definitivo assetto nella giurisprudenza di questa Corte;

la decisione sul punto riveste rilievo nomofilattico, e, pertanto, non sussistono i presupposti per una decisione davanti alla Sesta Sezione;

il Collegio ritiene necessario rimettere la causa alla Quarta Sezione.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla Quarta Sezione.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2021

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